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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38818/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione di una autovettura Lancia Y10 (fatto accertato il 20/02/2018). Il ricorso deduceva: 1) omessa e insufficiente motivazione in relazione al riconoscimento del dolo del reato di ricettazione e violazione del principio dell'onere della prova, sostenendo che non vi erano elementi probatori che dimostrassero la consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo (si richiamava la vetustà del veicolo, la consegna delle generalità e il possesso della chiave); 2) omessa motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, con censura sulla mera trascrizione del certificato del casellario senza adeguata valutazione dell'incidenza dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i fatti di causa (veicolo provento di furto denunciato, assenza di documenti, condizioni del veicolo degradate, blocchetto di accensione manomesso, chiave contraffatta e mancata fornitura di giustificazioni da parte dell'imputato) costituiscono elementi idonei a integrare l'elemento oggettivo e a consentire, per i principi di giurisprudenza consolidata, un'inferenza sul dolo per ricettazione anche tramite l'omessa indicazione attendibile dell'origine del bene. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, integrata dalla "doppia conforme" tra primo e secondo grado, che ha motivato la rilevanza della recidiva alla luce dei precedenti, della natura specifica degli stessi e della personalità del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato: elemento oggettivo (possesso di cosa proveniente da furto) e elemento soggettivo (dolo) potendo quest'ultimo desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene e dalle circostanze fattuali come la manomissione del blocchetto di accensione e la chiave contraffatta.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente rispetto al riconoscimento del dolo, applicando il principio che la mancata spiegazione attendibile della provenienza può essere valutata ai fini della prova del dolo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio dell'onere della prova; la Corte ha precisato che non si tratta di uno spostamento dell'onere probatorio sull'imputato, ma di un onere di allegazione e spiegazione della provenienza che, se assente o non credibile, può legittimamente concorrere alla formazione del convincimento del giudice.

  • art. 99, comma 4 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la configurabilità della recidiva specifica e reiterata, ritenendo adeguata la motivazione che ha considerato i precedenti del ricorrente, la loro specificità e la personalità dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle somme per inammissibilità)

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tenuto conto dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. 13/06/2000 n.186

    Richiamata come principio in tema di valutazione dei profili di colpa e della commisurazione delle somme da irrogare in caso di inammissibilità; usata per sostenere la legittimità della condanna pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 35535/2007 e Sez. 2 n. 29198/2010 richiamate)

    Richiamati precedenti consolidati che affermano che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene e che l'onere posto sull'imputato è di allegazione/spiegazione e non ancorato a un onere probatorio pieno.

Massime di principio

  • Nel reato di ricettazione, il dolo può essere desunto non solo da prove dirette ma anche da circostanze fattuali e dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza del bene da parte del detentore; non si tratta di un onere probatorio pieno sull'imputato, ma di un onere di allegazione e spiegazione.
  • Fatti come veicolo provento di furto denunciato, assenza di documenti, condizioni del veicolo degradate, blocchetto di accensione manomesso e uso di chiave contraffatta costituiscono elementi probatori rilevanti che possono legittimare l'inferenza di mala fede dell'acquirente/detentore.
  • La mera mancanza di una spiegazione credibile da parte dell'imputato può concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito; per contrastare efficacemente tale inferenza è utile fornire elementi concreti che giustifichino la disponibilità legittima del bene.
  • Per il riconoscimento della recidiva, i giudici devono valutare e motivare come i precedenti penali incidano sulla maggiore riprovevolezza della condotta; una motivazione 'doppia conforme' (primo e secondo grado concordi) rafforza la regolarità della valutazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario indicare profili di illegittimità di diritto chiari e specifici: censure meramente critiche sulla valutazione della prova di merito senza illustrare vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. rischiano l'inammissibilità.
  • In casi analoghi, chi esercita attività difensiva dovrebbe documentare tempestivamente spiegazioni credibili sull'origine del bene e ogni elemento probatorio utile (documenti di acquisto, contatti con il venditore, tempi di possesso) per evitare che il giudice tragga inferenze sfavorevoli.

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