DECRETO 21 luglio 2000, n. 278
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (2000) che disciplina i permessi e i congedi per eventi familiari: diritto di dipendenti pubblici e privati a 3 giorni retribuiti all'anno per decesso o documentata grave infermità di coniuge, parenti entro il 2° grado o componenti della famiglia anagrafica (fruizione entro 7 giorni). Prevede, in caso di grave infermità, alternative concordate con riduzione oraria. Introduce inoltre il congedo per gravi motivi familiari (decesso, assistenza/cura, grave disagio, specifiche patologie) utilizzabile per un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa, con procedure di richiesta, termini di risposta del datore di lavoro e obblighi documentali; le condizioni migliorative previste dai contratti collettivi prevalgono.
Permessi e congedi per gravi motivi familiari (3 giorni retribuiti e congedo fino a 2 anni)
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