Cassazione Penale, Ordinanza n. 32448/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità dei motivi, nonché per il tentativo di ottenere una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo, con il primo motivo, una diversa ricostruzione dei fatti e contestando il contributo causale attribuitole nell'azione altrui; con il secondo motivo, ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e l'esclusione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici, privi della specificità richiesta dall'art. 581, lett. d), c.p.p., in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., poiché sostanzialmente riproducevano quelli già proposti in appello, risultando ripetitivi, aspecifici e meramente apparenti. Il primo motivo mirava inoltre a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, estranea al giudizio di legittimità. La sentenza d'appello aveva adeguatamente motivato sia sul contributo causale dell'imputata all'azione altrui, sia sul diniego delle attenuanti generiche, considerando già applicata l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sia sull'esclusione della sospensione condizionale della pena, fondata su una prognosi negativa circa la futura astensione dell'imputata da ulteriori condotte illecite.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere specifici; la riproduzione sostanziale dei motivi già dedotti nei precedenti gradi, senza critica argomentata alla decisione impugnata, non soddisfa tale requisito.
La mancanza della specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
L'attenuante era già stata applicata all'imputata e tale circostanza è stata valorizzata nel motivare il diniego delle attenuanti generiche.
La sospensione condizionale della pena è stata esclusa sulla base di una prognosi negativa circa la futura astensione dell'imputata da ulteriori condotte illecite.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre quelli formulati in appello, senza confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una critica argomentata alla decisione impugnata; motivi meramente ripetitivi, aspecifici o apparenti non assolvono tale funzione.
- Il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione della Corte di cassazione a quella compiuta dai giudici di merito sulle risultanze processuali, né di ottenere una nuova ricostruzione alternativa dei fatti.
- La motivazione sul contributo causale dell'imputato, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena è adeguata quando espone le ragioni della decisione e, quanto alla sospensione, fonda il diniego su una prognosi negativa di futura astensione da ulteriori condotte illecite.
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