L.R. Marche 3/2000
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 44 "Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. 44/1998 sugli interventi a favore delle attività produttive danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, aggiungendo nuovi articoli alla disciplina originaria. Prevede la copertura finanziaria con risorse statali già disponibili e demanda alla Giunta, entro 15 giorni dall’entrata in vigore, la definizione delle modalità di concessione dei contributi.
Modifiche alla disciplina sugli aiuti alle attività produttive danneggiate dal sisma del 26 settembre 1997
Modifiche alla disciplina sugli interventi per le attività produttive danneggiate dal sisma del 1997
La legge regionale interviene sulla l.r. 23 dicembre 1998, n. 44, che disciplina gli aiuti alle attività produttive colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. Il provvedimento non riscrive integralmente la materia, ma introduce integrazioni alla disciplina già vigente e ne coordina l’attuazione operativa.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente gli aiuti alle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nel territorio regionale interessato dalla l.r. 44/1998. La normativa è quindi circoscritta a quella specifica emergenza e ai relativi contributi.
Contenuto delle modifiche
La legge dispone l’inserimento di:
- un nuovo articolo 2-bis nella l.r. 44/1998;
- un nuovo articolo 4-bis nella medesima legge regionale.
Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto sostanziale dei nuovi articoli, ma conferma che la disciplina originaria viene integrata con ulteriori previsioni normative.
Copertura finanziaria
La copertura degli oneri derivanti dalle modifiche è assicurata mediante le disponibilità provenienti dalle risorse previste dall’articolo 15 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
Attuazione e termini
La Giunta regionale è tenuta, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, a stabilire le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 1 della l.r. 44/1998. Tale disciplina attuativa deve rispettare le norme statali e regionali in materia di semplificazione dei procedimenti.
Regime temporale e rilevanza pratica
Il provvedimento ha natura prevalentemente attuativa e modificativa di una disciplina emergenziale legata al sisma del 1997. Pur essendo la legge formalmente parte dell’ordinamento, il suo ambito applicativo è connesso a contributi riferiti a un evento storico ormai concluso; per questo, sul piano pratico, appare oggi priva di attualità operativa.
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