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Sentenza

Sentenza n. 1525/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 288/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 288/2024 del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 288/2024 del Tribunale di Rimini. Il decreto era munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emanato il 30 novembre 2024, ed era stato notificato al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto al decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni del decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 300 euro per le spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato, se versato; le spese sono distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza accolta dal TAR.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 30/11/2024.

    Il decreto di esecutorietà previsto dall'art. 647 c.p.c. attesta che il decreto ingiuntivo è esecutivo e può fondare l'ordine di ottemperanza.

Massime di principio

  • La perdurante inadempienza dell'amministrazione a un decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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