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Sentenza

Sentenza del 02/11/2021 n. 31013 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento per tributi e sanzioni emessa dopo che in primo grado era stato confermato l'avviso di accertamento. La contribuente aveva poi depositato domanda di ammissione al concordato preventivo (la domanda è stata pubblicata successivamente alla notificazione della cartella) e la proposta concordataria è stata omologata. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la cartella ritenendo che la domanda di concordato, e la successiva omologazione, cristallizzassero i crediti ai sensi dell'art. 168 Legge Fallimentare e che quindi si fosse in presenza di duplicazione della pretesa impositiva. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che al più la cartella poteva essere sospesa fino alla definitività del decreto di omologazione e non annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La Corte ha escluso la duplicazione d'imposta perché non è documentato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto con le modalità concordatarie. Ha inoltre affermato che, anche se l'art. 168 L. Fall. si applicasse agli atti di riscossione come la cartella, la cartella notificata prima della pubblicazione della domanda di concordato non doveva essere annullata: le iniziative avviate prima della pubblicazione non sono nulle ma improseguibili (quiescenza) fino alla definitività del decreto di omologazione; dopo la definitività, eventuali effetti del concordato sulla pretesa tributaria sono eventi successivi alla cartella e devono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per esame delle questioni residue.

Norme richiamate

  • art. 168, Legge Fallimentare

    La Corte interpreta l'art. 168 come causa di 'quiescenza' delle azioni esecutive/di riscossione; se la domanda concordataria è pubblicata, le iniziative successive sono improseguibili fino alla definitività del decreto di omologazione. Tuttavia, se la cartella è stata notificata prima della pubblicazione, non deve essere annullata ma al più subisce una sospensione/improseguibilità fino alla definitività.

  • art. 183, Legge Fallimentare

    Richiamato dalla parte ma non decisivo: riguarda l'effetto del concordato sulle azioni dei creditori; la Corte osserva che non si sarebbe potuto annullare la cartella senza verificare la definitività del decreto di omologazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Norma procedurale citata nel quadro fattuale per le modalità di iscrizione a ruolo dopo sentenza; non è decisiva nella motivazione sulla annullabilità della cartella, ma è richiamata perché la somma era stata iscritta a ruolo conformemente al decreto legislativo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo assorbito: riguarda la definitività della pretesa impositiva. La Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito dall'accoglimento del primo ma ne dà rilievo collegato alla decisionalità sulla eventuale definitività del credito.

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di concordato preventivo determina lo stato di quiescenza delle azioni esecutive e di riscossione, ma tale effetto decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
  • Gli atti di riscossione (es. cartella) notificati prima della pubblicazione della domanda di concordato non sono nulli: diventano improseguibili sino alla definitività del decreto di omologazione; non possono essere automaticamente annullati per tale motivo.
  • La semplice previsione nel piano concordatario del pagamento di crediti tributari non dimostra che sia avvenuto il doppio pagamento: il divieto di doppia imposizione opera solo quando la concreta soddisfazione del credito risulta effettivamente avvenuta.
  • Fino alla definitività del decreto di omologazione, la difesa del creditore/contribuente può orientarsi a ottenere la sospensione o a far valere la quiescenza; dopo la definitività, gli effetti del concordato sulla pretesa tributaria vanno fatti valere nell'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario.
  • Il giudice che annulla una cartella per effetto della procedura concorsuale deve prima accertare la definitività dell'atto concorsuale: in assenza di tale certezza, l'atto amministrativo di riscossione va sospeso o dichiarato improseguibile e non annullato.

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