Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28159/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore in crisi)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società di autotrasporti avverso il diniego del giudice delegato di riconoscere in prededuzione il credito insinuato nei confronti di una società ammessa ad amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo, da un lato, non provato il requisito soggettivo della creditrice come piccola o media impresa ai sensi della disciplina speciale richiamata; dall’altro, comunque, insussistenti i presupposti oggettivi della prededuzione, perché le prestazioni di trasporto documentate non riguardavano il ciclo produttivo dello stabilimento strategico di Taranto né le attività e funzionalità degli impianti produttivi essenziali. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) nullità per omessa trattazione collegiale del giudizio; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione, sostenendo che la mancata costituzione della procedura e la non contestazione avrebbero imposto l’ammissione del credito senza ulteriori verifiche; 3) violazione/falsa applicazione della disciplina sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto verso ILVA, assumendo che il requisito dimensionale di PMI non sarebbe richiesto per tali crediti e contestando anche il mancato rilievo della non contestazione e altri profili processuali. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha confermato il rigetto dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per difetto di collegialità, rilevando che la trattazione al relatore delegato è compatibile con l’art. 99 l.fall. e che la decisione è stata comunque assunta dal collegio; ha escluso l’ultrapetizione, chiarendo che la mancata costituzione della procedura non equivale a non contestazione automatica del credito e che il giudice può rilevare d’ufficio le questioni attinenti alla fondatezza e alla collocazione del credito. Nel merito, ha affermato che la prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 è previsione eccezionale e di stretta interpretazione: il requisito dimensionale di PMI resta necessario anche dopo la norma interpretativa del 2017, che ha inciso solo sui presupposti oggettivi. Le doglianze sui requisiti oggettivi sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, perché già assorbite dal rigetto sul requisito soggettivo. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    comma 3, comma 9, comma 11

    Nel procedimento di opposizione allo stato passivo il presidente può delegare al relatore la trattazione e l’eventuale istruttoria; la decisione finale resta collegiale.

  • art. 50-bis n. 2 c.p.c.

    La delega al relatore per la trattazione non viola la riserva di collegialità quando la decisione è assunta dal collegio.

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003

    La prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto nei confronti di ILVA richiede sia requisiti soggettivi (PMI) sia requisiti oggettivi relativi alle prestazioni rese; i requisiti soggettivi restano necessari anche dopo l’intervento interpretativo del 2017.

  • art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017

    "il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreti nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 11 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA"

    La norma interpretativa amplia i presupposti oggettivi della prededuzione, ma non elimina il requisito soggettivo del creditore come PMI.

  • Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003

    È il parametro per individuare le piccole e medie imprese richieste dalla disciplina speciale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state esaminate come violazione di legge o nullità processuali, ma respinte o assorbite.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati a sostegno delle doglianze processuali, ma non ritenuti violati.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul mancato riconoscimento della non contestazione è stata respinta perché il giudice può comunque verificare d’ufficio i presupposti della domanda.

  • art. 167, comma 1, c.p.c.

    La mancata costituzione della parte opposta non equivale a confessione o automatica non contestazione del credito.

  • artt. 15, 161 e 183 c.p.c.

    Richiamati nel motivo processuale, ma non idonei a fondare la nullità dedotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la delega al giudice relatore per la trattazione e l’istruttoria non determina nullità se la decisione finale è adottata dal collegio e non pregiudica il diritto di difesa.
  • La mancata costituzione del curatore o della procedura non equivale, di per sé, a non contestazione del credito in modo vincolante per il giudice, soprattutto quando il giudice deve verificare d’ufficio i presupposti di ammissibilità e collocazione del credito.
  • Nel giudizio di verifica del passivo il giudice non è vincolato alle conclusioni degli organi della procedura e può rilevare d’ufficio le ragioni ostative alla domanda, salvo le eccezioni in senso stretto.
  • La disciplina della prededuzione prevista per specifiche prestazioni rese all’impresa strategica in amministrazione straordinaria ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente; chi invoca il beneficio deve provarne tutti i presupposti.
  • La norma interpretativa che estende la prededuzione ai crediti delle imprese di autotrasporto non elimina il requisito soggettivo della qualità di piccola o media impresa, ma incide solo sull’estensione oggettiva delle prestazioni rilevanti.
  • Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente al rigetto del motivo resta ferma, le ulteriori censure rivolte ad altri profili della decisione possono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.