Accordo 23435 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 1 alla Serie 03 di Emendamenti al Regolamento 67 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a propulsione a gas di petrolio liquefatto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare del MIT informa dell’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 1 alla serie 03 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67, relativo all’omologazione dei dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a GPL. Il documento non contiene un accordo negoziale tra più parti, ma una comunicazione tecnico-amministrativa di aggiornamento rivolta agli uffici della motorizzazione e agli operatori interessati. Viene precisato che, trattandosi di un supplemento, non cambia il numero di omologazione della serie di emendamenti e si aggiorna l’elenco dei Paesi che applicano il Regolamento n. 67.
Comunicazione sull’entrata in vigore del supplemento 1 alla serie 03 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67 sui dispositivi di alimentazione GPL dei veicoli
Supplemento 1 alla serie 03 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 67
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per la Motorizzazione, informa dell’entrata in vigore del supplemento 1 alla serie 03 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 67, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il documento è rivolto agli uffici periferici della motorizzazione e agli stakeholder del settore automotive e GPL, con funzione di aggiornamento tecnico-amministrativo.
Oggetto tecnico dell’aggiornamento
L’aggiornamento riguarda le "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a propulsione a gas di petrolio liquefatto". Si tratta, quindi, di una disciplina di omologazione per componenti e accessori dei veicoli alimentati a GPL, rilevante per produttori, organismi di omologazione e uffici della motorizzazione.
Entrata in vigore e riferimento dell’emendamento
Il Ministero comunica che il supplemento 1 entrerà in vigore il 30/09/2021. Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/20 ed è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", relativa alla sessione di marzo 2021.
Effetti sul regime di omologazione
Il documento specifica che, trattandosi di un supplemento, non vi è aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione. L’effetto pratico è quindi un affinamento normativo senza alterazione dell’impianto identificativo delle omologazioni già previste dal regolamento.
Paesi adottanti il Regolamento n. 67
La circolare aggiorna anche l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 67. Tra questi figurano, oltre all’Italia, diversi Stati europei e non europei, nonché l’Unione europea e San Marino. L’elenco ha valore informativo per gli operatori coinvolti nei processi di omologazione e commercializzazione dei dispositivi disciplinati dal regolamento.
Punti principali
Oggetto e natura del documento
Il testo riguarda l’aggiornamento del Regolamento UNECE n. 67, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni. L’oggetto specifico è il supplemento 1 alla serie 03 di emendamenti relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi di alimentazione destinati ai veicoli a propulsione a gas di petrolio liquefatto (GPL).
Decorrenza dell’emendamento
Il MIT comunica che il supplemento entrerà in vigore il 30 settembre 2021. Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/20, è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE nella sezione dedicata alle proposte adottate della sessione di marzo 2021.
Effetti sul sistema di omologazione
La circolare precisa che, essendo un supplemento, l’aggiornamento non comporta la modifica della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico senza impatto formale sul numero identificativo della serie già in uso.
Aggiornamento dei Paesi adottanti
A titolo di aggiornamento, il documento elenca i Paesi che adottano il Regolamento n. 67, includendo tra gli altri Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Spagna, Regno Unito, Austria, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Portogallo, Grecia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Bulgaria, Turchia, Unione europea, Ucraina, Cipro, Malta, Albania, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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