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Legge

L.R. Marche 12/2000

Norme sulla speleologia.

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge tutela grotte, aree carsiche, forre e gole nel territorio marchigiano, vietando alterazioni, discariche e danneggiamenti e prevedendo sanzioni, vigilanza provinciale, catasto regionale, albo dei gruppi speleologici e programmi annuali di intervento con contributi regionali. Restano disciplinati anche gli usi economici, turistici e sanitari delle grotte e le deroghe per fini pubblici o scientifici.

Tutela e valorizzazione della speleologia e delle aree carsiche nelle Marche

Tutela del patrimonio speleologico nelle Marche

La legge regionale disciplina la protezione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche presenti nel territorio marchigiano. L’intervento regionale è motivato dal pubblico interesse connesso ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici.

Ambito applicativo e definizioni

Ai fini della legge rilevano le principali risorse di interesse speleologico individuate negli strumenti del Piano paesistico ambientale regionale e negli atti cartografici richiamati dalla normativa regionale. L’elenco delle risorse è periodicamente aggiornato e integrato secondo le norme tecniche del PPAR, anche tramite il catasto speleologico marchigiano.

La legge chiarisce inoltre le nozioni utilizzate:

  • per aree carsiche si intendono le zone con morfologie e fenomeni carsici superficiali o con collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni ipogei;
  • per grotte si intendono le cavità sotterranee naturali;
  • per forre e gole si intendono valli profondamente incassate tra pareti rocciose, includendo anche torrenti con morfologie erosive particolari.

Misure di tutela urbanistica e ambientale

Nell’approvare piani e programmi che incidono sulle risorse speleologiche, in particolare piani urbanistici e localizzazione di cave, la Regione verifica la compatibilità delle previsioni con le caratteristiche dell’area e adotta gli accorgimenti necessari a preservare l’integrità del complesso idrogeologico interessato. Per le aree di maggior rilevanza è previsto anche il divieto di interventi che alterino l’assetto idro-geomorfologico.

Nelle aree carsiche è vietata l’autorizzazione di discariche, salvo quelle di rifiuti speciali inerti, comunque subordinando ogni caso alla tutela dell’integrità del complesso idrogeologico.

Divieti e disciplina delle grotte, forre e gole

È vietato distruggere, occludere o danneggiare le grotte. All’interno delle grotte è vietato:

  • abbandonare rifiuti;
  • alterare il regime idrico carsico;
  • effettuare scavi o sbancamenti, salvo gli interventi strettamente indispensabili per esplorazione, prevenzione e soccorso;
  • asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici.

Le stesse regole si applicano anche a forre e gole. Nei casi di libero accesso, il Sindaco può vietarlo in presenza di pericolosità o quando siano presenti reperti o situazioni di particolare fragilità e interesse.

L’accesso resta comunque consentito per:

  • ricerca scientifica e speleologica svolta da gruppi iscritti all’albo regionale;
  • addestramento del Corpo nazionale soccorso alpino speleologico;
  • attività professionale delle guide speleologiche.

La Giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei beni culturali.

Sanzioni e ripristino

La violazione delle regole di tutela comporta il ripristino dello stato dei luoghi e sanzioni amministrative pecuniarie differenziate in base al tipo di condotta, con importi espressi originariamente in lire. Sono previste sanzioni specifiche per alterazione del regime idrico, distruzione/occlusione/danneggiamento di grotte, abbandono di rifiuti, scavi e sbancamenti e asportazione o danneggiamento di concrezioni e reperti.

Vigilanza e controlli

La vigilanza e l’applicazione della legge sono delegate alle Province, che esercitano anche le funzioni relative alle sanzioni amministrative secondo la disciplina regionale richiamata. I soggetti accertatori possono farsi coadiuvare da gruppi speleologici iscritti all’albo regionale, dal SASM e dal CNSAS. Gli organi di vigilanza che riscontrino violazioni di competenza altrui devono informare tempestivamente l’ente competente.

Catasto regionale e albo dei gruppi speleologici

È istituito il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole, composto da elenchi delle aree carsiche principali, delle grotte e delle forre/gole, con schede descrittive e dati topografici, metrici e speleologici. La tenuta del catasto è affidata alla Federazione speleologica marchigiana, secondo modalità di funzionamento, aggiornamento e accesso stabilite da regolamento.

La Regione può concedere contributi alla Federazione, previa convenzione, per la formazione e l’aggiornamento del catasto e per attività scientifiche e divulgative connesse, prevedendo anche la consultazione gratuita dei dati per gli interessati.

È inoltre istituito l’albo regionale dei gruppi speleologici, riservato ai gruppi in attività con sede nella regione e operanti in coerenza con gli obiettivi della legge, con iscrizione sentita la Federazione speleologica marchigiana.

Utilizzazione economica, turistica e sanitaria delle grotte

L’uso delle grotte a fini economici, turistici e sanitari è soggetto ad autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata sulla base di un progetto corredato da relazione sullo stato dei luoghi, sulle modifiche previste, sull’impatto ambientale e sulle forme di utilizzazione programmate.

Programmazione annuale di interventi e attività

Province, Comuni e Comunità montane interessati presentano ogni anno entro il 31 marzo programmi per l’allestimento e la gestione di attività di fruizione delle grotte, forre e gole iscritte al catasto, come visite guidate, mostre, materiale divulgativo, percorsi di accesso, pulizia, tabellazioni e custodia.

La Federazione speleologica marchigiana, il SASM-CNSAS e i gruppi iscritti all’albo presentano entro lo stesso termine i programmi relativi a studi scientifici, pubblicazioni, convegni, corsi specialistici e di speleologia, addestramento e dotazioni di soccorso, manutenzione delle attrezzature e aggiornamento dei materiali speleologici.

La Giunta regionale, sulla base dei programmi ricevuti, approva un programma annuale di interventi e attività per tutela, valorizzazione e sviluppo della speleologia e del patrimonio carsico, concedendo contributi. Almeno il 50% dei fondi disponibili è riservato alle iniziative della Federazione, dei gruppi iscritti all’albo e del SASM-CNSAS. È attribuito titolo preferenziale agli interventi collocati in parchi, riserve naturali, aree protette e sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale.

Guide speleologiche

L’attività professionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida iscritti al collegio regionale è disciplinata dalla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4.

Disciplina finanziaria e regime transitorio

Per l’attuazione della legge sono stati autorizzati stanziamenti specifici per il biennio iniziale 2000-2001, con ripartizione tra catasto, interventi degli enti territoriali e contributi alla Federazione, al SASM-CNSAS e ai gruppi iscritti all’albo; per gli anni successivi la spesa è rinviata alla legge di bilancio. È prevista anche la possibilità di rimodulare le risorse non utilizzate tra le diverse tipologie di intervento.

In fase di prima applicazione:

  • i programmi dell’articolo 12 dovevano essere presentati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • in assenza del regolamento sul catasto, i programmi dei soggetti territoriali potevano essere presentati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di assestamento di bilancio per l’anno 2000.

Stato di attualità

La disciplina è in larga parte ancora descrittiva di un sistema organizzativo e di tutela, ma contiene molte previsioni finanziarie e procedurali legate a scadenze ormai trascorse e a importi originariamente espressi in lire. Per questo il testo è oggi soprattutto utile come quadro normativo di settore e risulta in parte deprecato nella dimensione applicativa concreta.

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