Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 311 del 26-01-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il lavoro accessorio può essere utilizzato anche nello spettacolo, nel rispetto dei limiti economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2015. Per queste prestazioni restano obbligatorie le comunicazioni preventive alla Direzione territoriale del lavoro, mentre non è richiesto il certificato di agibilità.

Chiarimenti sul lavoro accessorio nel settore dello spettacolo

Chiarimenti sul lavoro accessorio nel settore dello spettacolo

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sugli adempimenti informativi connessi alle prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’intervento si colloca nel quadro della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, che ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.

Quadro normativo di riferimento

La comunicazione richiama la circolare n. 149/2015, con la quale erano già state illustrate le nuove disposizioni sul lavoro accessorio. Viene ribadito che, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, non esistono limitazioni relative ai settori produttivi nei quali può essere utilizzato il lavoro accessorio. Di conseguenza, tale forma di prestazione è ammessa anche nel settore dello spettacolo.

Ambito di applicazione del lavoro accessorio

Il documento precisa che il lavoro accessorio è utilizzabile nello spettacolo sulla base dei soli limiti normativi di carattere generale. L’elemento qualificante della prestazione non è di tipo settoriale, ma esclusivamente quantitativo, essendo rappresentato dal valore economico della prestazione stessa.

In particolare:

  • il ricorso al lavoro accessorio è consentito nel settore dello spettacolo;
  • il rispetto riguarda unicamente il limite economico previsto dalla disciplina generale;
  • la prestazione è remunerata mediante voucher.

Adempimenti informativi del committente

Ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro accessorio, il committente deve effettuare le comunicazioni obbligatorie alla Direzione territoriale del lavoro competente prima dell’inizio della prestazione lavorativa, in base all’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il documento precisa che tale obbligo sussiste anche quando la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo. Per le modalità operative della dichiarazione di inizio attività, viene rinviato a quanto già indicato nella circolare n. 149/2015.

Certificato di agibilità e profili contributivi

Per il lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità previsto dall’art. 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

La motivazione indicata è che la tracciabilità delle prestazioni è garantita dalla comunicazione di inizio attività. Viene inoltre precisato che, pur sussistendo l’obbligo contributivo in presenza di lavoro accessorio, esso è dovuto nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Sintesi operativa

Il messaggio conferma quindi che, nel settore dello spettacolo:

  • il lavoro accessorio è ammesso entro i limiti economici generali;
  • il committente deve effettuare la comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro;
  • non è necessario richiedere il certificato di agibilità;
  • la tracciabilità del rapporto è assicurata dalla comunicazione di inizio attività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.