DECRETO 4 agosto 2000, n. 269
Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto (04/08/2000) che istituisce presso il Ministero del Tesoro un centro operativo titolare del trattamento per l'anagrafe dei rapporti di conto o di deposito, con accesso telematico all'archivio unico detenuto da banche, Poste e altri intermediari tramite la S.I.A. Disciplina: soggetti coinvolti, definizione di "rapporti", autorizzati alle richieste (autorità giudiziaria, organi fiscali, forze di polizia, UIF/Ufficio cambi), modalità di trasmissione, conservazione (conti chiusi: 10 anni), obblighi di riservatezza e Comitato di garanzia. Emanato nel 2000; molte disposizioni tecniche e di tutela dati sono poi state aggiornate o sostituite da successivi interventi normativi (codice privacy, disciplina antiriciclaggio, GDPR e riorganizzazioni istituzionali), pertanto la portata operativa va verificata rispetto alla normativa vigente.
Istituzione e disciplina dell'anagrafe dei rapporti di conto o di deposito (centro operativo ministeriale)
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