Cassazione Penale, Sentenza n. 13801/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di computo, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., del periodo di custodia cautelare dal 28/08/2013 all'08/07/2015, subito in relazione a procedimento per cui la Corte d'appello di Roma ha emesso sentenza irrevocabile il 24/10/2016, da imputare alla pena attualmente in esecuzione per sentenza del Tribunale di Firenze (irrevocabile il 14/03/2018) eseguita tramite Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.). Il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta ritenendo inapplicabile l'art. 657 in quanto il periodo si riferiva a una sentenza già irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha affermato il principio che il periodo di custodia cautelare sofferto per un titolo non eseguibile in Italia (es. non ricompreso nel M.A.E.) può essere riconosciuto come fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 1, c.p.p., salvo la causa ostativa prevista dal comma 4 dello stesso articolo. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Grosseto e ha rinviato per nuovo esame, incaricando il giudice dell'esecuzione di accertare la sussistenza dell'eventuale preclusione di cui al comma 4 e di valutare nuovamente la richiesta di computo.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Impone al pubblico ministero di computare, nella determinazione della pena da eseguire, la custodia cautelare sofferta sia per lo stesso che per altro reato; il comma 1 ammette la fungibilità del periodo di custodia per altro titolo non eseguibile, mentre il comma 4 individua una causa ostativa che deve essere verificata prima del riconoscimento.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso è stata invocata ai fini della censura per violazione di legge e per vizio di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti entro i quali sono stati esposti i motivi di ricorso (limiti di riproduzione e motivazione consentiti).
Massime di principio
- La fungibilità ex art. 657 c.p.p. può riguardare periodi di custodia cautelare sofferti per un titolo diverso anche se tale titolo è divenuto irrevocabile ma risulta ineseguibile in Italia (ad esempio non ricompreso nel M.A.E.).
- Il principio di specialità dell'estradizione o del M.A.E. non impedisce di tener conto, ai fini della determinazione della pena da eseguire, di periodi di custodia cautelare riferibili a fatti o titoli differenti, salvo la specifica causa ostativa prevista dal comma 4 dell'art. 657.
- Il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, deve considerare la custodia cautelare sofferta anche per altri reati; il difensore dovrebbe documentare periodi di detenzione e la non eseguibilità del titolo alternativo.
- Il giudice dell'esecuzione deve accertare se sussiste la preclusione di cui al comma 4 (es. il periodo è già stato imputato a titolo già in esecuzione o a titolo che impedisce il doppio conteggio) prima di negare il riconoscimento del periodo come fungibile.
- In caso di situazioni analoghe è opportuno: a) produrre certificazioni e atti che provino le date e la natura della custodia cautelare; b) dimostrare che l'altro titolo è ineseguibile in Italia o non è ricompreso nel provvedimento di consegna; c) chiedere espressamente al giudice dell'esecuzione di valutare la causa ostativa del comma 4 prima di decidere sul computo.
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