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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06428/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (vettore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oltre 111.000 euro quale corrispettivo di una serie di trasporti di merci. La società destinataria dei beni propose opposizione deducendo, in via preliminare, la prescrizione del credito e, nel merito, l'inesistenza di un proprio obbligo di pagamento verso il sub-vettore. La società trasportatrice sostenne di aver eseguito i trasporti su incarico del vettore principale e che il corrispettivo dovesse gravare sul destinatario delle merci, ai sensi degli artt. 1689 e 1692 c.c., in quanto la merce era stata effettivamente consegnata e ritirata. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello rigettò il gravame ritenendo, pur affermando in astratto i principi sul contratto di trasporto a favore del terzo, che non fosse stata provata la riferibilità delle singole prestazioni fatturate alle merci destinate al convenuto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società trasportatrice denunciò violazione degli artt. 1689 e 1692 c.c., sostenendo che, una volta avvenuta la consegna e il ritiro delle merci da parte del destinatario, questi era obbligato a pagare il corrispettivo del trasporto al sub-vettore; dedusse anche l'apparente contraddizione della sentenza impugnata, che avrebbe riconosciuto l'inadempimento del vettore principale e la risoluzione del rapporto ma non il diritto al pagamento del corrispettivo. La resistente replicò anche con ricorso incidentale condizionato, sollevando questioni di inammissibilità di domande nuove in appello, di prescrizione ex art. 2951 c.c. e di insussistenza dei presupposti applicativi degli artt. 1689 e 1411 c.c., poiché la società era al contempo committente e destinataria di beni propri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata in relazione e dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha affermato che, nel trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente, il destinatario che richieda la consegna o riceva la merce subentra nei diritti nascenti dal contratto e anche nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, primo fra tutti il corrispettivo; pertanto, una volta accertata e non contestata l'esecuzione dei trasporti, la consegna delle merci al destinatario e il fatto che questi abbia profittato del trasporto, la corte territoriale non poteva negare il diritto al pagamento per una erronea applicazione concreta degli artt. 1689 e 1411 c.c. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 1689 c.c.

    Nel trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente, i diritti nascenti dal contratto spettano al destinatario dal momento della richiesta di consegna o dell'arrivo della merce; tale soggetto subentra anche nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, incluso il corrispettivo.

  • art. 1692 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che sorreggerebbe l'obbligo del destinatario di pagare il trasporto; la Corte valorizza invece il combinato disposto con l'art. 1689 c.c. nel senso dell'obbligazione di pagamento del destinatario che profitta del trasporto.

  • art. 1411 c.c.

    Il contratto di trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente è qualificato come contratto a favore del terzo; la consegna/richiesta di consegna integra la dichiarazione del terzo di volerne profittare.

  • art. 2951 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di prescrizione dei diritti derivanti dal trasporto; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della dedotta novità di domande in appello; motivo assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della dedotta novità di domande in appello; motivo assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la modalità di trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel trasporto di cose con destinatario diverso dal mittente, il contratto si atteggia a stipulazione a favore del terzo: il destinatario acquisisce i diritti verso il vettore con la richiesta di consegna o con la ricezione della merce e, da quel momento, assume anche l'obbligo di pagare i crediti derivanti dal trasporto.
  • Ai fini del diritto al corrispettivo del vettore, è decisiva la prova dell'effettiva esecuzione del trasporto e della consegna al destinatario che abbia profittato del contratto; non è necessario un autonomo rapporto contrattuale diretto tra vettore e destinatario.
  • La decisione di merito è censurabile per violazione di legge quando, pur enunciando correttamente il principio astratto, lo applica in modo incoerente ai fatti accertati, negando il credito del vettore nonostante sia pacifica la consegna delle merci al destinatario.
  • Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del motivo principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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