Prescrizioni del Garante n. 39 del 02/02/2023
Provvedimento del 2 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha disposto in via d'urgenza la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali effettuato da Luka Inc. tramite l'app Replika nei confronti degli utenti stabiliti in Italia. Il provvedimento nasce da notizie di stampa e da verifiche che hanno evidenziato l'assenza di adeguati filtri e di verifica dell'età, con risposte della chatbot potenzialmente inappropriate per minori e soggetti fragili. Il Garante ha ritenuto inoltre non conforme l'informativa privacy, carente sugli elementi essenziali del trattamento, in particolare con riferimento ai dati dei minori, e ha richiamato violazioni degli artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 25 GDPR. La limitazione ha effetto immediato, con richiesta al titolare di comunicare entro 20 giorni le iniziative adottate e ogni elemento utile a giustificare le violazioni.
Luka Inc. (Replika) - limitazione provvisoria urgente del trattamento dei dati degli utenti in Italia per carenze di tutela dei minori e trasparenza
Limitazione provvisoria urgente del trattamento da parte di Luka Inc. per l'app Replika
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento d'urgenza nei confronti di Luka Inc., società statunitense sviluppatrice e gestore della chatbot Replika, disponendo la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti nel territorio italiano. Il provvedimento è stato assunto all'esito di notizie di stampa e di verifiche che avevano fatto emergere criticità rilevanti, soprattutto per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.
Origine del procedimento e quadro fattuale
Il procedimento nasce da articoli di stampa che descrivevano test effettuati sull'app Replika, chatbot con interfaccia testuale e vocale basata su intelligenza artificiale. Tali prove avevano messo in evidenza rischi concreti per i minori d'età e, in generale, per persone in stato di fragilità emotiva.
La piattaforma viene presentata come strumento capace di migliorare umore e benessere emotivo, aiutando l'utente a comprendere pensieri e sentimenti, tenere traccia dell'umore, apprendere capacità di coping, ridurre l'ansia e lavorare su obiettivi come pensiero positivo, gestione dello stress, socializzazione e ricerca dell'amore. Secondo il Garante, caratteristiche di questo tipo possono accrescere i rischi per i soggetti fragili coinvolti.
Verifiche sul funzionamento della piattaforma e tutela dei minori
Il Garante ha rilevato che:
- nella privacy policy, aggiornata al 5 luglio 2022, il fornitore dichiara di non raccogliere consapevolmente dati personali di minori di 13 anni e invita genitori e tutori a vigilare sull'uso del servizio;
- nei due principali app store l'app è classificata come adatta a soggetti di età superiore ai 17 anni;
- nei termini di servizio, aggiornati al 14 settembre 2022, è previsto il divieto di utilizzo per i minori di 13 anni e la necessità dell'autorizzazione di un genitore o tutore per i minori di 18 anni.
Nonostante ciò, dai test riportati dalla stampa è emersa l'assenza di filtri per i minori e la proposizione di risposte assolutamente inidonee rispetto al grado di sviluppo e di autoconsapevolezza dei minori. Inoltre:
- durante la creazione dell'account non è prevista alcuna verifica o controllo dell'età;
- il sistema richiede solo nome, e-mail e genere;
- non risultano meccanismi di blocco o interdizione neppure in caso di dichiarazione esplicita della minore età;
- alcune recensioni sugli app store segnalano contenuti sessualmente inopportuni forniti dalla chatbot.
Valutazioni sulla trasparenza e sulla base giuridica
Il Garante ha ritenuto che la privacy policy non sia conforme ai principi e agli obblighi di trasparenza del Regolamento, poiché non chiarisce gli elementi essenziali del trattamento, con particolare riguardo all'utilizzo dei dati personali dei minori. Tale carenza è stata considerata in contrasto con l'art. 13 GDPR.
Dal difetto informativo deriva, secondo l'Autorità, l'impossibilità di individuare la base giuridica delle operazioni di trattamento effettuate dalla chatbot. È stato inoltre escluso che, per quanto riguarda i minori, la base giuridica possa essere ricondotta anche implicitamente alla disciplina contrattuale, attesa l'incapacità dei minori nell'ordinamento italiano di concludere validamente contratti per servizi di questo tipo, che implicano una rilevante messa a disposizione di dati personali.
Violazioni rilevate e norme richiamate
Alla luce delle circostanze emerse, il Garante ha ritenuto il trattamento in violazione degli artt. 5, 6, 8, 9 e 25 GDPR. In particolare, il provvedimento richiama il mancato rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, la problematicità della base giuridica, l'assenza di adeguate garanzie per i minori, il possibile coinvolgimento di categorie particolari di dati e la mancanza di misure tecniche e organizzative adeguate by design e by default.
Misura adottata: limitazione provvisoria del trattamento
In applicazione dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto in via d'urgenza nei confronti di Luka Inc. la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti nel territorio italiano. La misura è stata estesa a tutti i dati personali degli utenti in Italia, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi meccanismo di verifica dell'età e del complesso delle violazioni riscontrate.
La limitazione ha effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento, ferma restando la possibilità di ulteriori determinazioni all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso.
Richiesta di informazioni e profili sanzionatori
Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 1, GDPR, ha invitato il titolare del trattamento a comunicare entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento:
- quali iniziative siano state intraprese per dare attuazione alla misura;
- ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni evidenziate.
È stato inoltre ricordato che il mancato riscontro alla richiesta dell'Autorità è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Rimedi e impugnazione
Il provvedimento indica infine che, ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, avverso la misura può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del provvedimento e contesto fattuale
Il provvedimento trae origine da recenti notizie di stampa su test condotti sull'app Replika, chatbot basata su intelligenza artificiale con interfaccia scritta e vocale. Dai riscontri riportati emergevano rischi concreti per i minori e, più in generale, per persone in stato di fragilità emotiva.
Carenti tutele per minori e soggetti fragili
Il Garante ha rilevato che la piattaforma non prevede una procedura di verifica o controllo dell'età durante la creazione dell'account, richiedendo soltanto nome, e-mail e genere. È stata inoltre accertata l'assenza di meccanismi di interdizione o blocco anche quando l'utente dichiara di essere minorenne, con risposte della chatbot giudicate palesemente inidonee alle tutele dovute ai minori.
Informativa e basi giuridiche del trattamento
La privacy policy è stata ritenuta non conforme ai principi di trasparenza e agli obblighi del GDPR, perché non indica in modo adeguato gli elementi essenziali del trattamento, soprattutto per quanto riguarda l'uso dei dati personali dei minori. Da tale carenza discende l'impossibilità di individuare con chiarezza la base giuridica delle operazioni di trattamento; il Garante esclude in particolare che, per i minori, possa farsi leva sul contratto, richiamando l'incapacità dei minori a concludere validamente tali contratti nel contesto descritto.
Violazioni contestate
Il trattamento è stato ritenuto in violazione degli artt. 5, 6, 8, 9 e 25 del Regolamento, oltre all'art. 13 per il difetto di informativa. Il Garante ha evidenziato anche il rischio che le funzionalità della chatbot, presentate come strumenti di miglioramento dell'umore e del benessere emotivo, possano aumentare l'esposizione dei soggetti fragili a trattamenti inappropriati.
Misura adottata e conseguenze
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto nei confronti di Luka Inc. la limitazione provvisoria e urgente del trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti nel territorio italiano. La misura ha effetto immediato dalla ricezione del provvedimento ed è adottata con riserva di ulteriori determinazioni all'esito dell'istruttoria. Il Garante ha inoltre ricordato che l'inosservanza della misura espone alle sanzioni previste dall'art. 170 del Codice privacy e dall'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
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