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Legge

L.R. Basilicata 53/2025

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed entri strumentali per l’esercizio finanziario 2026

Normativa regionaleL.R. Basilicata 53/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza dal 1° gennaio 2026 l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata fino all’entrata in vigore del bilancio 2026-2028 e comunque non oltre il 30 aprile 2026. Analoga autorizzazione, fino al 30 aprile 2026, è prevista per Consiglio regionale ed enti/organismi strumentali indicati. La gestione deve rispettare l’art. 43 d.lgs. 118/2011 e il principio contabile allegato 4/2.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale Basilicata 2026

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2026 della Regione Basilicata

La legge regionale disciplina l’avvio dell’esercizio finanziario 2026 in assenza, alla data del 1° gennaio 2026, della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Basilicata. Il provvedimento opera esclusivamente per il territorio e per gli organismi regionali lucani indicati nel testo.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Basilicata per il triennio 2026-2028. In ogni caso, il regime provvisorio non può protrarsi oltre il 30 aprile 2026.

La gestione del bilancio durante tale periodo è ammessa entro i limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026, come approvati con la legge regionale 28 aprile 2025, n. 22 sul bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Regole di gestione contabile

Durante l’esercizio provvisorio la gestione finanziaria deve avvenire nel rispetto dell’articolo 43 del d.lgs. 118/2011 e, in particolare, di quanto previsto al punto 8 dell’allegato n. 4/2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Il testo non introduce deroghe ulteriori né disciplina specifica di spesa diversa da quella derivante dal quadro contabile richiamato.

Esercizio provvisorio degli enti e organismi strumentali

Fino al 30 aprile 2026 è autorizzato l’esercizio provvisorio anche per il Consiglio regionale della Basilicata e per gli enti e organismi strumentali elencati dalla legge, tra cui APT, ALSIA, ARDSU, ARPAB, gli enti di gestione dei parchi regionali indicati, EGRIB, ARLAB e le ATER di Potenza e Matera.

Anche per tali soggetti la gestione del bilancio nel periodo provvisorio deve rispettare il punto 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e il relativo principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026. La sua funzione è strettamente temporanea: serve a coprire il periodo iniziale dell’esercizio 2026 fino all’approvazione del bilancio triennale 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026 per Regione, Consiglio regionale ed enti/organismi strumentali indicati.

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