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Legge

L.R. Toscana 39/2002

Regole del Sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia.

Normativa regionaleL.R. Toscana 39/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Toscana disciplina l’uso della terapia elettroconvulsivante nel SSR imponendo consenso informato scritto, limitando l’impiego in via ordinaria e vietando lobotomia e interventi di psicochirurgia simili. Prevede inoltre monitoraggio e valutazione degli interventi. Alcune disposizioni sono state dichiarate incostituzionali nel 2003.

Limiti all’uso della terapia elettroconvulsivante e divieto di lobotomia nel sistema sanitario toscano

Limiti all’uso della terapia elettroconvulsivante e divieto di psicochirurgia nel sistema sanitario toscano

La legge regionale disciplina, per il territorio della Toscana, i criteri di impiego della terapia elettroconvulsivante (TEC) e vieta determinate pratiche di psicochirurgia. L’impianto complessivo è orientato alla tutela dei diritti del paziente, al consenso informato e alla sorveglianza degli interventi.

Finalità e principi di riferimento

La Regione dichiara di perseguire finalità di progresso democratico e di tutela della salute dei cittadini. Nell’adozione della disciplina richiama i principi di garanzia dei diritti umani contenuti nella Costituzione, nelle fonti internazionali e nelle risoluzioni richiamate in materia di psichiatria e diritti umani.

Regole per la terapia elettroconvulsivante

La TEC può essere praticata solo in presenza di un consenso del paziente che sia libero, consapevole, attuale e manifestato espressamente. Lo psichiatra deve fornire informazioni complete, sia oralmente sia per iscritto, sui benefici attesi, sugli eventuali effetti collaterali e sui trattamenti alternativi con le relative modalità di applicazione.

L’assenso deve risultare da atto scritto, essere allegato alla cartella clinica e deve essere rinnovato ad ogni applicazione. Se il paziente presenta una limitazione della capacità di comprendere l’informazione o di esprimere il consenso, si applica la normativa civilistica sulla capacità di agire, su iniziativa del medico curante.

Limitazioni soggettive e casi eccezionali

La legge stabilisce che, in via ordinaria, nel sistema sanitario regionale non si ricorre alla TEC:

  • sui minori;
  • sugli anziani oltre i 65 anni;
  • sulle donne in gravidanza.

L’uso è ammesso solo in caso di eccezionale e comprovata necessità medica e con le forme di richiesta/autorizzazione previste dalla norma: per i minori, su espressa richiesta e autorizzazione dei familiari diretti; negli altri casi, dal paziente stesso secondo le modalità del consenso informato. In ogni caso deve essere salvaguardata la tutela della vita, della salute e della dignità del paziente.

Questa disciplina risulta però incisa dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale del comma da parte della Corte costituzionale.

Divieto di lobotomia e di interventi simili di psicochirurgia

Nel sistema sanitario regionale toscano non si utilizzano la lobotomia prefrontale e transorbitale, né altri simili interventi di psicochirurgia. Anche questa previsione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.

Linee guida regionali

La Giunta regionale avrebbe dovuto adottare apposite linee guida sull’uso della TEC e sulle procedure di consenso e autorizzazione, su conforme indicazione della comunità scientifica toscana e previo parere della Commissione regionale di bioetica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Anche questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Monitoraggio, sorveglianza e valutazione

Per evitare usi impropri della TEC, la legge prevede un’attività di sorveglianza finalizzata a monitorare e valutare indicazioni, frequenza, procedure ed esiti delle applicazioni. Gli interventi devono essere corredati da dati analitici utili ad avviare studi clinici rigorosi e i pazienti sottoposti a TEC devono essere successivamente controllati sotto il profilo sanitario.

L’Assessorato competente in materia di diritto alla salute è incaricato di promuovere e organizzare il monitoraggio e la valutazione, con comunicazione periodica degli esiti alla Commissione consiliare competente.

Stato di attualità della disciplina

L’atto è in larga parte superato dall’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime le principali previsioni restrittive su minori, anziani, donne in gravidanza, divieto di psicochirurgia e linee guida regionali. Resta comunque espressa la disciplina di principio sul consenso informato e sulla sorveglianza degli interventi, ma il suo concreto valore applicativo risulta oggi fortemente ridotto.

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