Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 47/2012

valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria).

Normativa regionaleL.R. Calabria 47/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina calabrese sulla tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo: ridefinisce le finalità, abroga una disposizione, modifica regole su espianto, conversione, potature, spostamento e sanzioni, introduce nuove linee guida regionali e un’ulteriore voce tariffaria. L’efficacia è attuale per la Regione Calabria.

Modifiche alla disciplina calabrese su tutela e gestione dell’olivicoltura

Modifiche alla disciplina regionale sull’olivicoltura in Calabria

La legge regionale della Calabria 1° dicembre 2025, n. 47 interviene in modo organico sulla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48, aggiornandone finalità, procedimenti, limiti agli espianti, regole sulle potature, movimentazione delle piante, sanzioni e disciplina tariffaria. La normativa continua ad applicarsi solo nel territorio della Regione Calabria.

Finalità e impostazione generale

Il provvedimento amplia l’obiettivo della disciplina, orientandola non solo alla tutela del patrimonio olivicolo, ma anche allo sviluppo economico del territorio agricolo calabrese. In tale prospettiva viene valorizzata anche la riconversione colturale di impianti olivicoli obsoleti, deperiti, scarsamente produttivi o improduttivi per cause non rimovibili, o eccessivamente fitti, sempre nel rispetto di vincoli e limiti esistenti.

Interventi sul regime degli espianti e delle estirpazioni

La legge riscrive la disciplina relativa all’estirpazione delle piante di olivo. I proprietari legittimi o i conduttori con consenso scritto del proprietario devono comunicare al dipartimento competente in materia di agricoltura, almeno trenta giorni prima, l’inizio dei lavori quando l’estirpazione riguarda piante per le quali un tecnico abilitato certifichi morte fisiologica o permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili, mediante relazione agronomica con documentazione fotografica. Il dipartimento può disporre la sospensione o il divieto entro la data comunicata.

In altri casi è possibile chiedere l’autorizzazione all’espianto con obbligo di reimpianto, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

  • eccessiva densità o fittezza dell’impianto, tale da arrecare danno all’oliveto o rendere disagevoli le operazioni colturali;
  • impianti in stato di deperimento o permanentemente/scarsamente produttivi per cause non rimovibili;
  • necessità dell’estirpazione per opere di pubblica utilità, opere di miglioramento fondiario, realizzazione di fabbricati o capannoni e serre inamovibili già muniti di tutte le autorizzazioni, oppure per giovani impianti di età inferiore a dieci anni.

Per i casi di eccessiva densità, di opere di pubblica utilità, di miglioramento fondiario e di giovani impianti, la comunicazione preventiva deve essere corredata da relazione tecnica agronomica e documentazione fotografica; per i giovani impianti l’età può essere certificata anche tramite ortofoto. Il dipartimento, se rileva vincoli o carenze informative rispetto alle linee guida, può intimare la non esecuzione.

Per la tipologia relativa a fabbricati, capannoni e serre inamovibili resta necessario un vero e proprio provvedimento autorizzativo, che considera anche l’eventuale reimpianto e tiene conto dei vincoli paesaggistici e ambientali. Restano salvi gli impegni eventualmente assunti per effetto di contributi pubblici.

È inoltre consentita, senza autorizzazione preventiva ma con comunicazione almeno venti giorni prima e asseverazione di un tecnico abilitato, l’estirpazione o il taglio al ciocco di massimo cinque esemplari nel biennio, purché sia attestata l’assenza di piante monumentali e sia allegata relazione con foto sullo stato dei luoghi e sulle caratteristiche dell’impianto.

Tutela delle piante monumentali di olivo

Viene rafforzata la protezione degli alberi monumentali di olivo: è comunque vietata la loro estirpazione quando siano inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali, salvo quanto previsto da un rinvio specifico ad altra disposizione della legge. Inoltre, per le violazioni della disciplina, le sanzioni sono aumentate del 30 per cento se riferite a piante monumentali.

Regole sulla conversione degli impianti olivicoli

La disciplina della conversione degli impianti viene rimodulata distinguendo due ipotesi.

Per le conversioni legate alla riconversione colturale e al miglioramento del fondo, l’azienda può convertire l’intera superficie catastale olivetata aziendale, purché vi siano adeguate motivazioni e non ostino altre disposizioni o vincoli cogenti; sulla superficie interessata è obbligatorio impiantare un nuovo oliveto.

Per gli interventi finalizzati al miglioramento della redditività del fondo, anche mediante sostituzione con altre colture agrarie di pregio, l’azienda può convertire integralmente fino a tre ettari; sulla superficie eccedente i tre ettari possono essere autorizzati interventi sul 70 per cento della stessa, cumulabile con i primi tre ettari. In tali casi occorre realizzare i miglioramenti previsti, impiantare giovani piante di olivo oppure mantenere nelle fasce perimetrali almeno il 25 per cento delle piante espiantate. Le nuove piante devono essere autoctone e collocate a distanza minima di cinque metri, riducibile a non meno di tre metri lungo i confini.

Gli interventi di miglioramento fondiario devono comunque rispettare i limiti fissati dalle linee guida regionali.

Potature straordinarie e ordinarie

La legge riforma anche il regime delle potature. Nei casi di effettiva necessità, i proprietari o i conduttori con consenso possono eseguire, previa specifica richiesta e relazione agronomica di un tecnico abilitato, interventi straordinari quali il taglio al ciocco, solo con autorizzazione del dipartimento competente.

Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica che non mantengano ramificazioni principali o direttamente attaccate al fusto. Per la potatura di adeguamento alla raccolta occorre una comunicazione almeno trenta giorni prima, con relazione tecnica; il dipartimento può vietare o sospendere l’intervento se emergono vincoli o carenze informative.

Per le potature straordinarie superiori a 500 piante che modifichino sostanzialmente la chioma è necessaria una preventiva autorizzazione regionale secondo le linee guida.

Le potature ordinarie, che incidono sulle porzioni periferiche della chioma o sulla chioma stessa, sono invece libere da comunicazioni o autorizzazioni perché considerate operazioni agronomiche ordinarie. Le potature straordinarie rese necessarie da incendi o calamità naturali sono ammesse previa comunicazione almeno trenta giorni prima, con relazione e documentazione fotografica.

Cessione, spostamento e trapianto di piante di olivo

La disciplina consente ai proprietari o ai conduttori con consenso scritto di:

  • trapiantare le piante in altre particelle della stessa azienda, entro i confini regionali;
  • cederle ad altri proprietari di terreni ubicati nel territorio regionale, con obbligo di trapianto;
  • cederle ad aziende vivaistiche autorizzate;
  • lavorarle in loco destinando il materiale legnoso a fini energetici o alla filiera del legno.

È inoltre prevista la possibilità di ottenere l’autorizzazione allo spostamento di piante sparse in promiscuità con altre specie arboree specializzate da frutto che intralciano le normali operazioni agronomiche. In tal caso la richiesta deve essere corredata da relazione agronomica e può riguardare al massimo 15 piante per ettaro, con obbligo di reimpianto di tutte le piante espiantate all’interno dello stesso corpo aziendale.

Sanzioni amministrative

Viene aggiornato il sistema sanzionatorio.

Chi espianta alberi di olivo senza autorizzazioni o comunicazioni previste dalla legge è punito con sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni pianta, fino a un massimo di 120.000 euro, con obbligo, ove possibile, di reimpianto.

Per la potatura straordinaria eseguita senza le dovute comunicazioni o autorizzazioni, la sanzione va da 500 euro a 30.000 euro. Per cessioni o spostamenti di piante effettuati senza le autorizzazioni richieste, la sanzione è da 500 euro a 3.000 euro.

Le sanzioni sono aumentate del 30 per cento quando le violazioni riguardano piante di olivo monumentali.

Linee guida regionali e delega ad ARSAC

La Giunta regionale deve approvare, con propria deliberazione ed entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le linee guida per la presentazione delle domande e per disciplinare l’iter istruttorio. È inoltre prevista la possibilità di delegare all’ARSAC le funzioni attribuite alla Regione dalla legge, fermo restando il potere regionale di indirizzo e controllo.

Aggiornamento della tariffa

Nella tabella tariffaria allegata alla legge regionale n. 48/2012 viene inserita una nuova voce relativa all’autorizzazione prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), con importi indicati nella tabella aggiornata.

Regime economico-finanziario

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, garantendo l’invarianza della spesa per il bilancio regionale e delle altre amministrazioni interessate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.