Cassazione Penale, Sentenza n. 16828/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il periodo 10/01/2020-10/07/2021. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale di sorveglianza ha fondato il diniego su una nota della DDA di Catania che avrebbe segnalato la permanenza di collegamenti con il clan e la partecipazione alla protesta del marzo 2020 presso il carcere di Melfi; la difesa sostiene che la valutazione è generica, non valuta la specificità e la contestualità temporale delle informazioni, e che per il beneficio in questione non è necessaria la dissociazione formale dal clan, per cui il rigetto non ha adeguato fondamento probatorio e motivazionale
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio. La motivazione della Corte segnala carenze e genericità: il Tribunale ha fatto riferimento alla nota della DDA senza verificare la specificità e la rilevanza temporale delle informazioni rispetto al periodo valutato, e non ha individuato fatti concreti e circostanziati che dimostrassero la mancata partecipazione del detenuto al trattamento. Per tali lacune la decisione è stata annullata e rinviata affinché il giudice di merito compia un accertamento motivato e puntuale secondo i principi esposti
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
consente la censura per motivazione apparente: un provvedimento di diniego è censurabile se contiene valutazioni generiche senza individuare specifici comportamenti del condannato che giustifichino il rigetto
art. 4-bis, comma 3-bis, ord. pen.
attribuisce rilievo alle valutazioni del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata; tali valutazioni possono essere valorizzate dal giudice di merito previo specifico vaglio
Corte costituzionale, sent. 17/05/1995 n. 176
richiama il divieto di automatismi nella concessione o nel diniego dei benefici penitenziari e l'esigenza di motivazione adeguata
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.1 n.12841 Melodia; Sez.1 n.2886 Torcasio; Sez.1 n.53394 Menna)
principi consolidati: occorre un autonomo accertamento, nel procedimento di sorveglianza, circa l'attualità ed effettività dei collegamenti con la criminalità organizzata; si possono valorizzare risultanze di forze di polizia, provvedimenti disciplinari o processuali, ma sempre con specificazione degli elementi fattuali e della loro rilevanza temporale
Massime di principio
- Non è ammesso alcun automatismo né rigetto basato su affermazioni generiche: il giudice deve motivare con riferimento a fatti concreti e circostanziati
- Le segnalazioni della DDA o di organismi antimafia possono essere utilizzate, ma il giudice deve verificarne la specificità e la rilevanza temporale rispetto al periodo per cui si chiede il beneficio
- Per la liberazione anticipata è richiesta la partecipazione del detenuto al trattamento rieducativo; non è sempre necessaria la dissociazione formale dal clan per ottenere benefici meno incisivi, ma la persistenza di legami attuali con la criminalità organizzata può ostare al riconoscimento se provata
- La mera possibilità di discostarsi dalle risultanze processuali non esonera il giudice dal dovere di indicare quali fatti concreti e in che modo giustifichino il diniego
- In caso di lacune o genericità motivazionali il provvedimento è annullabile e il giudice di merito deve rinnovare l'accertamento rispettando i criteri di specificità, temporalità e congruenza delle valutazioni
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