Risposta n. 191 del 23/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che si applichino le stesse regole dell'art.16-bis (compresi adempimenti e bonifico specifico), che sono detraibili le spese per opere accessorie e i lavori sui balconi, che l'isolamento ricadrebbe nel bonus se previsto dal comma 220, e che gli interventi iniziati nel 2019 ma pagati nel 2020 possano fruirne indicando in causale il riferimento all'art.1 della legge 160/2019.
Bonus facciate - restauro balconi e opere accessorie (art.1, commi 219-223, legge 160/2019)
Il quesito
Se per il "bonus facciate" si applicano le modalità del DM 18/02/1998 richiamate dal comma 223 (e quindi le regole dell'art.16-bis), se sono detraibili le spese per opere accessorie (direzione lavori, coordinamento sicurezza, sostituzione pluviali), se rientrano le sole opere di restauro dei balconi e le opere di isolamento previste dal comma 220, e se interventi iniziati nel 2019 ma pagati nel 2020 danno diritto al bonus con eventuale causale specifica per il bonifico.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che il "bonus facciate" (detrazione 90% per spese documentate sostenute nel 2020) riguarda interventi su involucro esterno visibile, incluse strutture opache verticali, balconi, ornamenti, grondaie, pluviali, parapetti e parti impiantistiche insistenti sulla facciata. Rientrano anche le spese accessorie (materiali, progettazione, prestazioni professionali, ponteggi, smaltimento, IVA non detraibile, bolli, oneri per titoli abilitativi, tassa suolo pubblico). Per interventi termicamente influenti o che interessino oltre il 10% dell'intonaco si applicano i requisiti MISE 26/06/2015, i limiti di trasmittanza del DM 11/03/2008, le procedure e gli adempimenti dell'ecobonus (art.4 e 7 del DM 19/02/2007) e i controlli previsti. Si applicano le disposizioni del DM 18/02/1998 sugli adempimenti documentali e di pagamento: il pagamento deve avvenire con bonifico (causale, codice fiscale beneficiario e partita IVA o CF del soggetto beneficiario) e le banche/poste operano la ritenuta. Per l'imputazione rileva il criterio di cassa: rilevano le spese pagate nel 2020 (per i condomìni rileva la data del bonifico effettuato dal condominio). Possono essere usati i bonifici predisposti per ecobonus/16-bis e, se possibile, indicare gli estremi della legge; in mancanza, l'agevolazione è comunque riconosciuta purché non sia pregiudicata l'applicazione della ritenuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 22 giu 2020Risposta n. 189 del 22/06/2020
- Interpello · 22 giu 2020Risposta n. 190 del 22/06/2020
- Interpello · 24 giu 2020Risposta n. 192 del 24/06/2020
- Interpello · 25 giu 2020Risposta n. 193 del 25/06/2020
- Interpello · 26 giu 2020Risposta n. 194 del 26/06/2020
- Interpello · 30 giu 2020Risposta n. 197 del 30/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →