Cassazione Penale, Sentenza n. 14211/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 21/03/2024 che confermava in parte la sentenza di primo grado per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e altre imputazioni: Savino contestava l'entità dell'aumento di pena per continuazione e la valutazione del fatto estorsivo; Iacono proponeva plurime censure sulla mancanza di riscontri probatori, genericità delle imputazioni e qualificazione giuridica di specifici capi; Testa impugnava la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) e l'assenza di analisi tecnica delle sostanze; Zairi censurava il trattamento sanzionatorio e il mancato contenimento della pena nel minimo edittale e la corretta applicazione delle norme di determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cristian Iacono perché i reati a lui ascritti sono estinti per la morte dell'imputato (decesso 28/09/2024, comunicato il 24/10/2024); dichiarato inammissibili i ricorsi di Michele Savino e di Mohammed Aymen Zairi (con condanna alle spese e ordine di versamento, in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende); rigettato come infondato il ricorso di Giustino Testa (pertanto resta confermata, nei termini già disposti dalla Corte d'appello, la pena a suo carico rideterminata in appello). Per Savino e Zairi è dunque confermata la decisione di merito; per Testa resta ferma la qualificazione e la valutazione probatoria operate dai giudici di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma di riferimento per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato le condotte in base agli elementi fattuali complessivi per affermare responsabilità e quantità/mode di cessione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Fattispecie della 'lieve entità'; la Corte ribadisce che la valutazione è complessiva e non ancorata solo alla quantità ceduta, richiedendo un giudizio unitario sugli indici previsti (orientamento coerente con Sez. Un. Cass. n. 51063/2018)
codice penale, art. 81
Regola sulla continuazione; applicata per determinare l'aumento di pena per fatti connessi, valutata dalla Corte di merito alla luce della gravità e della personalità del reo
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per Iacono perché venuto meno il rapporto processuale
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per Savino e Zairi
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena; censurato da Zairi ma la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'estinzione dei reati; il certificato di decesso va tempestivamente depositato in atti.
- In materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5) la qualificazione come 'lieve entità' richiede una valutazione complessiva degli indici; non è decisiva solo la quantità ceduta ma l'intero contesto (organizzazione, continuità, numero di clienti, modalità di approvvigionamento).
- In Cassazione le critiche meramente riconsiderative dei fatti o della valutazione probatoria sono inammissibili se le motivazioni dei giudici di merito non risultano manifestamente illogiche o contraddittorie; il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito per una diversa valutazione probatoria.
- Per la determinazione della pena per continuazione (art. 81 c.p.) la Corte di merito può aumentare la pena tenendo conto della gravità complessiva dei fatti e della personalità del reo (precedenti, recidiva, proseguimento dell'attività illecita nonostante misure restrittive).
- La mancata analisi tossicologica delle sostanze non è sempre decisiva: può essere compensata da altri prove (intercettazioni, confessioni, rinvenimento di stupefacenti) che dimostrino la natura e l'offensività dell'azione.
- I ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati comportano l'obbligo di sostenere le spese processuali e, in casi particolari, il versamento alla Cassa delle ammende se valutato un comportamento non colpevole nella determinazione dell'inammissibilità.
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