Cassazione Civile, Ordinanza n. 05817/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva dichiarato la incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo, e dichiara invece la competenza del Tribunale di Ferrara. Viene dato termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente e sono rimesse al giudice di merito anche le spese del giudizio di merito e del regolamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ferrara su richiesta di una società fornitrice per il pagamento di Euro 16.012,56 relativi a merce consegnata e non pagata, sulla base di una fattura. La società ingiunta propone opposizione deducendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara e sostenendo che, in mancanza di un titolo negoziale che avesse predeterminato il corrispettivo, dovesse applicarsi il foro del convenuto ex art. 19 c.p.c., con competenza del Tribunale di Siena; contesta anche la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e l'applicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c., ritenendo il credito non liquido. Il Tribunale di Ferrara accoglie l'eccezione, dichiara la propria incompetenza e revoca il decreto ingiuntivo. La società creditrice propone regolamento di competenza deducendo, con due motivi, che: 1) l'eccezione di incompetenza territoriale era incompleta e quindi inefficace, perché non contestava tutti i fori concorrenti e non indicava correttamente il giudice competente; 2) il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'eccezione come non proposta o rinunciata, poiché non ribadita nelle conclusioni. La Corte di cassazione, però, rileva d'ufficio che l'eccezione formulata dall'opponente non era completa perché non contestava il foro ex art. 20 c.p.c. relativo al luogo di conclusione del contratto e non indicava il giudice competente con riferimento a tutti i criteri concorrenti; precisa inoltre che, in opposizione a decreto ingiuntivo, l'atto di opposizione è la prima difesa utile e che la competenza va valutata secondo la prospettazione dell'attore, separando il tema della competenza dal merito. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, rimettendo al giudice di merito la fissazione del termine per la riassunzione e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Nei diritti di obbligazione, il foro generale della persona giuridica convenuta rileva solo se non risulti validamente radicata la competenza secondo altri criteri concorrenti; l'eccezione deve essere formulata in modo completo e specifico.
Il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione/concluso il contratto è criterio concorrente che deve essere contestato espressamente da chi eccepisce l'incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale va proposta nella prima difesa utile ed è onere della parte contestare tutti i criteri concorrenti, indicando specificamente il giudice competente; la completezza dell'eccezione è rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza.
La disciplina del pagamento al domicilio del creditore si applica solo alle obbligazioni pecuniarie liquide; la mera fattura non basta, da sola, a provare la liquidità del credito.
Dopo la cassazione della decisione sulla competenza, va assegnato un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.
art. 385, ultimo comma, c.p.c.
La statuizione sulle spese può essere rimessa al giudice di merito quando la sentenza impugnata è cassata in sede di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione deve verificare d'ufficio la ritualità e completezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, anche al di là dei motivi espressamente dedotti.
- In tema di diritti di obbligazione, l'eccezione di incompetenza territoriale è inefficace se non investe tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili e se non indica specificamente il giudice ritenuto competente.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposizione costituisce la prima difesa utile ai fini dell'eccezione di incompetenza territoriale.
- La competenza si determina sulla base della prospettazione attorea e non può essere esclusa facendo derivare dal merito questioni che attengono alla sola esistenza o liquidità del credito.
- La contestazione dell'esistenza del contratto o della liquidità del credito non incide, di per sé, sull'individuazione del foro contrattuale se l'attore ha allegato un titolo contrattuale quale base della domanda.
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