L.R. Marche 6/2009
Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’ingresso di nuovi soci in Aerdorica S.p.a., la nomina regionale nel collegio sindacale e qualifica i servizi aeroportuali a terra come servizio di interesse economico generale. Prevede una convenzione Regione-società, approvata dalla Giunta, per regolare gli obblighi di servizio pubblico e la relativa compensazione, anche per favorire nuovi collegamenti aerei.
Partecipazione regionale ad Aerdorica e disciplina del servizio aeroportuale di interesse generale
Partecipazione regionale ad Aerdorica e servizio aeroportuale di interesse generale
La legge regionale delle Marche disciplina l’assetto partecipativo della società di gestione dell’aeroporto e il quadro dei rapporti tra Regione e società per l’erogazione dei servizi aeroportuali. Il provvedimento mira anche a qualificare tali attività come servizio di interesse economico generale, con conseguente possibile compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
Ingresso di nuovi soci e assetto societario
La Giunta regionale è incaricata di promuovere l’ingresso di nuovi soci nella società Aerdorica S.p.a., anche diversi da quelli originariamente previsti dalla legge regionale del 1986 sulla partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam S.p.a. È inoltre prevista la possibilità di una riduzione del capitale pubblico originariamente contemplato da quella disciplina.
Partecipazione agli organi di controllo
L’Assemblea legislativa regionale nomina un componente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, assicurando così un presidio pubblico nell’organo di controllo societario.
Qualificazione del servizio e compensazione degli obblighi di servizio pubblico
La fornitura dei servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di gestione, è qualificata come servizio di interesse economico generale per la collettività regionale. Gli obblighi di servizio pubblico connessi possono essere compensati nel rispetto della disciplina europea richiamata dalla legge, in particolare degli orientamenti comunitari sul finanziamento degli aeroporti e sugli aiuti pubblici di avviamento alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.
Convenzione tra Regione e società di gestione
Per assicurare l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, la Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere della Commissione assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione aeroportuale. La convenzione costituisce lo strumento operativo per regolare i rapporti e le condizioni della compensazione.
Aggiornamenti e finalità ulteriori
La disciplina risulta successivamente modificata nel 2017. È inoltre richiamata una previsione del 2011 che autorizza la Giunta regionale a integrare la convenzione per incrementare l’afflusso turistico nel territorio regionale mediante l’attivazione di nuovi collegamenti aerei.
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