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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 10 ottobre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2025 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A05631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Determina il contributo di vigilanza dovuto per il 2025 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione: 0,53‰ sui premi incassati nel 2024 per le imprese italiane e le sedi secondarie di imprese extra-UE, e 0,13‰ sui premi raccolti in Italia nel 2024 per le imprese europee operanti in stabilimento o libera prestazione di servizi. I premi sono depurati degli oneri di gestione del 4,37%; sono previste specifiche modalità di pagamento ed esclusione per alcune imprese di riassicurazione.

Contributo di vigilanza IVASS per il 2025

Contributo di vigilanza IVASS per il 2025

Il decreto determina la misura e le modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS per l’anno 2025 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, al fine di coprire gli oneri di vigilanza e le spese di funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Soggetti obbligati e aliquote

Il contributo è calcolato sui premi incassati nel 2024, applicando le seguenti aliquote:

  • 0,53 per mille per le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e per le sedi secondarie in Italia delle imprese extracomunitarie;
  • 0,13 per mille sui premi incassati in Italia nel 2024 per le imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Base di calcolo e oneri di gestione

I premi incassati nel 2024 sono depurati degli oneri di gestione, determinati nella misura del 4,37% dei premi in base all’aliquota fissata dal provvedimento IVASS n. 139 del 23 novembre 2023.

Modalità di corresponsione per le imprese europee

Per le imprese europee operanti in Italia in regime di stabilimento, il contributo è corrisposto dalle rappresentanze situate in Italia ed è commisurato ai premi raccolti nel territorio italiano. Per le imprese operanti in libera prestazione di servizi, sia direttamente dal Paese d’origine sia tramite rappresentanze in altri Paesi europei, il pagamento è effettuato dalle rispettive case madri ed è riferito ai premi complessivamente raccolti in Italia.

Esclusione

Sono escluse dal pagamento del contributo le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento e iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese.

Versamento e termini

Il contributo è versato direttamente all’IVASS secondo i termini previsti dall’articolo 335, comma 5, del Codice delle assicurazioni private e le modalità stabilite dai provvedimenti IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, come modificato dal provvedimento n. 87 del 23 luglio 2019, e n. 113 del 6 ottobre 2021. In base alle disposizioni richiamate, il versamento avviene in due rate: un acconto entro il 31 gennaio, pari al 50% del contributo versato per l’anno precedente, e un saldo e conguaglio entro il 31 luglio, calcolato sull’aliquota dell’anno di riferimento.

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