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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13796/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza n. 2748/2020 del Tribunale di Palermo (irrevocabile 19/06/2023) con cui D'ANTONI era stato condannato a 5 anni e 6 mesi per concorso in reati di falso ideologico in atti fidefacenti. La difesa ha depositato tre documenti sopravvenuti che, a suo avviso, dimostrerebbero che la relazione di servizio redatta dall'imputato il 29/05/2012 era stata richiesta a fini investigativi (ossia per acquisire prove contro lo stesso D'ANTONI) e non per finalità istituzionali. Da ciò la difesa deduceva che l'imputato, essendo soggetto coinvolto nell'indagine, vantava il diritto di non contribuire alla propria incolpazione (principio nemo tenetur, invocando l'art. 51 cod. pen.), e pertanto la falsa attestazione non sarebbe scriminata ma avrebbe dovuto essere valutata alla luce della illegittimità della utilizzazione di atti probatori auto-incriminanti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: (1) la richiesta di revisione era reiterativa di una questione di diritto già esaminata e decisa nel precedente giudizio di legittimità che ha reso la sentenza irrevocabile; (2) la scriminante del principio nemo tenetur (art. 51 cod. pen.) è inapplicabile ai reati di falso in atto pubblico; (3) il diritto previsto dall'art. 6 CEDU (diritto al silenzio) opera solo nell'ambito di un procedimento penale già instaurato e non nella fase anteriore relativa alla commissione del reato; pertanto la nuova documentazione non è idonea a fondare la revisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la scriminante basata sul principio 'nemo tenetur se detegere' non è applicabile ai reati di falso in atto pubblico: l'esigenza probatoria e la rilevanza documentale dell'atto pubblico prevalgono sull'interesse del singolo a non autoincriminarsi.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione relativa al falso ideologico in atti fidefacenti; la sentenza conferma che le questioni sostanziali connesse a questa fattispecie erano già state valutate nei precedenti gradi.

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamata come parte della cornice normativa del reato di falso in atto pubblico; la Corte ha ritenuto non rilevante, ai fini della revisione, l'argomento del potenziale coinvolgimento dell'imputato in indagini preliminari.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; comunque la Corte non ha accolto la doglianza relativa a presunte violazioni di garanzie processuali nell'uso della relazione di servizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre l'ulteriore versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile reiterativo e con profili di colpa.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha precisato che il diritto al silenzio garantito dall'art. 6 CEDU tutela l'imputato nell'ambito di un procedimento penale già instaurato e mira a prevenire coercizioni: non è applicabile alla fase precedente alla instaurazione del procedimento penale rispetto alla commissione di un reato.

Massime di principio

  • Il principio 'nemo tenetur se detegere' (diritto di non auto‑incriminarsi) non scrimina la commissione di un falso in atto pubblico da parte di un pubblico ufficiale: l'affidabilità e la funzione probatoria dell'atto pubblico prevalgono sull'interesse personale dell'autore a non rendere dichiarazioni auto‑incriminanti.
  • Il diritto al silenzio ex art. 6 CEDU si applica nell'ambito di un procedimento penale effettivamente avviato; non tutela automaticamente atti o dichiarazioni rese nella fase precedente all'apertura del procedimento (fase investigativa non formalizzata).
  • La revisione è rimedio straordinario: non è ammissibile per rilanciare o rimettere in discussione questioni di diritto o di fatto già esaminate e decise nei precedenti gradi; occorrono elementi nuovi e decisivi non dedotti e non deducibili nel processo originario.
  • Documenti sopravvenuti che mostrino la finalità investigativa di acquisizione di prove non assicurano automaticamente il diritto a non collaborare se l'atto contestato è un atto pubblico la cui veridicità è essenziale per la funzione probatoria.
  • Proporre revisioni reiterative o prive di fondamento può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) qualora emerga colpa o abuso del rimedio.

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