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Messaggio

Messaggio numero 12790 del 02-05-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'INPS chiarisce che, per gli assegni per il nucleo familiare riferiti a periodi pregressi, il pagamento compete al datore di lavoro presso cui il lavoratore era occupato nel periodo interessato, anche se la domanda è presentata dopo la cessazione del rapporto, purché l'impresa sia ancora attiva o in rapporto previdenziale con l'Istituto. Il diritto del lavoratore si prescrive in cinque anni, così come il diritto del datore al rimborso; in caso di rifiuto del datore, l'INPS interviene solo dopo aver tentato infruttuosamente di coinvolgerlo e, se necessario, segnala l'azienda all'Ispettorato del lavoro, potendo procedere al pagamento diretto solo se il credito del lavoratore risulta effettivamente non esigibile dal datore.

Pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi

Pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi

Il messaggio chiarisce a chi spetti il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare quando la richiesta riguarda periodi già trascorsi e il lavoratore non sia più alle dipendenze del datore di lavoro presso cui aveva prestato attività nel periodo oggetto della domanda. L'intervento dell'INPS serve a definire la competenza al pagamento e le conseguenze del mancato adempimento del datore di lavoro.

Competenza al pagamento

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 797/1955, come modificato dall'art. 8 della legge 1038/1961, l'obbligo di anticipare la prestazione familiare per conto dell'INPS grava sul datore di lavoro. Tale obbligazione sussiste anche quando la richiesta venga presentata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, purché la domanda riguardi periodi nei quali il lavoratore era alle dipendenze di quel datore.

Il messaggio precisa che il pagamento resta a carico del datore di lavoro riferito al periodo interessato, a condizione che:

  • l'impresa conservi un rapporto previdenziale con l'INPS;
  • l'impresa non sia cessata;
  • l'impresa non sia fallita.

Prescrizione del diritto del lavoratore e del datore di lavoro

Viene richiamato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla normativa vigente.

In particolare:

  • il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare si prescrive in cinque anni;
  • il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione richiesta da un ex dipendente se la domanda rientra nel termine quinquennale di prescrizione;
  • anche il diritto del datore di lavoro a chiedere il rimborso dell'assegno erogato ai dipendenti si prescrive in cinque anni;
  • nel caso di assegni per periodi pregressi, il termine per il rimborso decorre dalla data in cui l'assegno è stato corrisposto.

Inadempimento del datore di lavoro e intervento dell'INPS

Il messaggio richiama quanto già indicato dalla circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951. Se il datore di lavoro rifiuta di corrispondere l'assegno a un ex dipendente, l'INPS, ricevuta la denuncia dell'inadempienza, deve prima esperire infruttuosamente ogni formalità idonea a sollecitare il datore di lavoro.

Solo dopo tali tentativi l'Istituto segnalerà l'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Pagamento diretto da parte dell'INPS

La struttura periferica dell'INPS competente in relazione agli adempimenti previdenziali svolti dal datore di lavoro può provvedere al pagamento diretto della prestazione solo quando sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ottenere quanto dovuto dal datore di lavoro.

In sostanza, il pagamento diretto non è la regola generale, ma una soluzione subordinata all'accertamento dell'effettiva impossibilità di recuperare la prestazione dal datore obbligato.

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