DECRETO 16 ottobre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disposizioni attuative degli obblighi informativi in materia di imposizione integrativa e di recepimento della direttiva UE 2025/872 del 14 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina contenuti, presentazione e scambio della Comunicazione rilevante dovuta dalle imprese e dalle entità apolidi italiane appartenenti a gruppi soggetti all’imposizione integrativa, con obbligo applicabile agli esercizi iniziati dal 31 dicembre 2023. Stabilisce esoneri e designazioni, criteri di compilazione, rendicontazione semplificata transitoria, scadenze, sanzioni, flussi informativi e uso dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Comunicazione informativa sull’imposizione minima globale (Pillar Two)
Comunicazione rilevante sull’imposizione minima globale
Il decreto attua gli obblighi informativi previsti nell’ambito dell’imposizione minima globale dei gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni. Definisce chi deve presentare la Comunicazione rilevante, i dati richiesti, le modalità di scambio internazionale e i relativi termini.
Definizioni e ambito applicativo
La Comunicazione rilevante è quella predisposta mediante il modello tipo dell’Allegato 1 e presentata dalla controllante capogruppo, da un’Impresa designata, da un’Impresa locale designata o da un’impresa o entità a controllo congiunto. Per Impresa designata si intende un’impresa diversa dalla controllante capogruppo, localizzata in un Paese che, per l’esercizio interessato, ha un Accordo qualificato tra autorità competenti in vigore con l’Italia. L’Impresa locale designata è invece localizzata in Italia ed è designata dalle altre imprese italiane del gruppo e dalle entità apolidi costituite secondo la legge italiana.
Il decreto distingue tra Paesi di attuazione, che hanno introdotto una o entrambe le imposte minime integrative o suppletive, e Paesi QDMTT, che hanno introdotto soltanto l’imposta minima nazionale equivalente. I Regimi semplificati sono quelli previsti da un accordo internazionale ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2023; i Regimi di esclusione sono quelli previsti dai suoi articoli 37 e 56. I Porti sicuri corrispondono ai requisiti indicati nell’Allegato A, capitolo 3, del Commentario consolidato OCSE del 2025.
Le disposizioni vanno interpretate secondo le definizioni del decreto legislativo n. 209/2023 e in modo coerente con l’approccio comune OCSE richiamato dall’articolo 9 dello stesso decreto.
Soggetti obbligati ed esoneri
Per gli esercizi iniziati il 31 dicembre 2023 o successivamente, ciascuna impresa localizzata in Italia e ciascuna entità apolide costituita secondo le leggi italiane deve presentare all’Agenzia delle entrate la Comunicazione relativa agli esercizi in cui il gruppo di appartenenza rientra nell’ambito dell’imposizione integrativa.
L’obbligo individuale è assolto per conto del soggetto quando la comunicazione è presentata da una controllante capogruppo, da un’Impresa designata o da un’Impresa locale designata, nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal decreto sugli obblighi di notifica. Non possono essere designate a tal fine imprese o controllanti capogruppo localizzate in uno Stato membro che sia un Paese QDMTT. Un soggetto italiano che presenta la comunicazione può a sua volta adempiere per altre imprese o entità del gruppo.
Le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto italiane soggette all’imposta minima nazionale presentano la comunicazione se non vi provvede per loro una controllante capogruppo, un’Impresa designata o un’altra impresa del gruppo localizzata in Italia. Se non è stata nominata un’Impresa designata, ciascuna controllante capogruppo italiana di un gruppo a controllante multipla presenta le informazioni relative a tutti i gruppi che lo compongono. Sono escluse dall’obbligo le entità escluse dall’imposizione integrativa ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, salvo che sia esercitata l’opzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
Criteri di compilazione e contenuto
Quando più Paesi hanno diritti d’imposizione sul gruppo multinazionale, l’Impresa dichiarante italiana compila la comunicazione secondo le Regole OCSE e segnala le eventuali divergenze tra queste e le discipline nazionali dei Paesi interessati. Se l’Italia è un Paese con diritti d’imposizione, l’Amministrazione finanziaria può chiedere al gruppo ulteriori informazioni sulle divergenze per valutare il rischio fiscale effettivo e verificare la corretta determinazione dell’imposizione integrativa secondo la legislazione italiana.
Se un solo Paese ha diritti d’imposizione, la comunicazione è compilata secondo la normativa di quel Paese; il criterio vale anche per i gruppi nazionali. Inoltre, quando una controllante capogruppo italiana appartenente a un gruppo nazionale detiene direttamente o indirettamente entità a controllo congiunto o entità sussidiarie a controllo congiunto assoggettate all’imposta minima nazionale equivalente di un altro Paese, la comunicazione segue le Regole OCSE oppure la normativa di quel Paese, se l’imposta soddisfa i requisiti di un Porto sicuro.
La comunicazione comprende una sezione generale e sezioni giurisdizionali. La sezione generale identifica il gruppo, la sua struttura e l’Impresa dichiarante, e riporta una sintesi di alto livello dell’applicazione dell’imposizione integrativa nei Paesi in cui opera il gruppo. Le sezioni giurisdizionali sono compilate per ciascun Paese interessato e descrivono l’applicazione dei Regimi semplificati e dei Regimi di esclusione. Se tali regimi non operano, riportano i calcoli dell’aliquota effettiva, dell’imposizione integrativa dovuta e della sua eventuale imputazione. Le sezioni servono anche per i calcoli dell’imposta minima nazionale o equivalente.
Rendicontazione semplificata transitoria
Durante il Periodo transitorio il gruppo può scegliere la rendicontazione semplificata per i Paesi nei quali non è dovuta imposizione integrativa oppure, se dovuta, questa non è imputata alle singole imprese o entità a controllo congiunto. La possibilità si applica anche al gruppo nazionale descritto nell’articolo 3, comma 4.
Il Periodo transitorio comprende gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2028 o prima, con esclusione dell’esercizio che termina dopo il 30 giugno 2030. Per gli esercizi interessati, l’Impresa dichiarante italiana non dettaglia per ciascuna impresa o entità le rettifiche relative all’utile o alla perdita contabile netta, alle imposte rilevanti e alle imposte anticipate e differite, ma le indica su base netta.
La scelta richiede:
- un sistema contabile che consenta calcoli accurati e affidabili per Paese, individui correttamente la localizzazione delle imprese e delle entità a controllo congiunto e permetta l’applicazione dell’imposizione su base individuale o per sottoinsiemi autonomi;
- un processo affidabile di attribuzione per Paese delle informazioni contabili e della loro aggregazione nel bilancio consolidato;
- procedure amministrative e contabili capaci di identificare analiticamente le rettifiche necessarie per ciascun Paese e, se occorre, di assicurare l’accuratezza dei calcoli e delle rettifiche riferite a ogni singola impresa o entità a controllo congiunto.
L’Impresa dichiarante conserva la documentazione di supporto sulle procedure di attribuzione e aggregazione dei dati e su quelle di individuazione e calcolo delle rettifiche. La semplificazione non limita il potere dell’Amministrazione finanziaria di richiedere ulteriori dati e informazioni per verificare i calcoli.
Termini di presentazione e conseguenze dell’inadempimento
La Comunicazione rilevante si trasmette all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo alla fine dell’esercizio cui si riferisce. Per l’Esercizio transitorio il termine è prorogato al diciottesimo mese successivo alla sua conclusione. L’Esercizio transitorio è quello individuato dall’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo e, ai fini degli obblighi di comunicazione e notifica, non considera gli effetti delle opzioni per i Regimi semplificati e per i Regimi di esclusione.
In ogni caso, la scadenza degli obblighi informativi e di notifica previsti dall’articolo 51 del decreto legislativo non può essere anteriore al 30 giugno 2026. Una comunicazione già trasmessa può essere sostituita con un nuovo modello entro il termine applicabile. L’omessa o tardiva presentazione, nonché le altre fattispecie dell’articolo 51, comma 9, comportano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite da tale disposizione.
Scambio internazionale e rettifiche
L’Agenzia delle entrate scambia automaticamente le informazioni ricevute da una controllante capogruppo o da un’Impresa designata localizzata in Italia con gli Stati membri dell’Unione europea e con gli altri Paesi legati all’Italia da un Accordo qualificato tra autorità competenti. Lo scambio segue le indicazioni fornite dal gruppo. Il primo esercizio interessato, per gli scambi tra Stati membri, è quello iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Le informazioni sono scambiate entro tre mesi dal termine di presentazione della comunicazione. Per il primo esercizio coperto da un Accordo qualificato il termine è di sei mesi; tra Stati membri lo scambio ha comunque inizio per la prima volta dal 1° dicembre 2026. Le informazioni ricevute dopo la scadenza sono trasmesse entro tre mesi dalla loro ricezione. L’Agenzia tutela la riservatezza delle informazioni almeno secondo le garanzie previste dalla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
Se ritiene necessario rettificare informazioni ricevute da un altro Paese, l’Agenzia ne informa senza indugio l’amministrazione fiscale che le ha trasmesse. Se concorda con una segnalazione estera relativa a informazioni inviate dall’Italia, acquisisce le informazioni corrette dalla controllante capogruppo o dall’Impresa designata italiana e trasmette senza indugio la comunicazione rettificata alle amministrazioni interessate.
Quando l’Agenzia non riceve informazioni che avrebbero dovuto essere scambiate, segnala la mancata ricezione al Paese interessato. Se riceve una segnalazione analoga dall’estero, verifica le ragioni dell’omissione e risponde entro un mese, indicando, se previsto, il termine per lo scambio. Nei rapporti tra Stati membri, tale termine non può superare tre mesi dal ricevimento della segnalazione. Se alla nuova scadenza le informazioni non sono pervenute, i soggetti italiani precedentemente esonerati devono presentare la comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’avviso dell’Agenzia delle entrate.
Destinatari e diffusione dei dati
La comunicazione contiene i calcoli dell’imposizione integrativa per tutti i Paesi in cui sono localizzate imprese o entità a controllo congiunto del gruppo, anche se alcuni Paesi non hanno adottato le Regole OCSE. La sezione generale è fornita ai Paesi di attuazione in cui sono localizzate la controllante capogruppo, le imprese o le entità a controllo congiunto del gruppo.
Ai Paesi QDMTT interessati è trasmessa la sezione generale senza la sintesi di alto livello sull’applicazione dell’imposizione integrativa. Ciò riguarda i Paesi in cui sono localizzate imprese del gruppo multinazionale; quelli in cui si trovano entità a controllo congiunto o membri di gruppi a controllo congiunto soggetti a imposta minima nazionale o equivalente; e quelli che applicano tale imposta a entità apolidi o a entità a controllo congiunto apolidi.
Le sezioni giurisdizionali sono trasmesse ai Paesi che hanno diritti d’imposizione secondo le Regole OCSE, la direttiva o la disciplina nazionale dell’imposta minima nazionale o equivalente. Ai Paesi di attuazione con percentuale di attribuzione dell’imposta minima suppletiva equivalente pari a zero è inviata soltanto la parte relativa all’attribuzione di tale imposta; al Paese di attuazione in cui si trova la controllante capogruppo sono inviate tutte le sezioni giurisdizionali. L’Impresa dichiarante indica le categorie dei Paesi e i dati pertinenti da trasmettere a ciascuno; in alternativa può scegliere di trasmettere a ciascun Paese di attuazione o Paese QDMTT tutti i dati e le informazioni della comunicazione.
Presentazione e utilizzo dei dati
Le modalità tecniche di presentazione della Comunicazione rilevante e le disposizioni applicative sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il Dipartimento delle finanze e l’Agenzia delle entrate utilizzano i dati per l’amministrazione e l’applicazione della legislazione fiscale nazionale; su richiesta, l’Agenzia trasferisce al Dipartimento delle finanze i dati contenuti nella comunicazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 12 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 10 ott 2025DECRETO 10 ottobre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 29 ott 2025DECRETO 29 ottobre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 1 ott 2025DECRETO 1 ottobre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 30 set 2025DECRETO 30 settembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 26 set 2025DECRETO 26 settembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 25 set 2025DECRETO 25 settembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →