Circolare INAIL n. 9 del 31 gennaio 2013
Copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il rischio pirateria per gli equipaggi marittimi deve essere ricondotto ai rischi lavorativi indennizzabili ai sensi del d.p.r. 1124/1965. In base all’evoluzione giurisprudenziale e al parere dell’Avvocatura generale, l’evento pirateria rientra nell’occasione di lavoro anche quando derivante dal fatto doloso di terzi, se legato allo svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza non è più coerente mantenere la copertura volontaria con premio supplementare né limitare l’assicurazione ad alcune categorie di naviglio. La nuova interpretazione produce effetti dalla data della circolare e si applica alle fattispecie non esaurite, cioè non prescritte o non coperte da giudicato.
Copertura assicurativa obbligatoria del rischio pirateria per gli equipaggi
Copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria
La circolare affronta il tema della tutela assicurativa degli equipaggi esposti al rischio pirateria, chiarendo che tale rischio deve essere ricondotto nell’alveo dei rischi lavorativi indennizzabili. Il documento aggiorna l’interpretazione precedentemente seguita per alcune categorie di naviglio e supera la logica della copertura facoltativa con premio supplementare.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama come fonti principali il d.p.r. 1124/1965, in particolare gli artt. 28, 32 e 44, il d.m. 12 febbraio 1999 sul regolamento di assicurazione dell’ex Istituto di previdenza per il settore marittimo, l’art. 7 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, la deliberazione n. 27 del 22 dicembre 2008 del Commissario straordinario dell’ex Ipsema e il parere dell’Avvocatura generale Inail n. 599/12B del 9 gennaio 2013.
Esigenza di un chiarimento interpretativo
L’intensificarsi degli episodi di pirateria e l’evoluzione giurisprudenziale in materia di rapporto tra rischio e occasione di lavoro hanno reso necessario un approfondimento sulla copertura assicurativa delle navi adibite al trasporto passeggeri, merci e attività ausiliarie. In precedenza, per gli equipaggi delle categorie di naviglio più esposte, la copertura del rischio pirateria era stata gestita in via volontaria con versamento di un premio supplementare.
Occasione di lavoro, rischio assicurato e fatto doloso del terzo
La circolare si fonda sul principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui è protetto ogni rischio connesso anche indirettamente all’attività lavorativa. Il requisito dell’"occasione di lavoro" implica che l’evento lesivo dipenda da un rischio assicurato inerente allo svolgimento della prestazione.
Viene richiamato anche il superamento del precedente orientamento che escludeva l’indennizzabilità quando l’evento derivava dal fatto doloso del terzo. L’orientamento più recente ammette invece la tutela quando il lavoro costituisce l’occasione dell’infortunio, ossia quando espone il lavoratore al rischio e crea condizioni che favoriscono la consumazione dell’atto doloso, pur in assenza di un rapporto causale diretto in senso stretto.
Resta esclusa la tutela solo nei casi in cui, dalla valutazione di cause, circostanze e motivazioni dell’accadimento, emerga ragionevolmente che l’aggressore avrebbe comunque consumato l’evento dannoso in tempo o luogo diversi rispetto alla prestazione lavorativa.
Inquadramento del rischio pirateria come rischio lavorativo
Alla luce di tali principi, la circolare conclude che il rischio derivante da eventi di pirateria è tutelabile come rischio lavorativo ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 1124/1965. Ne deriva l’indennizzabilità sia dell’infortunio occorso al marittimo durante l’azione di pirateria, sia della patologia eventualmente contratta o sviluppata a causa dell’evento.
Superamento della copertura volontaria e del premio supplementare
Poiché il rischio pirateria rientra tra i rischi coperti dal premio ordinario, non risulta più coerente mantenere la copertura volontaria né la relativa previsione di un premio supplementare, prevista dalla deliberazione n. 27/2008 dell’ex Ipsema. Viene inoltre meno il limite che collegava la facoltà assicurativa alle sole categorie di naviglio destinate al trasporto passeggeri, merci e ad attività ausiliarie.
Decorrenza e ambito temporale di applicazione
La nuova impostazione decorre dalla data della circolare, poiché si tratta di una ricostruzione interpretativa e non dell’effetto di una nuova norma. La disciplina così chiarita si applica alle fattispecie non esaurite, cioè a quelle non ancora prescritte o non coperte da giudicato.
Punti principali
Oggetto e finalità del chiarimento
La circolare interviene sulla copertura assicurativa dei rischi degli equipaggi contro la pirateria, alla luce dell’intensificarsi degli episodi e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti. L’obiettivo è verificare la coerenza della precedente disciplina con i principi sul rapporto tra rischio e occasione di lavoro.
Quadro normativo e precedenti
Vengono richiamati il d.p.r. 1124/1965, gli artt. 28, 32 e 44, il d.m. 12 febbraio 1999, il d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, la deliberazione n. 27/2008 dell’ex Istituto di previdenza per il settore marittimo e il parere dell’Avvocatura generale Inail n. 599/12B del 9 gennaio 2013. In precedenza la copertura del rischio pirateria per gli equipaggi delle navi adibite a trasporto passeggeri, merci e attività ausiliarie era stata prevista in via volontaria mediante premio supplementare.
Principio dell’occasione di lavoro e fatto doloso del terzo
La circolare richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui è protetto ogni rischio anche solo indirettamente ricollegabile all’attività lavorativa. L’indennizzabilità sussiste quando il lavoro costituisce l’occasione dell’infortunio, determinando l’esposizione al rischio, anche se l’evento è provocato da un fatto doloso del terzo, salvo i casi in cui tale fatto risulti del tutto autonomo e svincolato dall’attività lavorativa.
Inquadramento del rischio pirateria
Sulla base di tali principi, il rischio connesso agli eventi di pirateria è considerato tutelabile come rischio lavorativo ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 1124/1965. Sono quindi indennizzabili sia l’infortunio occorso al marittimo durante l’azione di pirateria, sia la patologia contratta o sviluppata a causa di tale azione.
Superamento della copertura volontaria e del premio supplementare
Poiché il rischio pirateria rientra nei rischi coperti dal premio ordinario, la circolare afferma che non è più coerente mantenere la modalità volontaria di copertura né la previsione del premio supplementare prevista dalla deliberazione n. 27/2008. Viene inoltre meno il precedente limite soggettivo legato alle sole categorie di naviglio interessate dalla copertura facoltativa.
Decorrenza ed effetti
La riconduzione del rischio pirateria ai rischi lavorativi decorre dalla data della circolare, in quanto frutto di interpretazione normativa e non di nuovi interventi legislativi. L’effetto si estende alle fattispecie non esaurite, ossia non prescritte e non coperte da giudicato.
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