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Provvedimento

Deliberazione n. 187 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma e, se acquisito in chiaro, a garantirne la conservazione per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a tutelare l’identità degli interessati. Non si tratta di una sanzione, ma di una misura urgente poi ratificata dall’Autorità.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale rientrante nel cd. revenge porn segnalato da una persona interessata

Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su una piattaforma digitale senza consenso.

Origine del procedimento e quadro normativo

La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata da una persona interessata che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, norma che attribuisce al Garante il potere di intervenire in presenza del rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

L’articolo citato impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso di specie, il procedimento si inserisce anche nel quadro dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate nei confronti della piattaforma

Con determinazione n. 96 del 26 marzo 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare, per tale conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione all’Autorità.

La determinazione è stata trasmessa alla società nella stessa data, e sul provvedimento sono state poi acquisite le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Nella riunione del 27 marzo 2025, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 96/2025 adottato il giorno precedente, confermandone gli effetti nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Profili applicativi rilevanti

Il provvedimento è rilevante soprattutto per:

  • la gestione urgente dei casi di c.d. revenge porn;
  • il ruolo delle piattaforme digitali nella prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito;
  • la conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito in chiaro;
  • l’esigenza di misure tecniche e organizzative idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Non si tratta di un provvedimento sanzionatorio, ma di una misura urgente di interdizione e conservazione probatoria ratificata dal Garante.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano, e che sono destinati a rimanere privati, possano essere diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione è stata indirizzata alla piattaforma Telegram indicata dall’interessato.

Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 96 del 26 marzo 2025, in via d’urgenza e ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante. Il provvedimento ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alla società è stato prescritto di conservare, qualora il materiale oggetto della segnalazione fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, il materiale medesimo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e solo a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 27 marzo 2025, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 96/2025 adottato il giorno precedente nei confronti di Telegram FZ-LLC, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conclude il procedimento urgente avviato per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datipubblica amministrazione

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