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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 161 del 13/03/2025

Provvedimento del 13 marzo 2025

Garante Privacy161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato nei confronti di Google LLC per la mancata deindicizzazione di 13 URL associati al suo nominativo e alla qualifica di "poliziotto", relativi a notizie su una vicenda penale. Google deindicizza 11 URL nel corso del procedimento, ma mantiene indicizzato un ulteriore URL, ritenendo sussistente l’interesse pubblico alla notizia, anche in ragione del ruolo professionale dell’interessato. L’Autorità, richiamati i criteri del diritto all’oblio elaborati dal WP29 e dalle Linee guida EDPB, considera infondato il reclamo per il restante URL e prende atto della deindicizzazione degli altri 11.

Google LLC: reclamo sull’oblio e deindicizzazione di URL associati al nome di un agente di polizia per notizie su vicenda penale

Google LLC e deindicizzazione di URL associati a vicenda penale di un agente di polizia

Il Garante esamina un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per la mancata deindicizzazione di risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato e al termine "poliziotto", riferiti a notizie giornalistiche su una vicenda penale. Nel corso del procedimento Google deindicizza 11 URL su 13; resta contestato un solo URL, rispetto al quale l’Autorità ritiene infondato il reclamo.

Origine del reclamo e contenuto della domanda

L’interessato chiede di rimuovere dai risultati di ricerca 13 URL collegati ad articoli giornalistici su fatti per cui era stato imputato per:

  • atti persecutori ex art. 612-bis c.p.;
  • danneggiamento ex art. 635 c.p.;
  • diffamazione ex art. 595 c.p.

Egli evidenzia che la vicenda si è conclusa in appello con sentenza del 10 gennaio 2020, che ha assolto per il primo capo di imputazione "perché il fatto non sussiste" e ha rideterminato la pena per i reati residui in anni 1 e mesi 5 di reclusione con sospensione condizionale. Sostiene inoltre che le notizie indicizzate siano non aggiornate, parziali e riferite a fasi iniziali del procedimento, oltre a rilevare il lungo tempo trascorso e il fatto di prestare servizio in una città diversa da quella dei fatti.

Riscontro del titolare e deindicizzazione parziale

Google, interpellata dall’Autorità, comunica di aver deindicizzato 11 URL tra quelli indicati nel reclamo. Per i due URL residui, poi ridotti di fatto a uno dopo le ulteriori interlocuzioni, mantiene il diniego iniziale. Nella propria difesa afferma che i contenuti rinviano allo stesso articolo, pubblicato dalla testata giornalistica e ripreso anche su una pagina di social network, e che tale contenuto è aggiornato agli esiti giudiziari della vicenda ed è di recente pubblicazione. Il titolare richiama inoltre il ruolo pubblico dell’interessato, sostenendo che la permanenza dei risultati sarebbe giustificata alla luce della sua professione di agente di polizia.

Valutazioni preliminari del Garante

Il Garante richiama il fondamento della propria competenza e del regime applicabile:

  • il trattamento è soggetto al GDPR in virtù dell’art. 3, par. 1, per effetto dello stabilimento europeo del gruppo;
  • la competenza dell’Autorità italiana a decidere il reclamo discende dall’art. 55, par. 1, poiché il servizio è gestito direttamente da Google anche per il territorio UE;
  • viene richiamato anche l’art. 168 del Codice privacy, relativo alle falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Ai fini della valutazione del diritto all’oblio, l’Autorità richiama i criteri elaborati dal WP29 nelle linee guida del 26 novembre 2014 e quelli più recenti delle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, sottolineando che le richieste di deindicizzazione possono essere limitate quando provengono da soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica.

Ragioni del rigetto sul URL residuo

Nel merito, il Garante osserva che la vicenda penale si è conclusa in tempi relativamente recenti con la sentenza di appello del 10 gennaio 2020 e che, da una verifica preliminare, non risultano ulteriori sviluppi in Cassazione. L’URL ancora contestato rinvia a un articolo che ricostruisce la vicenda in modo aderente alla realtà processuale e non appare idoneo a distorcere l’immagine dell’interessato. L’articolo, peraltro, è stato pubblicato proprio nel giorno della pronuncia della Corte d’appello, fornendo immediata notizia dell’esito del giudizio.

L’Autorità attribuisce rilievo decisivo anche al ruolo professionale dell’interessato. In base alle Linee guida del 2014, i soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica possono essere oggetto di ricerche e di divulgazione di informazioni relative a condotte professionali o pubbliche improprie. Nel caso concreto, il reclamante è attualmente agente di polizia; il provvedimento richiama anche un ulteriore incarico pubblico recentemente assunto. Ne deriva che la notizia conserva un interesse pubblico alla conoscibilità, giustificando la permanenza in rete del contenuto indicizzato.

Esito del procedimento e tutela giurisdizionale

Preso atto della deindicizzazione di 11 URL già effettuata da Google, il Garante ritiene che non vi siano ulteriori provvedimenti da adottare su tali risultati. Quanto all’ultimo URL rimasto indicizzato, il reclamo viene dichiarato infondato.

Il provvedimento ricorda infine che avverso la decisione è possibile proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell'interessato

Il procedimento origina da un reclamo regolarizzato il 28 marzo 2024 con cui l’interessato chiede la deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al proprio nome e al termine "poliziotto", di 13 URL collegati ad articoli giornalistici su una vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato per atti persecutori, danneggiamento e diffamazione. L’interessato evidenzia che la vicenda si è chiusa in appello con l’assoluzione per il primo reato e la rideterminazione della pena per i residui capi di imputazione, lamentando l’assenza di un interesse attuale alla conoscibilità delle notizie e il decorso del tempo.

Posizione di Google e esito parziale in corso di procedimento

A seguito della richiesta istruttoria del Garante, Google comunica di aver deindicizzato 11 URL oggetto del reclamo. Per i restanti 2 URL, il titolare inizialmente mantiene il diniego, affermando che i contenuti sono aggiornati agli esiti giudiziari e di recente pubblicazione, oltre a richiamare il ruolo pubblico dell’interessato, descritto come agente di polizia. In seguito, il reclamante dichiara di non aver ricevuto la comunicazione di riscontro del 7 maggio 2024 e rinnova la richiesta di rimozione con riguardo al solo URL ancora indicizzato.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante richiama il quadro normativo applicabile, precisando che il trattamento rientra nell’ambito di applicazione del GDPR ai sensi dell’art. 3, par. 1, e che la competenza dell’Autorità discende dall’art. 55, par. 1, in quanto il motore di ricerca è direttamente gestito anche per il territorio UE da Google, con sede negli Stati Uniti. Ai fini della valutazione del diritto all’oblio, l’Autorità richiama le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, ribadendo che la richiesta di deindicizzazione incontra limiti quando proviene da soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica.

Ragioni dell'infondatezza del reclamo sul restante URL

Il Garante rileva che la vicenda penale si è definita in tempi relativamente recenti con sentenza di appello del 10 gennaio 2020, e che non emergono ulteriori sviluppi in Cassazione. L’URL residuo rinvia a un articolo che rappresenta in modo aderente la realtà processuale, senza distorsioni dell’immagine dell’interessato, ed è stato pubblicato lo stesso giorno della decisione d’appello. La notizia conserva rilievo pubblico perché riferita a condotte professionali o pubbliche improprie e perché l’interessato ricopre attualmente un incarico di agente di polizia, oltre ad aver assunto un ruolo di Presidente di un ente territoriale indicato nel provvedimento.

Decisione finale e tutela giurisdizionale

L’Autorità prende atto della deindicizzazione dei 11 URL effettuata da Google e ritiene che non vi siano ulteriori provvedimenti da adottare su tali contenuti. Quanto al restante URL, dichiara il reclamo infondato. Il provvedimento indica infine la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e diritto all'obliopubblica amministrazioneruolo pubblicoprivacy e cronaca giudiziaria

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