Messaggio numero 306 del 26-01-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra il passaggio del Fondo di solidarietà residuale al Fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio 2016, con l’applicazione del D.Lgs. 148/2015 e l’abrogazione delle precedenti norme istitutive. Definisce le aliquote contributive ordinarie (0,65% e 0,45%) per i datori di lavoro in base alla media dei dipendenti e chiarisce, in via transitoria, le modalità di versamento per i soggetti già iscritti al Fondo residuale, rinviando a successive istruzioni per gli altri datori di lavoro.
Fondo di integrazione salariale e contributi dovuti dai datori di lavoro
Fondo di integrazione salariale e disciplina contributiva
Il documento chiarisce gli effetti dell’articolo 29 del Decreto legislativo n. 148/2015 sul precedente Fondo di solidarietà residuale, istituito dal D.I. n. 79141/2014 ai sensi dell’articolo 3, commi 19 e seguenti, della Legge n. 92/2012. Vengono inoltre indicate le regole di finanziamento delle prestazioni ordinarie del nuovo Fondo di integrazione salariale e le modalità operative transitorie per il versamento dei contributi.
Inquadramento normativo e decorrenza
Il D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, dispone che dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Da tale data:
- al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, oltre a quelle che già disciplinavano il fondo residuale, ora contenute nell’articolo 28 del medesimo decreto;
- ai sensi dell’articolo 46, comma 2, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012;
- è altresì abrogato il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.
Finanziamento delle prestazioni ordinarie
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 148/2015, sono finanziate a decorrere dal 1° gennaio 2016 mediante contributi ordinari a carico dei datori di lavoro, con ripartizione dell’onere tra datore di lavoro e lavoratori nei casi previsti.
Le aliquote sono le seguenti:
- 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti.
In entrambi i casi:
- la contribuzione si calcola sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- due terzi del contributo sono a carico del datore di lavoro;
- un terzo è a carico dei lavoratori.
Modalità operative per i datori già iscritti al Fondo residuale
In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla lettera a), già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, devono versare la nuova aliquota dello 0,65% dal 1° gennaio 2016.
Per tali soggetti restano ferme:
- le medesime modalità di denuncia;
- le medesime modalità di versamento già utilizzate per il Fondo di solidarietà residuale, come da circolare n. 100/2014.
Le aliquote contributive saranno aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.
Soggetti di cui alla fascia contributiva più bassa e altri datori di lavoro
Per i datori di lavoro di cui alla lettera b) e, più in generale, per quelli che non rientrano ancora nell’ambito di applicazione del Fondo, il documento precisa che verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento.
Tali istruzioni saranno emanate dopo l’adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.
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