Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 545 del 10-01-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, in assenza del regolamento di armonizzazione previsto dal D.L. 201/2011, per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, adeguati però agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Vengono indicati i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché le regole sulle decorrenze e sulla permanenza in servizio fino alla finestra pensionistica.

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita per il personale sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Adeguamento dei requisiti pensionistici per il personale sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Il documento illustra l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ai requisiti di accesso al pensionamento per il personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Specifica che, non essendo ancora stato emanato il regolamento di armonizzazione previsto dalla normativa, restano in vigore i requisiti pensionistici propri di tali comparti, ma con gli adeguamenti previsti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina è ricostruita attraverso i principali interventi normativi richiamati nel testo:

  • articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che prevedeva un regolamento di armonizzazione per il personale dei comparti interessati;
  • articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, attuativo dell’articolo 22-ter della legge 102/2009;
  • articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011, che ha esteso l’adeguamento alla speranza di vita anche ai requisiti contributivi, oltre che a quelli anagrafici.

Il documento precisa che l’adeguamento non riguarda più soltanto l’età anagrafica, ma, quando l’accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall’età, anche il requisito contributivo utile al diritto alla pensione.

Soggetti interessati

L’adeguamento si applica al personale ricompreso nei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, e in particolare a:

  • personale delle Forze armate;
  • personale dell’Arma dei carabinieri;
  • personale del Corpo della guardia di finanza;
  • personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, comprendenti Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  • personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prevista dai singoli ordinamenti, in relazione alla qualifica o al grado, unitamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Il documento chiarisce un principio importante in materia di collocamento a riposo d’ufficio:

  • dal 1° gennaio 2013 il collocamento a riposo d’ufficio continua ad avvenire al raggiungimento dell’età massima per la permanenza in servizio fissata dai singoli ordinamenti;
  • tale età massima non viene adeguata agli incrementi della speranza di vita;
  • ciò vale solo se, al momento del raggiungimento del limite di età, risultano già soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione.

Resta fermo il principio, già richiamato dalla circolare della Funzione pubblica n. 2/2012, secondo cui il datore di lavoro pubblico deve cessare il rapporto al raggiungimento del limite di età previsto, se il dipendente possiede già i requisiti pensionistici. Se la pensione non decorre immediatamente, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso effettivo al trattamento pensionistico, in applicazione della c.d. finestra.

Per i dipendenti che raggiungano il limite di età nel 2013 senza aver ancora maturato i requisiti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico per la vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Resta comunque fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 122/2010, ossia la c.d. finestra mobile.

Pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 l’accesso alla pensione anticipata/di anzianità è consentito con i seguenti requisiti:

  • 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età;
  • almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 57 anni e 3 mesi di età;
  • raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2011, tenuto conto dell’introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, e con almeno 53 anni e 3 mesi di età.

Anche per la pensione di anzianità resta applicabile il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge 122/2010.

Ulteriore slittamento della decorrenza per il requisito dei 40 anni

Il documento precisa un’ulteriore disciplina specifica per chi accede alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica. Oltre alla finestra mobile di 12 mesi, l’accesso è differito di:

  • 1 mese per i requisiti maturati nell’anno 2012;
  • 2 mesi per i requisiti maturati nell’anno 2013;
  • 3 mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014.

Tale previsione è richiamata in relazione all’articolo 18, comma 22-ter, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011.

Periodo di applicazione dei nuovi requisiti

I requisiti indicati nel documento valgono dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Il testo è quindi finalizzato a disciplinare il regime transitorio di adeguamento alla speranza di vita per il triennio considerato, in attesa della regolamentazione di armonizzazione richiamata in premessa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.