Circolare INAIL n. 10 del 4 febbraio 2013
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale a contratto Epne in attuazione del relativo Regolamento approvato con determinazione Cs n. 153/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna in modo organico la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale EPNE, in attuazione del Regolamento approvato nel 2012. Definisce contingenti, destinatari, casi di diritto alla trasformazione, tipologie di part-time, modalità di domanda, criteri di priorità, incompatibilità con attività esterne, effetti su ferie e assenze, formazione, pausa mensa, flessibilità, lavoro supplementare e straordinario, oltre al ripristino del tempo pieno. Vengono inoltre superate le precedenti circolari interne in materia.
Disciplina del part-time per il personale a contratto EPNE
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale a contratto EPNE
La circolare definisce in modo organico la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale a contratto EPNE, in attuazione del Regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 153 dell’11 maggio 2012. Il testo aggiorna la materia alla luce dell’evoluzione normativa e contrattuale, sostituendo le precedenti regole interne e coordinando gli aspetti organizzativi, procedurali ed economici del part-time.
Quadro normativo e razionalizzazione della disciplina
La circolare richiama, quale base normativa, la legge n. 662/1996, il d.lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il d.m. n. 331/1997, il d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, il CCNL EPNE 1998-2001, le circolari di indirizzo della Funzione pubblica e le precedenti circolari Inail in materia. Viene sottolineato che la disciplina del part-time, già presente nel CCNL e nella contrattazione integrativa, è stata profondamente incisa dalle modifiche legislative, in particolare dalla previsione che attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale sulla trasformazione del rapporto di lavoro, al fine di tutelare l’efficienza organizzativa.
In tale quadro, il Regolamento del 2012 viene presentato come strumento di riordino complessivo della materia, elaborato sulla base del verbale d’intesa con le organizzazioni sindacali del 21 marzo 2012.
Contingenti massimi e limiti organizzativi
La circolare stabilisce che, a livello nazionale, il contingente massimo di personale impiegabile a tempo parziale è pari al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna area (A, B e C) e dell’area professionisti, con arrotondamento all’unità. Il limite può essere incrementato di un ulteriore 10% in presenza di particolari esigenze organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari degli istanti, previa valutazione delle organizzazioni sindacali a livello nazionale.
Per prevenire concentrazioni e criticità operative, il Regolamento introduce anche limiti più stringenti:
- a livello di singola struttura dirigenziale e non dirigenziale, il part-time non può superare il 25% della forza complessiva della struttura;
- a livello di singolo profilo professionale o specifico ramo professionale della stessa struttura, il limite massimo è pari al 40%.
Resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione di negare la trasformazione anche quando i limiti numerici siano rispettati, qualora la richiesta comporti pregiudizio per la funzionalità della struttura in relazione alle mansioni svolte e alla posizione organizzativa del dipendente.
Destinatari ed esclusioni soggettive
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è ammessa per tutto il personale delle Aree con rapporto a tempo indeterminato e per il personale dell’area professionisti. Sono tuttavia esclusi, salvo deroghe espressamente previste dal Regolamento:
- il personale con qualifica dirigenziale;
- i dirigenti medici di I e II livello;
- i neoassunti che non abbiano concluso il periodo di prova;
- i professionisti titolari di incarichi di coordinamento generale, di settore e regionale.
Per questi ultimi è comunque possibile richiedere il part-time solo previa rinuncia espressa all’incarico e ai relativi compensi.
Casi in cui sussiste un diritto alla trasformazione
La circolare individua alcune ipotesi nelle quali il diritto alla trasformazione opera in modo rafforzato o comunque non è rimesso alla sola discrezionalità amministrativa.
Patologie oncologiche e patologie assimilate
I dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto anche in sovrannumero, qualora i posti disponibili siano esauriti. La condizione deve essere accertata da una commissione medica dell’AUSL territorialmente competente.
In via equitativa, il Regolamento estende la tutela anche a malattie i cui effetti sull’attività lavorativa siano assimilabili a quelli delle patologie neoplastiche maligne. In tali casi è necessario:
- il previo parere positivo della Sovrintendenza medica generale sulla documentazione AUSL;
- ove occorra, la visita diretta del richiedente;
- una valutazione di assimilabilità alla gravità delle patologie oncologiche.
Per i dipendenti tutelati, il Regolamento consente il part-time orizzontale e, in determinati casi, anche il verticale, con specifici limiti di articolazione per le figure dirigenziali, mediche e professionali con incarichi di coordinamento generale, regionale o di settore. È inoltre vietato svolgere un’ulteriore attività lavorativa autonoma o subordinata, pena la decadenza dal diritto e il ripristino del tempo pieno.
Pensione di anzianità e cumulo
In deroga al regime di non cumulabilità, il personale che maturi i requisiti per la pensione di anzianità contributiva può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro contestualmente alla decorrenza del trattamento pensionistico. Se il dipendente opta per il cumulo, la trasformazione deve essere concessa entro 60 giorni, indipendentemente da qualifica e profilo professionale, purché risultino rispettati i contingenti previsti.
In tali casi:
- la prestazione part-time non può essere inferiore al 50% dell’orario pieno;
- si applicano le stesse regole sulle incompatibilità previste per il personale a tempo pieno;
- il cumulo tra pensione e retribuzione non può superare l’importo della retribuzione spettante a parità di condizioni al lavoratore a tempo pieno;
- il regime di cumulo dura per tutta la residua durata del rapporto e non consente il successivo ripristino del tempo pieno.
Tipologie di part-time e articolazioni orarie
La circolare distingue tra due tipologie fondamentali di part-time.
Part-time orizzontale
Consiste in una prestazione resa tutti i giorni lavorativi con una durata giornaliera compresa tra il 45% e il 90% dell’orario pieno. La riduzione è consentita per multipli di 5 punti percentuali, secondo le fasce orarie indicate negli allegati alla circolare.
È ammesso per tutto il personale delle aree e per i professionisti non titolari di incarichi di coordinamento. Per i titolari di incarico di posizione funzionale fissa ai sensi dell’art. 15 del CCIE 2006-2009, la possibilità è limitata al 75%-90%, salvo rinuncia espressa all’incarico e al relativo compenso per richiedere percentuali inferiori.
Part-time verticale
Consiste nello svolgimento della prestazione solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno, con un orario complessivo tra il 40% e il 90% del tempo pieno e con giornate di lavoro da 3 a 10 ore. Anche in questo caso la riduzione è ammessa per multipli di 5 punti percentuali.
Le possibili articolazioni sono numerose e comprendono, tra le altre:
- tre giorni a settimana, alternati o consecutivi;
- quattro giorni a settimana, anche non consecutivi;
- settimane alterne;
- due settimane consecutive nel mese;
- mesi alterni;
- due mesi lavorativi consecutivi alternati da un mese non lavorativo;
- nove mesi lavorativi l’anno con tre mesi non lavorativi;
- dieci mesi lavorativi l’anno con scelta libera di due mesi di non lavoro;
- undici mesi lavorativi l’anno con scelta libera di un mese di non lavoro;
- semestri alterni.
La circolare prevede inoltre un part-time di breve durata, sia orizzontale sia verticale, per un periodo minimo di 2/3 mesi e massimo di 6 mesi, destinato ai dipendenti che rientrano in servizio dopo un lungo periodo di assenza per maternità o per malattia protrattasi ininterrottamente per oltre due mesi. Questa forma temporanea è esclusa dal rispetto dei limiti contingenti nazionali, di struttura e di profilo professionale.
Preclusioni al part-time verticale
Sono previste specifiche esclusioni dal part-time verticale.
Preclusioni generali
Sono esclusi da qualsiasi articolazione oraria del part-time verticale i titolari di incarichi di posizione funzionale fissa e i titolari di posizione organizzativa di 1° e 2° livello, ai sensi dell’art. 18 del CCIE 2006-2009. Resta però fermo il diritto a richiedere il part-time verticale solo previa rinuncia all’incarico e ai relativi compensi.
È altresì escluso da ogni tipologia di part-time verticale, anche in assenza di incarichi di responsabilità, il personale dell’area C dei profili professionali relativi alle attività sanitarie, di vigilanza ispettiva, tecniche, informatiche e sociali, salvo il caso di esubero nel profilo specifico della struttura di riferimento. Rimane comunque ferma l’esclusione per chi abbia incarichi di posizione funzionale fissa o posizione organizzativa di 1° e 2° livello.
Preclusioni parziali per i professionisti
Per il personale professionista non titolare di incarichi di coordinamento, il part-time verticale è consentito solo nelle modalità che non comportino lunghe assenze, cioè quelle indicate alle lettere A, B, C e D del paragrafo sulle tipologie.
Le preclusioni continuano a operare anche se il dipendente, già in part-time, venga successivamente a trovarsi in una delle ipotesi ostative per effetto di concorso, selezione interna o conferimento di un incarico di responsabilità. In tal caso, previo accettazione della nomina o dell’incarico, perde il diritto al mantenimento del part-time e viene ripristinato il tempo pieno.
Presentazione delle domande, iter istruttorio e competenze
La domanda di trasformazione, variazione della tipologia, modifica della percentuale o della collocazione temporale può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno tramite la funzione "domanda part-time" del portale del dipendente. Il richiedente deve indicare:
- la tipologia di part-time richiesta;
- la percentuale o durata della prestazione;
- la distribuzione giornaliera, settimanale o mensile;
- l’orario giornaliero con indicazione dell’ora di inizio;
- l’eventuale rimodulazione di un part-time già in essere;
- la decorrenza;
- l’eventuale termine finale nei casi di part-time di breve durata;
- la motivazione della richiesta, con particolare riferimento alle cause che attribuiscono un diritto o una priorità;
- l’eventuale documentazione comprovante, da segnalare con apposito flag e da consegnare alla segreteria della sede;
- l’eventuale seconda attività lavorativa, autonoma o subordinata, se consentita.
Le domande devono essere presentate entro un arco temporale non superiore ai tre mesi antecedenti la decorrenza richiesta, in considerazione del termine legale di 60 giorni per il provvedimento e della necessità di verificare i contingenti al momento in cui la trasformazione deve avere effetto.
L’istanza è indirizzata al responsabile della sede di appartenenza, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. La decisione finale spetta:
- alla Direzione regionale per il personale delle strutture territoriali;
- alla Direzione centrale competente per il personale della Direzione generale;
- al Coordinatore generale o al responsabile della Direzione regionale, per i professionisti delle Consulenze centrali e regionali, con il parere del coordinatore di settore o regionale.
In caso di esito favorevole, viene stipulato il contratto individuale di lavoro part-time. In caso di esito negativo per esigenze organizzative, l’istanza e il parere negativo sono trasmessi alla Direzione centrale risorse umane, che decide definitivamente previa comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Le Direzioni regionali, la Sede regionale di Aosta e le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano gestiscono le istanze del personale territoriale; l’Ufficio centro servizi della Direzione generale gestisce quelle del personale delle strutture centrali, comprese le Consulenze centrali. La verifica del contingente della singola struttura e del profilo professionale è affidata alle Direzioni regionali o, per le strutture centrali, all’Ufficio centro servizi; la verifica del contingente nazionale spetta alla Direzione centrale risorse umane, ma solo dopo il controllo dei limiti strutturali e di profilo.
I provvedimenti di accoglimento o diniego devono essere adottati entro 60 giorni dalla domanda, ridotti a 15 giorni per il part-time di breve durata. Se l’Amministrazione ritiene accoglibile l’istanza ma con modalità diverse da quelle richieste, deve acquisire il consenso del dipendente.
Contratto individuale e contenuto essenziale
Dopo l’accoglimento, nelle ipotesi di trasformazione, variazione del part-time o ripristino del tempo pieno, deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro tra il dipendente e il responsabile della struttura, da trasmettere tempestivamente alla Direzione centrale risorse umane per l’aggiornamento del foglio matricolare.
Il contratto deve indicare:
- tipologia del part-time, orizzontale o verticale;
- durata della prestazione con riferimento a giorno, settimana, mese e anno;
- articolazione oraria giornaliera, con inizio e fine della prestazione;
- decorrenza del rapporto a tempo parziale e del relativo trattamento economico, coincidente con il primo mese utile;
- termine finale, se previsto;
- eventuale seconda attività lavorativa svolta durante il part-time.
Deve inoltre contenere una clausola con l’impegno a rivedere l’accordo dopo due anni, per verificare se permangono le condizioni che hanno giustificato la trasformazione, tenendo conto del possibile mutamento delle esigenze dell’Amministrazione e del lavoratore.
Criteri di priorità in caso di domande eccedenti i contingenti
Quando le richieste superano i contingenti di struttura o di profilo professionale, la precedenza è attribuita, in via prioritaria, ai dipendenti nelle seguenti condizioni:
- con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche;
- che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con invalidità al 100% e necessità di assistenza continua;
- con figlio convivente di età non superiore a 13 anni oppure con figlio convivente con handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
In via subordinata, la priorità spetta a chi:
- abbia familiari a carico esposti a tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
- sia portatore di handicap o di invalidità riconosciuta ai fini delle assunzioni obbligatorie;
- abbia figli studenti del primo ciclo con DSA che necessitano di assistenza nello studio;
- sia impegnato in attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991;
- sia ultrasessantenne;
- abbia motivate esigenze di assistenza familiare o esigenze di studio, da valutarsi dall’Amministrazione.
A parità di condizioni, prevale il valore ISEE meno favorevole; in mancanza, l’anzianità di servizio maggiore e, a parità di anzianità, la maggiore età.
Attività extra-ufficio, incompatibilità e conflitto di interessi
La circolare disciplina in modo puntuale le attività lavorative ulteriori svolte dal personale part-time.
Per il rapporto part-time con prestazione non superiore al 50%, il dipendente può svolgere una seconda attività autonoma o subordinata, anche mediante iscrizione ad albi professionali, purché non sussistano conflitti di interesse, non si pregiudichi la funzionalità dell’Amministrazione e l’attività non intercorrra con altra pubblica amministrazione. Non è applicabile, però, l’eccezione relativa all’iscrizione agli albi degli avvocati, espressamente esclusa dalla legge n. 339/2003.
Se la seconda attività inizia dopo la stipula del contratto di part-time, il dipendente deve comunicarla per iscritto entro 15 giorni al responsabile della struttura, ai fini della valutazione e dell’eventuale autorizzazione.
Per il part-time con prestazione superiore al 50%, sono consentite solo le attività per le quali la legge o altra fonte normativa prevede l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e questa sia stata concessa. Restano comunque vietate le attività indicate come assolutamente incompatibili, anche per chi lavora part-time fino al 50%.
La violazione di tali regole, l’omessa comunicazione dell’inizio o della variazione dell’attività entro 15 giorni e le comunicazioni non veritiere, anche emerse in sede ispettiva, costituiscono giusta causa di recesso.
Ferie, festività soppresse e assenze
In applicazione del principio di non discriminazione, il dipendente in part-time orizzontale ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie e di festività soppresse del dipendente a tempo pieno. Nel part-time verticale, invece, ferie e festività soppresse sono proporzionate ai giorni di effettiva presenza, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo quanto riportato negli allegati.
Le assenze spettanti al personale part-time sono, in generale, gli stessi titoli previsti per il personale a tempo pieno, ma riproporzionati in base alla tipologia e/o percentuale di part-time. Devono essere riproporzionati, in particolare, congedo straordinario, malattia, aspettative non retribuite, permessi ex legge n. 104/1992, permessi per concorsi ed esami, gravi motivi personali o familiari, eventi e cause particolari, assemblea sindacale.
Sono invece riconosciuti per intero:
- i periodi di maternità, compresi congedo di maternità, congedo parentale e malattia del bambino;
- il permesso per matrimonio;
- i permessi per lutto;
- i permessi per il diritto allo studio.
Per le ipotesi di assenza continuativa, il computo avviene secondo i giorni di calendario, includendo anche i giorni non lavorativi, fermo restando il trattamento economico commisurato al rapporto part-time. Per il congedo di maternità/paternità, il trattamento economico spetta per tutto il periodo di astensione obbligatoria, compresi i giorni non lavorativi, secondo la durata della prestazione giornaliera.
I riposi giornalieri per maternità spettano in misura di 2 ore al giorno se l’orario giornaliero è pari o superiore a 6 ore, e di 1 ora al giorno se l’orario è inferiore a 6 ore.
Sono inoltre riproporzionati i permessi per assistenza a familiari con handicap di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, sia a giorni sia a ore, con regole specifiche a seconda della tipologia di part-time. Gli allegati 1 e 2 contengono le quantificazioni puntuali.
Formazione, pausa mensa e flessibilità oraria
Il lavoratore part-time mantiene il diritto all’accesso alla formazione professionale. Le ore svolte oltre l’orario part-time in occasione di corsi di formazione nei giorni lavorativi sono considerate ore eccedenti senza maggiorazione e possono essere fruite come permessi orari o giornalieri; confluiscono nel cosiddetto "pozzetto" entro i limiti previsti, oltre i quali vengono automaticamente eliminate dal sistema.
I corsi di formazione svolti in giornate festive o in giorni feriali non lavorativi danno invece diritto a una giornata di riposo compensativo, indipendentemente dalla durata del corso.
Quanto alla pausa mensa:
- per articolazioni giornaliere tra 6 e 7,12 ore, il dipendente può scegliere di effettuarla o meno, ma in procedura è prevista automaticamente e va disattivata in domanda se non desiderata;
- oltre le 7,12 ore, la pausa mensa è obbligatoria.
Si applicano al personale part-time le stesse articolazioni orarie previste per il tempo pieno, comprese le flessibilità. Il dipendente ha quindi diritto alla flessibilità fino all’inizio della fascia di presenza garantita, alla ulteriore flessibilità fino alle ore 10 e alla flessibilità pomeridiana da autorizzare. Poiché gli orari part-time in procedura iniziano in coincidenza con l’orario di servizio della struttura, l’orario giornaliero scelto non può iniziare oltre le ore 11:48.
Lavoro supplementare, straordinario e ore eccedenti
Per esigenze organizzative specifiche o per difficoltà funzionali derivanti da assenze improvvise e non prevedibili, il dirigente può richiedere al dipendente in part-time orizzontale prestazioni di lavoro supplementare, cioè oltre l’orario concordato nel contratto, entro l’orario di servizio della struttura. Tali prestazioni richiedono il consenso scritto del lavoratore, possono raggiungere al massimo il 10% della durata mensile dell’orario part-time e devono essere distribuite nell’arco di più settimane. Il rifiuto del lavoratore non integra illecito disciplinare né giustificato motivo di licenziamento. Le ore supplementari sono retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Per il part-time verticale, il dipendente può essere chiamato a svolgere lavoro straordinario nelle giornate di effettiva attività lavorativa, se la prestazione è pari o superiore a 6 ore, fino a un massimo individuale annuo di 20 ore. Tali ore sono retribuite con una maggiorazione del 50%.
Tutto il personale part-time può accumulare ore eccedenti entro un “pozzetto”, normalmente parametrato alla percentuale di part-time e alla durata giornaliera della prestazione, secondo i limiti riportati nell’allegato 1. Le ore eccedenti già maturate al momento della trasformazione vengono trasferite nel nuovo pozzetto solo fino al tetto massimo previsto; l’eventuale eccedenza viene automaticamente eliminata. Per questo motivo, chi intenda trasformare il proprio rapporto deve, prima del passaggio, fruire delle ore in eccesso che rischierebbero di essere cancellate.
Ripristino del tempo pieno
Il dipendente in part-time, trascorsi almeno due anni dalla trasformazione, può chiedere il ritorno al tempo pieno, anche in soprannumero. In attesa dell’implementazione della procedura informatica, la domanda deve essere presentata in forma cartacea.
Il ripristino può essere richiesto anche prima del biennio per mutate esigenze personali; in tale ipotesi l’Amministrazione può accogliere la richiesta solo se compatibile con le proprie esigenze organizzative e funzionali e se sussiste disponibilità del posto in organico nell’area di appartenenza a livello nazionale.
Il ritorno al tempo pieno deve essere formalizzato con un nuovo contratto individuale di lavoro, anche nei casi di part-time di breve durata.
Disposizioni finali
La circolare precisa che il Regolamento del 2012 disciplina ex novo l’intera materia, rendendo superate e non più applicabili le circolari Inail n. 61/1995, n. 29/1997 e n. 50/2000. La circolare è destinata a tutto il personale del comparto enti pubblici non economici ed è notificata ai sensi della circolare 3/1973, oltre a essere affissa agli albi delle Unità dell’Istituto per trenta giorni consecutivi.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro della normativa generale sul part-time nel pubblico impiego e del Regolamento interno approvato con determinazione n. 153/2012. L’obiettivo è razionalizzare e aggiornare l’intera disciplina interna applicabile al personale a contratto EPNE, alla luce delle evoluzioni legislative e contrattuali intervenute nel tempo.
Contingenti e limiti organizzativi
È fissato un contingente nazionale massimo del 25% della dotazione organica a tempo pieno di ciascuna area, con possibile incremento del 10% in presenza di particolari esigenze organizzative o gravi situazioni familiari. Il Regolamento introduce inoltre limiti ulteriori a livello di singola struttura (25% della forza complessiva) e di singolo profilo o ramo professionale (40%). Anche quando tali limiti siano rispettati, l’Amministrazione può comunque negare il part-time se la trasformazione pregiudica la funzionalità della struttura.
Destinatari ed esclusioni
La trasformazione da tempo pieno a part-time è ammessa per il personale delle Aree con contratto a tempo indeterminato e per il personale dell’area professionisti. Sono esclusi, salvo deroghe previste, i dirigenti, i dirigenti medici di I e II livello, i neoassunti non ancora in prova e i professionisti con incarichi di coordinamento generale, di settore e regionale, salvo rinuncia espressa all’incarico e ai relativi compensi.
Diritto alla trasformazione in casi tutelati
La circolare riconosce un diritto alla trasformazione anche in presenza di condizioni particolarmente tutelate: patologie oncologiche o patologie assimilate, accertate dalla competente commissione medica e, per le casistiche assimilate, con valutazione della Sovrintendenza medica generale; accesso al pensionamento di anzianità con possibilità di cumulo tra pensione e retribuzione part-time. Per i casi tutelati sono previste regole specifiche anche sulla tipologia di part-time e sui limiti di articolazione oraria.
Tipologie, articolazioni e part-time di breve durata
Le forme previste sono il part-time orizzontale e verticale. Sono indicati intervalli percentuali, modalità di articolazione dell’orario e casistiche ammesse per il part-time verticale. È prevista anche una forma di part-time di breve durata, da 2/3 a 6 mesi, per il rientro dopo maternità o lunga malattia, esclusa dai limiti contingenti ordinari.
Procedura di domanda e competenze
Le domande possono essere presentate in ogni periodo dell’anno tramite il portale del dipendente, con indicazione della tipologia, percentuale, articolazione oraria, decorrenza, motivazione e, se del caso, attività extra-ufficio. Le istanze sono gestite dalle strutture competenti territoriali o centrali, con parere del responsabile della struttura e decisione finale dell’organo competente, nel rispetto dei contingenti e dei requisiti di legge e regolamento.
Priorità, attività extra-ufficio e incompatibilità
In caso di domande eccedenti i contingenti, sono previsti criteri di priorità fondati su situazioni familiari o personali rilevanti, handicap, assistenza, volontariato, età e anzianità. La circolare disciplina anche le attività ulteriori: il part-time fino al 50% consente, entro limiti e incompatibilità, una seconda attività; oltre il 50% sono ammesse attività autorizzate. La violazione delle regole o le omesse comunicazioni può costituire giusta causa di recesso.
Effetti sul rapporto di lavoro e istituti collegati
Vengono disciplinati ferie e festività soppresse, assenze, permessi, maternità/paternità, diritto allo studio, formazione, pausa mensa, flessibilità oraria, lavoro supplementare, straordinario e ore eccedenti. È inoltre regolato il ripristino del tempo pieno, richiedibile dopo due anni o anticipatamente in presenza di esigenze personali, con nuova formalizzazione contrattuale.
Disposizioni finali
La nuova disciplina sostituisce integralmente le precedenti circolari Inail n. 61/1995, n. 29/1997 e n. 50/2000, ormai superate. La circolare è destinata a tutto il personale del comparto enti pubblici non economici ed è prevista l’affissione agli albi per trenta giorni.
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