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Provvedimento

Deliberazione n. 717 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori delle piattaforme Hinge, Telegram e Instagram. Il caso nasce da una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffondibili senza consenso. Il Garante conferma l'ingiunzione di misure per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro, per 12 mesi, con misure idonee a limitarne la diretta identificabilità.

Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di MTCH Technology Services Limited, Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 27 novembre 2025, tre decisioni adottate in via d'urgenza il 18 novembre 2025 nei confronti dei gestori di alcune piattaforme digitali. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione senza consenso di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati.

Presupposto normativo e poteri esercitati

Il provvedimento richiama l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte dell'Autorità.

Provvedimenti d'urgenza adottati il 18 novembre 2025

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 449, 450 e 451 del 18 novembre 2025 nei confronti di MTCH Technology Services Limited, Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Le misure disposte sono state:

  • l'ingiunzione di adottare immediatamente ogni misura idonea a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.

Ratifica da parte del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni rese ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

La ratifica riguarda i provvedimenti nn. 449/2025, 450/2025 e 451/2025, confermando quindi le misure già adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte. Il provvedimento non reca una sanzione amministrativa, ma consolida misure cautelari finalizzate a bloccare la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, ove necessario, la conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di rientrare nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di possibile diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. La segnalazione riguardava piattaforme riconducibili a Hinge, Telegram e Instagram, indicando i relativi gestori come destinatari dell'intervento dell'Autorità.

Provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d'urgenza le determinazioni nn. 449-451 del 18 novembre 2025. Tali atti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie.

Ratifica del Garante e misure disposte

Il Garante, riunito il 27 novembre 2025, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Le società destinatarie sono MTCH Technology Services Limited, Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro deve avvenire per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure cautelaripubblica sicurezza e tutela della personaconservazione dei dati

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