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Legge

L.R. Toscana 36/2002

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Normativa regionaleL.R. Toscana 36/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 11 ottobre 2002, n. 36 modifica la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 sul recepimento della normativa statale in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio. Salva quanto già previsto per il prelievo in deroga dalla l.r. 31/2002 e abroga la precedente l.r. 70/1997. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della disciplina toscana sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio

Modifica della disciplina toscana sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio

La legge regionale Toscana n. 36 del 2002 interviene sulla disciplina regionale del 1994 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, recependo il quadro normativo statale e comunitario richiamato dalla legge originaria. L’atto ha portata limitata alla Regione Toscana e opera come modifica della normativa regionale previgente.

Contenuto della modifica

La legge dispone l’inserimento di un nuovo articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. Il testo della disposizione introdotta non è riportato nel dettaglio nel testo fornito, ma la legge risulta finalizzata ad aggiornare la disciplina regionale vigente in materia di caccia e tutela della fauna selvatica.

Disposizioni finali e coordinamento normativo

La legge stabilisce espressamente che restano salve le previsioni già dettate, per il prelievo in deroga, dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 31, relativa all’attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE per il periodo settembre 2002-gennaio 2003. Pertanto, per tale ambito specifico, continua ad applicarsi la disciplina speciale già approvata dalla Regione Toscana.

Abrogazione di una precedente disciplina sulle deroghe

Viene abrogata la legge regionale 21 agosto 1997, n. 70, che regolava l’applicazione delle deroghe all’art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409. La soppressione riguarda quindi la precedente fonte regionale dedicata al medesimo istituto delle deroghe in materia venatoria.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, avvenuta nel Bollettino n. 28, parte prima, del 18 ottobre 2002.

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