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Legge

L.R. Lazio 16/2003

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 16/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 16/2003 riforma in modo ampio la disciplina del trasporto pubblico locale, delle tariffe dei servizi di trasporto, dei sistemi tariffari e del trasporto pubblico non di linea. Introduce nuove regole su programmazione, affidamenti, gare, tariffe e autorizzazioni, con varie disposizioni transitorie e proroghe legate soprattutto al periodo 2004-2006. Molti effetti sono limitati a fasi iniziali di attuazione e oggi risultano sostanzialmente superati.

Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale e del trasporto non di linea

Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale, delle tariffe e del trasporto non di linea

La legge regionale Lazio n. 16 del 16 giugno 2003 interviene in modo esteso sulla disciplina del trasporto pubblico locale, sui sistemi tariffari e sul trasporto pubblico non di linea. Il provvedimento riscrive numerose disposizioni della l.r. 30/1998 e modifica anche la normativa regionale sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, sui sistemi tariffari e sui taxi e noleggio con conducente.

Ambito di intervento e assetto generale

L’atto ha portata riformatrice dell’intero settore regionale dei trasporti, con particolare attenzione a:

  • organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
  • programmazione e livelli minimi dei servizi;
  • affidamento tramite gara e regole concorrenziali;
  • disciplina tariffaria e sistema integrato;
  • trasporto pubblico non di linea.

La disciplina si applica nel territorio della Regione Lazio e va letta come testo modificativo della normativa regionale previgente.

Trasporto pubblico locale: riorganizzazione della l.r. 30/1998

La legge sostituisce integralmente o modifica numerosi articoli della l.r. 30/1998, ridefinendo funzioni, competenze, struttura della programmazione e regole di affidamento dei servizi. Il contenuto consolidato risultante non è riportato nel dettaglio testuale, ma l’intervento riguarda l’assetto complessivo del trasporto pubblico locale, con abrogazioni, sostituzioni e introduzione di nuovi articoli.

In particolare, la riforma incide su:

  • funzioni e competenze della Regione;
  • programmazione e organizzazione dei servizi;
  • individuazione di rete, bacini e unità di rete;
  • procedure di gara e affidamento;
  • disciplina dei contratti di servizio e dei rapporti con i gestori;
  • controlli, obblighi informativi e assetti tariffari.

Tariffe e sistema tariffario

La legge modifica la l.r. 52/1982 e la l.r. 1/1991, intervenendo sulla disciplina tariffaria dei pubblici servizi di trasporto e sul sistema integrato. Tra gli effetti espressamente previsti:

  • in prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui all’articolo 13 della l.r. 1/1991;
  • per gli anni 2004 e 2005, gli adeguamenti tariffari sono determinati annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;
  • le disposizioni sul nuovo articolo 30-bis della l.r. 30/1998 si applicano dal 1° gennaio 2006.

Affidamenti, gare e regole concorrenziali

Una parte centrale della legge riguarda il passaggio a logiche di evidenza pubblica e concorrenza nella gestione dei servizi di trasporto. Il testo disciplina:

  • affidamento dei servizi tramite gara;
  • possibilità di suddivisione in lotti per reti superiori a due milioni di chilometri;
  • indicazione, nei bandi, delle modalità di messa a disposizione dei beni essenziali dal precedente al nuovo gestore e del relativo canone;
  • criteri per la base d’asta e per la determinazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali.

È prevista anche una fase transitoria in cui, fino alla rilevazione dei canoni da parte dell’Agenzia regionale richiamata dalla l.r. 9/2003, gli enti affidanti determinano i canoni sulla base di indagini di mercato.

Pianificazione e scadenze istituzionali

La legge introduce e coordina diversi termini di attuazione:

  • le province devono adottare i piani di bacino entro un anno dall’entrata in vigore della legge;
  • la Giunta regionale deve adottare il primo programma triennale entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT;
  • in prima applicazione, entro il 31 dicembre 2004 la Giunta regionale individua le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi;
  • i soggetti affidatari devono comunicare agli enti affidanti, entro tre mesi dall’entrata in vigore, i dati richiesti dalla l.r. 30/1998.

Regime transitorio sugli affidamenti dei servizi di trasporto

La legge contiene numerose proroghe e disposizioni transitorie sugli affidamenti:

  • i servizi affidati secondo il d.lgs. 158/1995 e l’articolo 19 della l.r. 30/1998 sono prorogati al 31 dicembre 2004;
  • per i servizi finanziati dal fondo regionale trasporti con percorrenza superiore a 1,5 milioni di chilometri annui, gli enti affidanti possono prorogare gli affidamenti al 31 dicembre 2006, con conclusione delle procedure di gara entro tale termine;
  • analogamente, per i servizi con percorrenza inferiore a 1,5 milioni di chilometri annui, gli affidamenti sono prorogati al 31 dicembre 2006, con obbligo di espletare le procedure ad evidenza pubblica entro quella data;
  • gli affidamenti dei servizi di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 possono essere prorogati nei limiti della normativa statale vigente.

Servizi di gran turismo su gomma

La legge introduce un regime autorizzatorio per il servizio di gran turismo su gomma. Dal 1° gennaio 2004, l’autorizzazione amministrativa prevista dalla nuova disciplina sostituisce il precedente provvedimento di concessione di cui alla legge del 1939.

I concessionari già esistenti dovevano richiedere entro la stessa data la sostituzione della concessione con l’autorizzazione, da rilasciare previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Esenzioni e titoli di libera circolazione per motivi di servizio

Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per ragioni di servizio, la legge riconosce l’uso della tessera di servizio a molte categorie di appartenenti alle forze dell’ordine, corpi armati e altri soggetti istituzionali indicati nel testo. Per la polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi svolti nel territorio comunale e agli spostamenti casa-lavoro.

Se il servizio richiede titoli elettronici, le aziende esercenti o i gestori dei sistemi di bigliettazione devono rilasciare i titoli di libera circolazione richiesti dai rispettivi comandi. In tali casi non si applicano le disposizioni regionali richiamate e non è dovuto rimborso alle aziende.

Trasporto verso le isole ponziane

La legge disciplina anche i servizi di collegamento delle isole ponziane con i porti di Formia, Terracina e Anzio. Tali servizi continuano secondo il programma di esercizio previsto dal piano triennale di intervento vigente alla data di entrata in vigore della legge; la scadenza di tale programma è differita al 31 dicembre 2006, oltre la quale i servizi devono essere esercitati secondo le procedure della l.r. 30/1998.

Trasporto pubblico non di linea

La legge modifica la l.r. 58/1993 in materia di regolamenti comunali, ruolo dei conducenti e requisiti per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea. È inoltre prevista una disciplina transitoria per gli esami di idoneità in corso alla data di entrata in vigore della legge:

  • si applicano le nuove disposizioni regionali come modificate dalla legge;
  • fino alla pubblicazione dell’elenco previsto dalla disciplina modificata, la prova scritta si svolge sui quesiti già pubblicati;
  • la commissione regionale in carica continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

Abrogazioni finali

La legge abroga espressamente:

  • l’articolo 3 della l.r. 35/2001;
  • l’articolo 113 della l.r. 8/2002.

Valutazione di attualità

Il provvedimento è oggi sostanzialmente deprecato, perché contiene soprattutto modifiche a norme poi ulteriormente ritoccate e numerose disposizioni transitorie e temporanee riferite a scadenze ormai concluse, in particolare tra il 2004 e il 2006.

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