Deliberazione n. 41 del 09/02/2023
Provvedimento del 9 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento mira a impedire l'eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e a conservarne, se acquisito in chiaro, la sola eventuale copia a fini probatori per dodici mesi con misure atte a limitarne l'identificabilità. La decisione è adottata e ratificata nell'ambito della procedura urgente prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica del provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Facebook e Instagram
Facebook e Instagram: ratifica del provvedimento d'urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited ed è adottato nell'ambito della procedura urgente prevista per le segnalazioni di c.d. revenge porn. Il Garante ratifica l'atto già emanato dal dirigente competente per impedire la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata.
Presupposti della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, segnalando il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e senza il proprio consenso.
L'art. 144-bis attribuisce al Garante il potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso in esame è richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza un provvedimento volto a evitare l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.
Provvedimento d'urgenza adottato il 25 gennaio 2023
Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 2 del 25 gennaio 2023. Con tale atto ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook e Instagram;
- trasmettere l'eventuale materiale secondo le modalità indicate da Facebook Italy, in base allo stato di attuazione della disciplina applicabile.
Conservazione del materiale e cautele probatorie
Il provvedimento ha inoltre prescritto che l'eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, fosse conservato per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la società deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma integralmente le misure preventive già disposte nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l'intervento dell'Autorità sulle piattaforme Facebook e Instagram. Il procedimento si fonda sull'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza il provvedimento n. 2 del 25 gennaio 2023. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook e Instagram, secondo le modalità tecniche indicate da Facebook Italy.
Conservazione del materiale ai soli fini probatori
Il medesimo provvedimento d'urgenza ha prescritto la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione deve avvenire per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 9 febbraio 2023, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza adottato il 25 gennaio 2023. La ratifica conferma quindi le misure adottate nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per la prevenzione della diffusione del materiale segnalato.
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