L.R. Calabria 48/2012
Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge tutela gli oliveti calabresi, vieta l’estirpazione salvo eccezioni e disciplina comunicazioni, autorizzazioni, reimpianti, spostamenti e potature straordinarie. Prevede sanzioni amministrative e costi istruttori a carico dei richiedenti. I testi richiamano anche il regime per gli ulivi monumentali e le linee guida regionali; alcune norme originarie sono state aggiornate nel 2025.
Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo calabrese
Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo calabrese
La legge disciplina, nel territorio della Regione Calabria, la tutela del patrimonio olivicolo come elemento del paesaggio, dell’ambiente e del territorio agricolo regionale. La disciplina mira anche a consentire, nei casi previsti, la riconversione o il miglioramento degli impianti olivicoli obsoleti, deperiti o scarsamente produttivi, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento si applica agli alberi di olivo presenti in Calabria e detta una disciplina speciale rispetto al divieto generale di abbattimento previsto dalla normativa statale richiamata. La legge opera senza pregiudizio delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre norme statali e comunitarie vigenti in materia.
Divieto generale di estirpazione ed eccezioni
In linea generale è vietata l’estirpazione degli alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo. Sono tuttavia consentite alcune deroghe, tra cui:
- alberi con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa nei giardini e nei parchi, o utilizzati come frangivento;
- alberi impiegati nell’ambito di aziende vivaistiche. Resta comunque vietata l’estirpazione degli alberi monumentali di olivo iscritti nell’elenco regionale, salvo quanto eventualmente consentito dalla specifica disciplina richiamata dalla legge.
Registro degli alberi monumentali di olivo
Presso il dipartimento competente in materia di agricoltura è istituito il Registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Calabria. Vi sono iscritti gli ulivi che, anche se isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valore culturale, storico o geografico, o per la connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. L’istituzione e l’aggiornamento del Registro avvengono su impulso del dipartimento competente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici, organizzazioni professionali, associazioni ambientaliste e privati.
Estirpazione e reimpianto: casi consentiti, comunicazioni e autorizzazioni
La disciplina consente l’estirpazione o l’espianto in presenza di specifiche condizioni, con distinzione tra casi soggetti a mera comunicazione e casi che richiedono provvedimento autorizzativo.
Possono chiedere il titolo necessario i proprietari legittimi o i conduttori con consenso scritto del proprietario.
È ammessa l’estirpazione, in particolare, quando:
- sia certificata da tecnico abilitato la morte fisiologica o la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili;
- l’impianto sia eccessivamente denso o fitto e ciò arrechi danno all’oliveto o renda disagevoli le operazioni colturali;
- l’impianto sia in stato di deperimento, scarsamente produttivo o improduttivo per cause non rimovibili;
- l’estirpazione sia indispensabile per opere di pubblica utilità;
- l’estirpazione sia indispensabile per opere di miglioramento fondiario;
- l’estirpazione sia indispensabile per fabbricati, capannoni e serre inamovibili già muniti di tutte le autorizzazioni necessarie;
- si tratti di giovani impianti di età inferiore a dieci anni.
Nei casi di estirpazione disciplinati dalla legge, il soggetto interessato deve, di regola, comunicare al dipartimento competente la data di inizio lavori almeno trenta giorni prima e allegare una relazione tecnica agronomica con documentazione fotografica. La comunicazione deve attestare, tra l’altro, l’assenza di piante monumentali tra quelle interessate e l’assenza di ulteriori limiti o vincoli cogenti; per i giovani impianti l’età può essere certificata anche tramite ortofoto. Il dipartimento può impedire o sospendere l’intervento quando rilevi vincoli ostativi o quando la documentazione non rispetti le indicazioni delle linee guida regionali.
Per alcuni casi, in particolare per le ipotesi legate a fabbricati, capannoni e serre inamovibili, è richiesto un espresso provvedimento autorizzativo del dipartimento, previo accertamento della compatibilità con i vincoli paesaggistici e ambientali e fatti salvi gli eventuali impegni derivanti da contributi pubblici.
Reimpianto e salvaguardia di esemplari di pregio
Nelle procedure di estirpazione o espianto, i tecnici possono disporre il mantenimento in loco di esemplari da dichiarare monumentali, nonché imporre pratiche colturali utili alla loro salvaguardia. La legge ammette inoltre, in via semplificata, l’estirpazione o il taglio al ciocco di un massimo di cinque esemplari nel biennio, anche senza autorizzazione, purché sia resa la preventiva comunicazione nei termini previsti e sia allegata l’asseverazione tecnica sull’assenza di piante monumentali e sulla situazione dei luoghi.
Disciplina per il miglioramento fondiario
Per gli interventi di miglioramento fondiario la legge distingue due macroipotesi:
- riconversione intravarietale, cioè olivo su olivo;
- miglioramento della redditività del fondo anche mediante sostituzione con altre colture agrarie di pregio.
Per la riconversione intravarietale le aziende possono convertire, ove vi siano adeguate motivazioni e non ostino vincoli o limitazioni cogenti, il 100% della superficie catastale olivetata aziendale, con obbligo di impiantare un nuovo oliveto. Per la sostituzione con altre colture agrarie di pregio, le aziende possono convertire il 100% della superficie fino a 3 ettari; sulla superficie eccedente i 3 ettari è consentito intervenire fino al 70%, cumulabile con il primo triennio di ettari. In tale caso è imposto l’avvio dei miglioramenti previsti e l’impianto di giovani piante di olivo oppure la permanenza, nelle sedi perimetrali, di almeno il 25% delle piante estirpate. Le nuove piante devono essere autoctone e distanziate almeno 5 metri, riducibili a non meno di 3 metri nelle aree di confine.
Gli interventi di miglioramento fondiario devono comunque rispettare le linee guida regionali e non possono interessare, nell’arco di un decennio, una superficie superiore al 5% dell’intera superficie olivetata regionale, secondo i dati ISTAT richiamati dalla norma. Per ottenere l’autorizzazione è necessaria una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan.
Potature straordinarie e potatura ordinaria
Gli interventi di potatura ordinaria, cioè quelli che incidono sulle porzioni periferiche della chioma o sulla chioma stessa, sono liberamente eseguibili senza comunicazione o autorizzazione, in quanto considerati operazioni agronomiche ordinarie.
Le potature straordinarie richiedono invece disciplina speciale. Nei casi di effettiva necessità è possibile eseguire, previa specifica richiesta e relazione agronomica, interventi straordinari come il taglio al ciocco; per le potature di adeguamento alla raccolta meccanica sono vietate forme che non lascino permanere ramificazioni principali.
Per le potature straordinarie superiori a 500 piante che modificano sostanzialmente la chioma è necessaria un’autorizzazione regionale preventiva. Se l’intervento straordinario è dovuto a incendi o calamità naturali, è sufficiente la comunicazione al dipartimento almeno trenta giorni prima, corredata da relazione e documentazione fotografica.
Cessioni, spostamenti e trasporto delle piante
La legge consente ai proprietari o ai conduttori muniti di consenso scritto di:
- trapiantare le piante in altre particelle della stessa azienda, entro i confini regionali;
- cedere le piante a proprietari di terreni ubicati in Calabria con obbligo di trapianto;
- cedere le piante ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate;
- lavorare in loco le piante, destinando il materiale legnoso a usi energetici o alla filiera del legno.
Per il trasferimento è prevista, di regola, apposita autorizzazione del dipartimento competente, salvo casi di trapianto in terreni limitrofi al sito originario o senza trasporto su strada. Prima del trasporto il dipartimento effettua gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni e rilascia l’autorizzazione, che deve accompagnare sempre le piante durante il trasporto.
I vivaisti che acquisiscono piante di olivo devono ricoltivarle in vaso o in zolla per almeno un ciclo vegetativo, adottando procedure di rigenerazione e tenendo un registro di carico-scarico vidimato dal dipartimento.
È inoltre consentito lo spostamento di piante sparse, in promiscuità con altre specie arboree specializzate da frutto e di intralcio alle normali operazioni agronomiche, fino a un massimo di 15 piante per ettaro, con obbligo di reimpianto di tutte le piante estirpate nello stesso corpo aziendale.
Sanzioni amministrative
Chi espianta alberi di olivo senza autorizzazioni o senza effettuare le comunicazioni richieste è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascuna pianta, fino a un massimo di 120.000 euro, con obbligo, ove possibile, di reimpianto. Sono inoltre previste sanzioni per:
- mancato adempimento alle opere autorizzate entro il termine fissato dal provvedimento, con riduzione del 50% rispetto alla sanzione principale;
- cessione di piante adulte senza autorizzazione;
- acquisto di piante provenienti dalla Calabria senza autorizzazione;
- trasporto su strada di piante adulte senza autorizzazione;
- inosservanza degli obblighi dei vivaisti;
- potature straordinarie eseguite senza le comunicazioni o le autorizzazioni dovute;
- cessioni o spostamenti effettuati senza le autorizzazioni previste.
Le sanzioni sono aumentate del 30% se la violazione riguarda piante monumentali di olivo.
Regime transitorio
Restano valide le autorizzazioni di estirpazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. I soggetti già autorizzati possono cedere le piante oggetto di autorizzazione nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina regionale sui trasferimenti.
Costi dell’istruttoria e diritti di segreteria
Le spese per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria sono a carico del richiedente. In via generale, per le istanze non ricomprese nelle fattispecie tariffate, si applicano diritti di segreteria pari a 29,24 euro; le comunicazioni di estirpazione previste dalla norma sono escluse da tali diritti. La tabella allegata prevede tariffe differenziate per le principali autorizzazioni, tra cui quelle per estirpazione, miglioramento fondiario, potatura e altri interventi specifici.
Disposizioni finanziarie e attuative
Gli oneri per il primo esercizio sono coperti con le economie di spesa indicate dalla legge; per gli esercizi successivi si provvede nei limiti delle entrate accertate e riscosse derivanti dalle sanzioni e dai diritti previsti. La Giunta regionale approva le linee guida per la presentazione delle domande e per l’istruttoria, e può delegare all’ARSAC le funzioni attribuite alla Regione, mantenendo poteri di indirizzo e controllo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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