Cassazione Penale, Sentenza n. 3017/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 04/11/2020 che aveva confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata e aveva negato la sospensione condizionale della pena (beneficio ex art. 163 c.p.). Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse motivato la negazione del beneficio richiamando l'"estrema gravità dei fatti" riconducibili a reati (tentata estorsione e truffa) per i quali lo stesso era stato definitivamente assolto; inoltre deduceva che i precedenti penali richiamati erano vetusti e quindi non potevano giustificare la negazione del beneficio
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando un difetto motivazionale sul punto in cui la Corte territoriale aveva fatto riferimento al "fondato sospetto" di partecipazione all'ideazione della strategia estorsiva (riguardante fatti per i quali l'imputato è stato definitivamente assolto), la Suprema Corte ha ritenuto che le restanti valutazioni dei giudici di merito circa il rischio di recidiva fossero corrette e adeguate a giustificare la negazione della sospensione condizionale della pena. In particolare si è ritenuto non convincente l'argomento della vetustà dei precedenti, posto che il reato per cui Carrafiello è stato condannato risulta commesso nel dicembre 2007, in epoca sostanzialmente coincidente con il secondo precedente; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Disciplina della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto legittima la negativa concessione del beneficio sulla base della valutazione del rischio di recidiva e della personalità del condannato
Previsione che consente alla Cassazione di rettificare la motivazione della sentenza. La Corte ha utilizzato tale potere per correggere la parte motivazionale viziata senza però mutare l'esito finale
Norma che riguarda la condanna alle spese processuali. Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso
artt. 546, 597 e 598 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente riguardanti motivi di impugnazione e vizi processuali; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi dedotti ai sensi di tali disposizioni, in quanto le ragioni a sostegno della negazione del beneficio erano comunque adeguate
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena (beneficio ex art. 163 c.p.) può essere negata legittimamente quando la valutazione prognostica del giudice riscontra un concreto rischio di recidiva basato sulla personalità del condannato e sui precedenti, anche se alcuni fatti contestati a terzo risultano in accertamenti diversi.
- Non è ammissibile che la decisione sulla concessione del beneficio si fondi su "sospetti" relativi a fatti per i quali l'imputato è stato assolto; tuttavia, se permangono altri elementi di prova e precedenti che giustificano la prognosi negativa, la negazione del beneficio può essere confermata dalla Cassazione.
- La Corte di Cassazione può rettificare la motivazione viziata (art. 619 c.p.p.) mantenendo l'esito della decisione se le ragioni residue dei giudici di merito sono sufficienti a sorreggerlo.
- La rilevanza temporale dei precedenti penali è centrale nella valutazione del rischio di reiterazione: precedenti apparentemente "vetusti" possono comunque incidere se temporalmente prossimi ai fatti per cui si procede.
- La condanna alle spese in sede di cassazione è la conseguenza del rigetto del ricorso (art. 616 c.p.p.); chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese processuali
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