Risposta n. 363 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente sostiene che l'affettamento e il confezionamento costituiscono operazioni di perfezionamento/trasformazione riconducibili alla produzione (richiamando circolare 43/1975, d.lgs. 417/1991 e ris. 69/E/1998) e quindi dovrebbero beneficiare dell'aliquota del 10%.
Aliquota IVA – Servizio di affettamento salumi – Art. 16, c. 3 d.P.R. n. 633/1972 (Interpello n. 363/2023)
Il quesito
Se i servizi di affettamento e confezionamento di salumi stagionati svolti per conto terzi possano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi dell'art. 16, comma 3, in quanto operazioni riconducibili alla produzione/trasformazione dei beni.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, alla luce della prassi, per applicare l'art. 16, c.3 occorre che la prestazione sia strettamente funzionale alla produzione del bene. Nel caso di specie i servizi di affettamento e confezionamento sono qualificati come fasi successive alla produzione, attinenti all'immissione in commercio e non alla produzione stessa; pertanto vanno assoggettati all'aliquota IVA ordinaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 26 giu 2023Risposta n. 362 del 26/06/2023
- Interpello · 23 giu 2023Risposta n. 358 del 23/06/2023
- Interpello · 23 giu 2023Risposta n. 359 del 23/06/2023
- Interpello · 23 giu 2023Risposta n. 360 del 23/06/2023
- Interpello · 23 giu 2023Risposta n. 361 del 23/06/2023
- Interpello · 30 giu 2023Risposta n. 364 del 30/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →