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Messaggio

Messaggio numero 14786 del 19-05-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina, per il 2006, l’erogazione di integrazione salariale e mobilità per le aziende avicole in crisi, con stanziamento complessivo di 100 milioni di euro. Definisce soggetti ammessi ed esclusi, priorità di autorizzazione, requisiti dei lavoratori, durata massima del trattamento, modalità di presentazione delle domande all’INPS e istruzioni operative per le sedi e per l’invio telematico delle richieste.

CIGS e mobilità in deroga per crisi del settore avicolo

Crisi del settore avicolo e disciplina degli interventi

Il documento dà attuazione all’accordo raggiunto il 22 febbraio 2006 presso il Ministero del Lavoro per fronteggiare la crisi delle aziende avicole mediante l’erogazione del trattamento di integrazione salariale e di mobilità. L’intervento è finanziato con una somma complessiva pari a 100.000.000,00 di euro, nella quale sono compresi la prestazione, gli assegni al nucleo familiare se dovuti e la contribuzione figurativa.

Riparto delle risorse finanziarie

All’INPS è affidato il compito di monitorare la spesa dello stanziamento di 100 milioni di euro previsto dal decreto in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Per assicurare una ripartizione equilibrata tra le Regioni, è prevista una prima fase in cui l’Istituto autorizza le prestazioni fino al limite del 30% della somma stanziata, pari a 30.000.000 di euro. Raggiunta a livello nazionale una quantità di domande corrispondente a tale importo, si procederà a valutare l’incidenza di ciascuna Regione sul fabbisogno complessivo e a definire, con successivo accordo presso il Ministero, la distribuzione della restante somma di 70.000.000 di euro.

Accordi regionali e consultazione sindacale

Gli accordi devono essere stipulati tra Regione e associazioni di categoria. Il verbale di consultazione sindacale è sottoscritto dall’azienda interessata, eventualmente assistita dall’associazione di appartenenza che ha firmato l’accordo regionale, e deve essere allegato alla domanda. Il verbale di accordo deve essere portato a conoscenza dei lavoratori interessati; è inoltre a carico dell’azienda la notifica al lavoratore della sospensione in CIGS.

Nel verbale devono essere evidenziati i seguenti elementi:

  • l’operatività dell’azienda nell’ambito della crisi del settore avicolo;
  • l’impossibilità per le imprese di accedere ai trattamenti previsti dall’art. 12, commi 1 e 2, della L. 223/91;
  • la circostanza che i lavoratori collocati in CIGS o in mobilità non beneficino di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell’attività lavorativa, anche con oneri a carico della Regione, per il periodo di sospensione;
  • l’indicazione dell’organico dell’unità produttiva interessata, distinto in dirigenti, quadri e operai, e del numero massimo di lavoratori sospesi nel periodo di CIGS richiesto, con specificazione per ciascuno del CCNL applicato o di eventuale altro contratto aziendale, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello di inquadramento e della mansione;
  • l’indicazione del limite massimo delle giornate lavorate nell’anno precedente.

Il lavoratore sospeso in CIGS che inizi un rapporto di lavoro deve darne immediata comunicazione alla sede competente; in caso di omessa comunicazione, l’Istituto è tenuto al recupero delle somme erogate per integrazione salariale per l’intero periodo concesso.

Soggetti ammessi e codici Ateco

Possono essere destinatari della CIGS in deroga:

  • le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, per le quali non è previsto il ricorso alla CIGS o alla mobilità ai sensi della L. 223/91;
  • le imprese artigiane;
  • le imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della L. 223/91, limitatamente al personale avventizio;
  • le imprese agricole, per gli operai a tempo indeterminato e gli avventizi.

La Direzione centrale delle Entrate contributive ha individuato i codici Ateco 1991, i codici Ateco 2002 e i relativi CSC nei quali rientrano le aziende destinatarie dei trattamenti, come indicato nell’allegato 2.

Le autorizzazioni devono seguire queste priorità:

  1. imprese con codice Ateco 01.24.0;
  2. imprese con altri codici Ateco che svolgono in modo esclusivo attività connesse alla produzione avicola;
  3. imprese con altri codici Ateco che svolgono in modo prevalente attività connesse alla produzione avicola.

Per i punti 2 e 3 è richiesta un’apposita autocertificazione (allegato 3). Ai fini del documento, l’attività prevalente è quella inerente alla produzione avicola superiore al 50% del complesso delle attività esercitate.

Lavoratori esclusi e requisiti di anzianità

Sono esclusi dal beneficio i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

Quanto all’anzianità lavorativa:

  • i lavoratori stagionali a tempo determinato dipendenti da aziende agricole devono avere almeno 51 giornate di anzianità nel biennio precedente al 1° gennaio 2006 presso la stessa impresa richiedente;
  • i dipendenti di aziende non agricole della filiera devono avere presso l’impresa un’anzianità di almeno un trimestre oppure 78 giornate.

Durata del trattamento e periodo di riferimento

La domanda può essere presentata per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni annui, con possibilità di proroga se persistono gli elementi di crisi del settore. In ogni caso il trattamento non può superare il limite massimo delle giornate lavorate nell’anno precedente, limite che deve risultare dagli elenchi anagrafici, dall’organico aziendale descritto nell’accordo sindacale da allegare alla domanda, dai contratti di assunzione e/o dal registro d’impresa.

Il periodo di riferimento delle prestazioni deve collocarsi tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006. Per le aziende situate in Calabria, che hanno sottoscritto l’accordo in data successiva al 15 marzo 2006, il trattamento non può essere richiesto per periodi anteriori al 24 marzo 2006.

Presentazione delle domande all’INPS

Le domande devono essere presentate tramite la procedura informatica messa a disposizione dall’INPS, accessibile dal sito www.inps.it nell’area “Servizi Online”, sezione “Aziende consulenti e professionisti”, utilizzabile da aziende e consulenti muniti di PIN rilasciato dall’Istituto.

In una prima fase possono essere inviate le domande per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile 2006. Per l’individuazione del decreto e della relativa data vanno indicati il numero 1111 e la data 22.02.2006.

Le domande devono essere indirizzate alla sede provinciale e/o sub-provinciale INPS competente per territorio in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva. Devono essere corredate dal modello IG Str/Aut/crisi (cod. mod. SR 48), disponibile sul sito della modulistica INPS, necessario per il pagamento diretto ai lavoratori beneficiari. Il modello, sottoscritto dal lavoratore, resta presso l’azienda ed è esibito in caso di verifica o trasmesso all’INPS se richiesto.

Gli avventizi delle imprese agricole devono essere esposti nella stessa colonna degli operai.

Erogazione delle prestazioni

L’integrazione salariale è erogata in forma diretta dall’Istituto, con accredito sul conto corrente del lavoratore oppure, se espressamente richiesto, mediante assegno inviato al domicilio del beneficiario. I pagamenti saranno autorizzati dalla Direzione centrale con apposito messaggio dopo l’emanazione del decreto ministeriale e la registrazione presso la Corte dei Conti.

Invio telematico delle domande di autorizzazione CIGS

Il documento descrive anche la nuova applicazione di invio telematico delle domande di autorizzazione CIGS, che consente ad aziende e consulenti di compilare e trasmettere all’INPS le richieste di intervento straordinario di integrazione salariale. La procedura prevede una protocollazione centrale e opera tramite Internet.

È possibile operare:

  • in modalità off-line, acquisendo i dati con il software INPS, controllandoli, correggendo eventuali errori, stampando la domanda su formato A4 e predisponendo più domande prima dell’inoltro;
  • in modalità on-line, accedendo da PC al sito www.inps.it, identificandosi con codice fiscale e PIN, inviando le domande e verificando l’esito della trasmissione, compresa la lettura della domanda da parte della sede competente.

Le sedi possono consultare le domande pervenute via web nell’ambiente intranet, tramite il collegamento nella sezione “soggetto contribuente”, selezionando matricola aziendale o intervallo temporale. È possibile visualizzare il modello di domanda e aggiornare lo stato di consegna per indicare la lettura da parte della sede; l’azienda può verificare l’aggiornamento tramite la funzione di visualizzazione esiti.

È inoltre previsto un successivo messaggio della Direzione centrale Sistemi Informativi e Comunicazioni per illustrare la ricezione sulle macchine AS/400 di sede e il caricamento delle domande negli archivi della procedura di gestione.

Assistenza agli utenti e prime istruzioni per le sedi

Il supporto telefonico per gli utenti che utilizzano la nuova applicazione web è fornito dal numero verde 803.164 del contact center INPS. È stato attivato un sottoramo specifico del servizio di assistenza, denominato “Invio telematico delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”, dedicato ai problemi di installazione e utilizzo della procedura.

Le sedi possono autorizzare, tramite la procedura descritta, le domande presentate dalle aziende con codice Ateco 2002 01.24.0. Per le aziende rientranti negli altri codici Ateco saranno impartite istruzioni successive da parte della Direzione centrale.

Pubblicazione del messaggio

Il messaggio ha rilevanza esterna ed è destinato alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.

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