DECRETO 4 agosto 2000, n. 261
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, in tema di modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto ministeriale (4 ago 2000) che modifica il DM 1/6/1998 n.228: ridefinisce il numero di quesiti per materia (civile, penale, amministrativo), introduce un nuovo meccanismo di punteggio (punteggio base 810.990 e penalità differenziate per difficoltà), disciplina invio dati da sedi multiple, vigilanza e organici di supporto alla commissione, uso dell'archivio quesiti, pubblicazione in Gazzetta e aggiorna il quesito tipo di diritto amministrativo. Applicabile alle prove preliminari per l'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario dalla data di adozione fino a eventuale successiva modifica o abrogazione.
Modifiche al regolamento della prova preliminare informatica per il concorso per uditore giudiziario
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