Sentenza n. 1118/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza-ingiunzione che vietava la prosecuzione dell'intervento oggetto della SCIA edilizia del 10 dicembre 2021, relativo alla ristrutturazione, al miglioramento sismico e all'efficientamento energetico dell'immobile, per asserita difformità dall'originario titolo edilizio del 1976
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato il divieto comunale di proseguire i lavori previsti dalla SCIA del 10 dicembre 2021, contestando il presupposto secondo cui l'immobile non sarebbe stato conforme all'originario titolo edilizio del 1976. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno presentato una nuova SCIA, corredata da ulteriore documentazione tecnica; il Comune ha poi adottato un secondo provvedimento inibitorio, a sua volta impugnato con un autonomo ricorso, respinto dal TAR con sentenza appellata dinanzi al Consiglio di Stato. In udienza, il Collegio ha chiesto alle parti di chiarire se persistesse l'interesse alla decisione del ricorso originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti avevano presentato spontaneamente una nuova SCIA prima della decisione cautelare; il Comune aveva quindi rinnovato l'istruttoria, compiendo anche un sopralluogo in contraddittorio, e aveva adottato un secondo divieto, impugnato autonomamente. Tale atto, adottato all'esito di una nuova istruttoria, aveva assorbito e superato quello originario. Anche l'eventuale accoglimento dell'appello pendente contro la sentenza relativa al secondo divieto avrebbe riguardato quest'ultimo provvedimento e non avrebbe restituito utilità alla decisione sul primo. Le spese sono state compensate in ragione della complessità tecnica della vicenda e dei suoi sviluppi successivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato improcedibile per oggettiva sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità quando gli sviluppi successivi hanno fatto venir meno l'utilità concreta di una decisione sul ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento inibitorio relativo a una SCIA diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la presentazione di una nuova SCIA, l'amministrazione rinnova l'istruttoria e adotta un nuovo provvedimento che assorbe e supera quello originariamente impugnato, sicché la decisione sul primo atto non può più procurare un'utilità concreta.
- La rinnovata istruttoria che precede un successivo provvedimento inibitorio, inclusi gli accertamenti svolti in contraddittorio con l'interessato, può escludere che il nuovo atto sia una mera conferma del precedente e rendere autonoma la relativa impugnazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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