Messaggio numero 219 del 04-01-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce chiarimenti applicativi, dopo la riforma Fornero, su opzione al sistema contributivo, supplementi e pensioni supplementari, totalizzazione, decorrenze, cristallizzazione dei requisiti, regime sperimentale per le donne e altre fattispecie pensionistiche e assistenziali.
Chiarimenti INPS su riforma pensionistica e disciplina contributiva
Chiarimenti applicativi sulla riforma pensionistica e sui casi particolari di accesso alle prestazioni
Il documento contiene istruzioni e chiarimenti dell’INPS, condivisi con il Ministero del Lavoro, in merito agli effetti dell’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. L’obiettivo è coordinare le nuove regole su pensione di vecchiaia, pensione anticipata, opzione al sistema contributivo, totalizzazione e altri istituti con le fattispecie già in corso o maturate al 31 dicembre 2011.
Soggetti che accedono al sistema contributivo
Per i soggetti che maturano il diritto alla pensione in base all’articolo 24, commi 7, 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, continuano ad applicarsi i benefici figurativi previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995. In particolare:
- sono riconosciuti 170 giorni per ciascun figlio per assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età;
- sono riconosciuti 25 giorni complessivi l’anno, entro il limite massimo complessivo di 24 mesi, per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore conviventi, in presenza dei requisiti della legge n. 104 del 1992;
- alla lavoratrice è riconosciuto un anticipo dell’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi; in alternativa, può optare per il coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno con uno o due figli e di due anni con tre o più figli.
Per le lavoratrici madri che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, l’anticipo è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dalla riforma, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
Supplementi di pensione
Il documento chiarisce che, per i supplementi relativi ad anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, il calcolo deve avvenire con il sistema contributivo. Nulla cambia per le anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011. I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Supplementi su pensioni AGO e gestioni autonome
Per i supplementi su pensioni dell’AGO, il diritto si matura, in via ordinaria, dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Una sola volta è possibile chiederlo dopo 2 anni, purché sia stata raggiunta l’età pensionabile.
Ai fini dell’età pensionabile, viene precisato che la cristallizzazione opera per chi ha perfezionato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti a tale data, in particolare:
- per i titolari di pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011;
- per i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia nel sistema retributivo o misto e di pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, se avevano già compiuto l’età pensionabile previgente;
- anche per chi aveva maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi per la vecchiaia, pur non essendo ancora titolare di pensione.
Per i soggetti già pensionati prima del 1° gennaio 2012 ma non ancora in possesso dell’età previgente, il supplemento può essere liquidato dopo 2 anni se, nel frattempo, è stata raggiunta l’età pensionabile adeguata alla speranza di vita.
Supplementi nella Gestione separata
Per la Gestione separata, il supplemento spetta per contributi versati dopo la decorrenza della pensione e può essere richiesto:
- la prima volta dopo almeno 2 anni dalla decorrenza della pensione;
- successivamente dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Non essendo richiesto il compimento dell’età pensionabile, l’innalzamento dell’età introdotto dalla riforma non rileva ai fini del supplemento nella Gestione separata.
Pensione supplementare
La pensione supplementare spetta al lavoratore iscritto all’AGO che ha maturato il diritto a una pensione in una forma previdenziale sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO, ma non possiede i requisiti per una pensione autonoma nel Fondo in cui sono accreditati gli ulteriori contributi. È necessario che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia e che cessi l’attività lavorativa dipendente alla decorrenza della prestazione.
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove età pensionabili della riforma e la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se sussistono i requisiti.
Il documento precisa anche che una domanda di pensione supplementare presentata nel 2012 da chi ha già maturato, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, un diritto autonomo a pensione non è accoglibile, poiché la pensione supplementare presuppone l’assenza del diritto autonomo.
Pensione supplementare nella Gestione separata e per gli iscritti dal 1° gennaio 1996
Per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 o titolari di pensione a carico della Gestione separata, si conferma la possibilità di ottenere la pensione supplementare in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 e dal D.M. n. 282 del 1996.
Le domande possono essere accolte anche quando il trattamento pensionistico richiesto sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, purché il soggetto non abbia raggiunto i requisiti per una pensione autonoma e, alla decorrenza della pensione supplementare, abbia raggiunto l’età pensionabile adeguata alla speranza di vita e abbia cessato il lavoro dipendente.
Maggiorazione convenzionale per pensione di inabilità
Per la pensione di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012 si ribadisce l’applicazione dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995. La maggiorazione convenzionale viene calcolata:
- aggiungendo al montante individuale un’ulteriore quota riferita al periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età;
- considerando la media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni, rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 503 del 1992.
Per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, la maggiorazione è sempre riferita al periodo mancante al 60° anno, indipendentemente dal sesso e dalla gestione. Resta fermo il limite complessivo di 40 anni di contribuzione.
Riduzione del trattamento pensionistico per pensionamento anticipato prima dei 62 anni
Per i soggetti iscritti al 31 dicembre 1995 che accedono dal 1° gennaio 2012 alla pensione anticipata nel sistema misto con età inferiore a 62 anni, si applica la riduzione dell’1% della quota retributiva maturata al 31 dicembre 2011 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni.
La riduzione colpisce la quota calcolata con il sistema retributivo:
- per chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, sulla quota maturata al 31 dicembre 2011;
- per chi aveva meno di 18 anni, sulla quota maturata al 31 dicembre 1995.
Il documento chiarisce inoltre che, ai fini dell’esclusione della riduzione fino al 31 dicembre 2017, può essere considerata anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, in quanto riferita a periodi di attività lavorativa accertata, fermo restando che l’anzianità contributiva utile va verificata solo sulla base della contribuzione indicata dal comma 2-quater dell’articolo 6 del d.l. n. 216 del 2011.
Opzione per il sistema contributivo: requisiti al 31 dicembre 2011
Per i lavoratori con anzianità assicurativa precedente al 1° gennaio 1996, viene confermato che la verifica dei requisiti per l’opzione al sistema contributivo va effettuata con riferimento al 31 dicembre 2011, anche se l’opzione è esercitata successivamente.
In particolare, al 31 dicembre 2011 dovevano risultare maturati sia i requisiti per l’opzione sia quelli per la pensione nel sistema contributivo secondo la disciplina previgente. I requisiti richiamati sono quelli necessari per la vecchiaia nel sistema contributivo, cioè:
- 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età, con esclusione dei contributi volontari e con moltiplicazione per 1,5 dei contributi da lavoro ante 18° anno di età;
- 35 anni di contributi e il requisito anagrafico previsto;
- per chi ha meno di 65 anni, l’importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.
La pensione decorre secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 e comunque non prima del primo giorno del mese successivo alla domanda di opzione, anche se i mesi della finestra sono già trascorsi.
Soggetti che maturano i requisiti per l’opzione dal 1° gennaio 2012
Per chi matura i requisiti per l’opzione dal 1° gennaio 2012 e sceglie il sistema contributivo puro, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Per questi soggetti, iscritti al 31 dicembre 1995, non va verificato il requisito dell’importo minimo pari a 1,5 volte l’assegno sociale, poiché esso vale solo per gli iscritti dal 1° gennaio 1996.
Irrevocabilità dell’opzione
La domanda di opzione al sistema contributivo è irrevocabile:
- se esercitata al momento del pensionamento, dopo il doppio calcolo che la sede deve rilasciare;
- se esercitata nel corso della vita lavorativa, dal momento in cui produce effetti sostanziali, cioè quando il lavoratore percepisce retribuzioni sopra il massimale e l’imponibile viene abbattuto.
Se l’opzione è stata presentata ma la retribuzione non ha mai superato il massimale, la domanda è considerata improduttiva di effetti nel corso della vita lavorativa e va valutata al momento della pensione.
Facoltà di computo nella Gestione separata
La facoltà di computo prevista dal D.M. n. 282 del 1996 consente agli iscritti alla Gestione separata di valorizzare contributi presenti in altre gestioni ai fini del diritto e della misura della pensione nella Gestione separata, secondo le condizioni previste per l’opzione al sistema contributivo.
Il computo riguarda:
- periodi non coincidenti ai fini del diritto;
- tutti i periodi, anche coincidenti, ai fini della misura.
Per chi matura i requisiti per il computo dal 1° gennaio 2012, si applicano i requisiti di accesso della Gestione separata previsti per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996. Per gli iscritti con contribuzione in altri fondi antecedente al 1° gennaio 1996, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 24, commi 7 e 11, della legge n. 214 del 2011 sia per la vecchiaia sia per la pensione anticipata.
Anche per il computo, se i requisiti per l’accesso risultano maturati al 31 dicembre 2011, restano salvaguardati i requisiti previgenti; la decorrenza non può comunque essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di computo.
Cristallizzazione dei requisiti pensionistici
Resta fermo il principio per cui, una volta acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, il lavoratore può accedervi in un momento successivo, salvo interventi normativi modificativi, a condizione che al momento della decorrenza abbia cessato l’attività lavorativa dipendente.
Disposizioni eccezionali dell’articolo 24, comma 15-bis
Le disposizioni eccezionali si applicano ai lavoratori con pensione a carico dell’AGO o delle forme sostitutive che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgano attività lavorativa dipendente nel settore privato, indipendentemente dalla gestione da cui è liquidata la pensione.
Il documento precisa che la norma si applica anche a chi perfeziona i contributi utili utilizzando contribuzione di gestione autonoma, purché alla data del 28 dicembre 2011 abbia svolto attività dipendente. Se il lavoratore era occupato come dipendente privato a quella data e poi è divenuto autonomo, può accedere al trattamento.
Non rientra invece nella disciplina chi non era occupato al 28 dicembre 2011, anche se aveva cessato una precedente attività dipendente. È invece ammessa la situazione di sospensione del rapporto di lavoro, come la cassa integrazione ordinaria. La disposizione non si applica agli iscritti alle casse della gestione ex INPDAP.
Regime sperimentale per le donne e contributi utili ai 35 anni
Per il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, le lavoratrici possono optare, fino al 31 dicembre 2015, per la liquidazione della pensione di anzianità con calcolo contributivo, a condizione che la decorrenza cada entro tale data.
Per il requisito dei 35 anni sono utili, entro il limite di 52 settimane annue:
- contributi obbligatori;
- contributi da riscatto e/o ricongiunzione;
- contributi volontari;
- contributi figurativi,
- con esclusione dei contributi per malattia e disoccupazione.
Si precisa inoltre che:
- restano applicabili gli istituti della pensione retributiva o mista, poiché la sperimentazione riguarda solo le regole di calcolo;
- si applicano le disposizioni sul trattamento minimo;
- non è richiesto il requisito dell’importo minimo della pensione previsto per il sistema contributivo;
- non spettano i benefici dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995.
La facoltà di opzione per la sperimentazione non può essere esercitata da chi ha già perfezionato il diritto a pensione secondo le regole ordinarie vigenti al 31 dicembre 2011 o secondo le nuove regole della riforma, né da chi rientra nelle salvaguardie normative, salvo che non ne sia escluso. Per tali lavoratrici restano valide le decorrenze della legge n. 122 del 2010 e l’adeguamento alla speranza di vita. La domanda può essere rinunciata secondo i criteri generali sulle domande di pensione.
Pensioni in totalizzazione
Il documento interviene sia sulle decorrenze sia sull’estensione della totalizzazione ai periodi inferiori a tre anni.
Posticipo delle decorrenze per chi matura dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione indipendentemente dall’età
Per i soggetti che maturano dal 1° gennaio 2012 il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, la decorrenza del trattamento subisce un ulteriore posticipo rispetto alle finestre mobili previgenti:
- 1 mese per chi matura nel 2012;
- 2 mesi per chi matura nel 2013;
- 3 mesi per chi matura dal 1° gennaio 2014.
Questo regime si applica anche alla pensione di anzianità in totalizzazione, poiché la riforma ha eliminato solo il requisito della durata minima triennale dei periodi da totalizzare, senza modificare i requisiti di età o contribuzione.
Totalizzazione con periodi inferiori a 3 anni
Dal 1° gennaio 2012 è possibile cumulare anche periodi assicurativi non coincidenti inferiori a 3 anni per ottenere un’unica pensione in totalizzazione.
Per i soggetti che avevano già maturato i requisiti al 31 dicembre 2011:
- se vogliono utilizzare i periodi inferiori a 3 anni, la decorrenza viene rideterminata con effetto dal 1° gennaio 2012;
- se non esercitano tale facoltà, possono valutare la pensione supplementare per valorizzare i periodi esclusi dalla totalizzazione.
Per chi non aveva ancora maturato il diritto al 31 dicembre 2011, i periodi inferiori a 3 anni diventano utilizzabili dal 1° gennaio 2012; occorre verificare se, includendoli, i requisiti si perfezionano entro gennaio 2012 o in un mese successivo, con decorrenza della finestra mobile dal relativo momento di maturazione.
Decorrenza dei trattamenti in totalizzazione
Per la pensione di vecchiaia in totalizzazione, se la domanda è presentata oltre i 18 mesi successivi al perfezionamento dei requisiti, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo al 18° mese; l’interessato può però chiedere la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se sono trascorsi i 18 mesi.
Per la pensione di anzianità in totalizzazione, se la domanda è oltre i 18 mesi dalla maturazione dei requisiti, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Resta fermo che devono essere rispettati gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dagli ordinamenti di appartenenza, come la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione ai superstiti e pensione di inabilità in totalizzazione
La soppressione del requisito minimo di 3 anni non incide sulle domande di pensione di inabilità e di pensione indiretta ai superstiti in totalizzazione. Per tali prestazioni basta verificare la contribuzione complessiva in qualunque gestione e gli altri requisiti ordinari previsti dalla gestione nella quale si verifica l’evento o in cui era iscritto il dante causa.
Lavoratori extracomunitari rimpatriati
Per i lavoratori extracomunitari rimpatriati si confermano i contenuti della circolare n. 35 del 2012 e quindi l’applicazione dei nuovi requisiti anagrafici e degli adeguamenti alla speranza di vita introdotti dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011.
Calcolo della quota contributiva in presenza di maggiorazioni
Nel sistema contributivo non è possibile valorizzare nella quota contributiva le maggiorazioni previste per categorie particolari di lavoratori, come non vedenti o invalidi con grado superiore al 74%. Tali maggiorazioni rilevano per il diritto, ma non per la misura della quota contributiva.
Resta fermo il principio secondo cui, nel calcolo contributivo, la pensione si determina moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al pensionamento.
Indennizzi per cessazione dell’attività commerciale
Per l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, originariamente collegato al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne, viene richiamata la proroga fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia prevista dalla legge n. 2 del 2009.
Per gli indennizzi con scadenza dal 1° gennaio 2012 in poi, nelle more del parere ministeriale, le sedi sono autorizzate a prorogare il beneficio fino a un massimo di 18 mesi oltre l’età pensionabile previgente, quindi:
- fino a 61 anni e 5 mesi per le donne;
- fino a 66 anni e 5 mesi per gli uomini;
sempre che, al compimento di tale età, il richiedente possieda il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia.
Cumulo dei periodi assicurativi
Per i soggetti interessati dalle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, come modificato dalla legge n. 247 del 2007, il documento rinvia a successivo messaggio per ulteriori comunicazioni.
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