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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30133/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva escluso il diritto di recesso esercitato dopo la deliberazione di fusione (25/10/2013). Le censure vertevano principalmente su: a) interpretazione dell'art. 2437 c.c. (se il diritto di recesso spetti ai soci "che non hanno concorso alle deliberazioni" e quale ampiezza dare a "concorso"); b) contestazione che le società lussemburghesi fossero state ritenute aver "concorso" alla deliberazione per comportamenti anteriori e per voti a favore dell'aumento di capitale prodromico; c) violazione della personalità giuridica (imputazione dei comportamenti personali degli amministratori alle società); d) profili formali di ammissibilità delle dichiarazioni di recesso (mancata attestazione degli intermediari). In via autonoma Limbo contestava anche la liquidazione delle spese di appello a suo carico in relazione a BNP Paribas e Mediobanca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Canoe e Hike e ha in prevalenza confermato la decisione di merito, ritenendo legittima l'esclusione del diritto di recesso in relazione al comportamento antecedente delle ricorrenti e al loro concorso causale alla complessiva operazione (aumento di capitale riservato e progetto di integrazione/fusione ritenuti fasi inscindibili). Ha però accolto parzialmente il ricorso di Limbo investendo solo il terzo motivo relativo alla ripartizione delle spese d'appello in relazione a BNP Paribas e Mediobanca: ha cassato la sentenza limitatamente a quella parte e ha disposto la compensazione delle spese di secondo grado tra Limbo e le banche per quei rapporti. Per il resto la sentenza d'appello è confermata. La Corte ha enunciato principi di diritto sull'interpretazione dell'art. 2437 c.c., ritenendo che il diritto di recesso è escluso quando il socio abbia "concorsi" alla deliberazione intesa anche come ultimo atto di un'operazione complessa e inscindibile, mediante atti o condotte anteriori che abbiano avuto apporto causale decisivo.

Norme richiamate

  • art. 2437 cod. civ.

    I. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) ... f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

    La Corte interpreta "non hanno concorso alle deliberazioni" in senso esteso: rileva sia il comportamento avuto in assemblea (assenza, dissenso, astensione) sia la possibile rilevanza di comportamenti antecedenti quando la deliberazione sia l'ultimo atto di un'operazione complessa e inscindibile e tali comportamenti abbiano un apporto causale decisivo al risultato finale; in tali casi il consenso o il contributo pregresso del socio può precludere il diritto di recesso.

  • d.lgs. n. 6/2003 (riforma art. 2437)

    Rilevato come la riforma abbia ampliato il diritto di recesso ma anche come l'art. 2437 vada interpretato tenendo conto della nuova finalità di favorire l'exit/exitibility; la Corte precisa i limiti: l'allargamento non esclude che il giudice valuti il concorso causale di atti anteriori in operazioni complesse.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione e ai limiti del sindacato di legittimità, in particolare per i vizi di motivazione e per la discrezionalità del giudice di merito sugli accertamenti fattuali.

  • art. 366 c.p.c.

    Riferito ai requisiti formali del ricorso per cassazione, la Corte dichiara che i ricorsi rispettano i requisiti richiesti.

  • art. 348-ter c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) / art. 360, comma 4 c.p.c.

    Richiamati i limiti di sindacato in rapporto alla "doppia conforme" e ai limiti del riesame dei fatti in sede di legittimità: la Corte sottolinea che gli accertamenti fattuali del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti di legge.

  • art. 2497-quater cod. civ.

    Riferimento per i casi di recesso nei gruppi (società sottoposte a direzione e coordinamento): la decisione indica che il comma 5 dell'art. 2437 rinvia a tali disposizioni qualora rilevanti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Citato relativamente all'obbligo di contributo unificato in sede di cassazione; la Corte rileva l'applicabilità del disposto per i ricorrenti coinvolti, lasciando all'amministrazione la verifica dell'eventuale esenzione.

  • art. 67 L.F. (indagine sul piano attestato)

    Richiamato in ragione delle condizioni sospensive e del piano di risanamento che hanno caratterizzato l'operazione complessiva notificata nell'Accordo di investimento; la Corte prende conto del ruolo del piano attestato nella concatenazione degli atti.

Massime di principio

  • La locuzione "non hanno concorso alle deliberazioni" dell'art. 2437 c.c. va interpretata concretamente: il giudice valuta sia la posizione assunta in assemblea (assenza, astensione, dissenso) sia, quando la deliberazione sia l'atto finale di un'operazione complessa, il contributo causale di atti o comportamenti anteriori del socio; un apporto causale decisivo può escludere il diritto di recesso.
  • Se una fusione o altra operazione è il risultato finale di un progetto articolato (p.es. accordo di investimento, aumento di capitale riservato, condizioni sospensive), le fasi possono essere considerate inscindibili: atti compiuti in fasi anteriori possono precludere il recesso se erano necessari e noti come presupposto dell'operazione.
  • La valutazione del "concorso" è essenzialmente fattuale e rimessa al giudice di merito; in Cassazione il sindacato è possibile solo nei limiti dei vizi di motivazione e delle regole di sindacato previste dall'art. 360 c.p.c.
  • La semplice separazione formale tra persona fisica (amministratore) e società non esclude che il comportamento personale rilevi ai fini del concorso se, sul piano sostanziale, il soggetto ha agito come parte del progetto societario e ha fornito un apporto causale decisivo.
  • Per difendere efficacemente il diritto di recesso, il socio deve curare sia gli aspetti sostanziali sia quelli formali: conservare documentazione sull'assenza/dissenso in assemblea, ottenere e allegare le attestazioni degli intermediari richieste dalla disciplina (TUF) e dimostrare l'assenza di un ruolo causale nelle fasi antecedenti dell'operazione.
  • Nelle controversie su recesso e fusioni, le questioni di ripartizione delle spese e i profili di inammissibilità procedurale (termini, unitarietà dei ricorsi) possono orientare esiti parziali anche quando il merito sia sostanzialmente deciso; conviene contestare puntualmente la liquidazione delle spese ed eccepire formalità mancanti.
  • In presenza di patto parasociale, incarichi incrociati e controllo concentrato, i giudici sono portati ad esaminare la sostanza delle relazioni di controllo per verificare se il comportamento di un soggetto abbia effettivamente contribuito alla realizzazione dell'operazione complessiva.
  • Quando si prospetta un acquisto di partecipazioni successive a atti antecedenti che potrebbero escludere il recesso, è cruciale valutare la conoscibilità dei fatti da parte dell'acquirente: le rilievi conseguenti ricadono, di norma, sul rapporto tra acquirente e cedente.

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