Cassazione Civile, Ordinanza n. 31818/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi per complessivi euro 9.720,00 ottenuti da una persona fisica per il corrispettivo di prestazioni di trasporto e montaggio di arredamenti rese in favore di una società. La società debitrice propose opposizione, sostenendo di non dovere nulla perché, a suo dire, il credito azionato era stato compensato con un proprio preteso controcredito di euro 10.179,69, formato da una prestazione di euro 2.067,45 e da un acconto di euro 8.122,24 che assumeva non versato in relazione a una fornitura di merce. Nella vicenda rilevava un contratto di leasing sottoscritto anche dalla società opponente, nel quale si dava atto di una cessione in favore della finanziatrice di un credito della persona fisica e della conseguente compensazione del pagamento della fornitura. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, accolse l’opposizione ritenendo che la destinataria della ricognizione di debito non avesse allegato quali fossero i preesistenti rapporti da cui sarebbe sorto il credito riconosciuto nel contratto di leasing. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata: 1) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., perché il giudice di appello aveva erroneamente posto a carico della destinataria della ricognizione la prova del rapporto fondamentale, nonostante l’astrazione processuale propria della ricognizione di debito e nonostante fosse l’autore della ricognizione a dover provare l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello trasformato d’ufficio una mera eccezione di compensazione in una pronuncia sull’inesistenza del rapporto sottostante; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla compensazione volontaria contestuale al contratto di leasing, che avrebbe impedito di riesumare il credito già compensato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di ricognizione di debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante e che grava invece sull’autore della ricognizione l’onere di allegare e provare che il rapporto non sia mai sorto, sia invalido o si sia estinto, anche quando l’elemento estintivo invocato sia la compensazione ex art. 1241 c.c.
Norme richiamate
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma comporta una relevatio ab onere probandi del destinatario e un'astrazione meramente processuale della causa debendi; l'efficacia vincolante cessa se l'autore prova che il rapporto fondamentale non è sorto, è invalido o si è estinto.
L'onere di provare i fatti idonei a superare la ricognizione grava sull'autore della dichiarazione, non sul destinatario.
Richiamato come parametro del denunciato vizio di ultrapetizione; il motivo è stato assorbito e quindi non esaminato nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in relazione agli artt. 1988 e 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare l'omesso esame del fatto decisivo della compensazione volontaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo sul vizio motivazionale per censurare la motivazione asseritamente apparente o contraddittoria.
La Corte precisa che l'onere probatorio in capo all'autore della ricognizione vale anche quando egli invochi una fattispecie estintiva quale la compensazione.
Citato nel ricorso come riferimento alla compensazione volontaria; il tema è assorbito nel principio finale sulla prova dell'evento estintivo.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- La ricognizione di debito opera come astrazione meramente processuale: il creditore che la invoca non deve provare la causa originaria del credito riconosciuto.
- L'autore della ricognizione, se vuole sottrarsi agli effetti della dichiarazione, deve allegare e provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è nullo, è invalido o si è estinto.
- L'onere probatorio di dimostrare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto sottostante non può essere trasferito sul destinatario della ricognizione, neppure quando venga dedotta una compensazione come fatto estintivo.
- Quando il giudice di merito ribalta tale riparto dell'onere della prova, incorre in violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c.
- Le questioni ulteriori che restano assorbite dall'accoglimento del motivo principale non incidono sull'esito della decisione di cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
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