Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 220 del 04-01-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce le istruzioni operative sulla nuova prescrizione quinquennale dei ratei arretrati pensionistici e delle differenze dovute da riliquidazione, introdotta dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011. Vengono distinti i casi di ratei maturati prima e dopo il 6 luglio 2011, disciplinati anche gli effetti sui giudizi pendenti e chiarito che la regola non si applica agli indebiti pensionistici né, in via generale, alle prestazioni di invalidità civile e ad alcuni fondi speciali già soggetti a disciplina propria.

Prescrizione quinquennale dei ratei arretrati pensionistici e delle differenze da riliquidazione

Prescrizione dei ratei arretrati pensionistici

Il documento illustra il nuovo regime di prescrizione applicabile ai ratei arretrati dei trattamenti pensionistici e alle differenze dovute a seguito di riliquidazioni, introdotto dall’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le istruzioni operative recepiscono anche la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4496 del 24 agosto 2012 e modificano, per quanto riguarda la durata del termine, quanto previsto dalla circolare n. 164 del 24 luglio 1989.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 38 del d.l. n. 98/2011:

  • al comma 1, lettera d), numero 2, ha inserito nell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 l’art. 47-bis;
  • al comma 4 ha stabilito che le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto.

Il nuovo art. 47-bis dispone che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del diritto, dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, nonché le relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Decorrenza e applicazione temporale

Il decreto legge n. 98/2011 è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il documento chiarisce che il nuovo termine quinquennale opera in modo differenziato a seconda che i ratei siano maturati dopo oppure entro tale data.

Per i ratei maturati dopo il 6 luglio 2011, la prescrizione è sempre di cinque anni, anche se il giudizio era pendente in primo grado a quella data.

Ratei arretrati maturati dopo il 6 luglio 2011

I ratei arretrati maturati dal 7 luglio 2011 in poi, anche se non liquidati e dovuti per effetto di una pronuncia giudiziale, si prescrivono in cinque anni.

Il documento fornisce l’esempio del rateo maturato il 7 luglio 2011, che si prescrive il 7 luglio 2016.

Ratei arretrati maturati entro il 6 luglio 2011

Per i ratei maturati fino al 6 luglio 2011, il passaggio dal precedente termine decennale al nuovo termine quinquennale avviene tramite una riduzione del residuo termine di prescrizione, secondo due ipotesi.

Residuo superiore a cinque anni

Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale superiore a cinque anni, tale periodo viene ridotto a cinque anni. In pratica, il nuovo termine decorre dal 6 luglio 2011 e si applica il limite quinquennale.

L’esempio riportato indica un diritto sorto il 6 luglio 2008: secondo la disciplina precedente la prescrizione sarebbe scaduta il 6 luglio 2018, ma poiché al 6 luglio 2011 residuano sette anni, il residuo è ridotto a cinque anni e la prescrizione matura il 6 luglio 2016.

Residuo inferiore a cinque anni

Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo inferiore a cinque anni del termine decennale, tale periodo non viene ridotto e può essere fruito per intero.

L’esempio riportato riguarda un diritto sorto il 6 luglio 2004: al 6 luglio 2011 residuano tre anni del termine decennale, che restano invariati, con prescrizione al 6 luglio 2014.

Verifica della prescrizione in presenza di domanda di rateo arretrato

Quando sia stata presentata domanda di rateo arretrato, il documento indica una sequenza operativa per verificare la prescrizione dei ratei maturati entro il 6 luglio 2011:

  • individuare la data di presentazione della domanda;
  • considerare il decennio precedente tale data;
  • verificare il termine decennale residuo al 6 luglio 2011;
  • ridurre a cinque anni il residuo termine, se superiore a cinque anni, decorrenti dal 6 luglio 2011;
  • se il residuo è inferiore a cinque anni, mantenere il termine originario residuo.

Viene precisato che, nel caso di una domanda presentata il 6 luglio 2012 relativa a un rateo del 6 luglio 2002, il rateo non è prescritto se la domanda è stata proposta entro il termine residuale calcolato secondo il nuovo criterio.

Fondamento interpretativo

Le istruzioni si richiamano ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in occasione della riduzione del termine prescrizionale a cinque anni in materia di contributi, attuata dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. In particolare, viene richiamato l’art. 252 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, considerato regola generale, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008, con richiamo anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

Ricostituzioni

Le regole sulla prescrizione si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio. In tali ipotesi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere dall’interessato.

Regime speciale per il Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A. e il Fondo di quiescenza Poste

Per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste non cambia nulla, perché il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive già in cinque anni ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428.

Rimangono quindi ferme le istruzioni già fornite con il messaggio n. 19508 del 3 settembre 2008 per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Ratei dei crediti per invalidità civile

Il documento esclude l’applicazione dell’art. 47-bis alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, per le quali resta ferma la disciplina generale del codice civile:

  • i ratei già liquidati e non riscossi sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.;
  • i ratei non ancora liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

Recupero degli indebiti pensionistici

La disciplina della prescrizione dei ratei arretrati non si applica al recupero degli indebiti pensionistici. Per la ripetizione delle somme indebitamente erogate resta fermo il termine ordinario di dieci anni, decorrente dal momento dell’indebita erogazione.

Il documento chiarisce inoltre che, se a seguito di una ricostituzione per un’unica causale emergono sia somme indebitamente corrisposte sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato:

  • il diritto dell’Istituto alla ripetizione degli indebiti si prescrive in dieci anni dalla corresponsione dell’indebito;
  • il diritto del pensionato ai ratei o alle maggiori somme si prescrive nel termine quinquennale o decennale previsto per il relativo diritto, secondo i criteri sopra indicati;
  • eventuali compensazioni tra i crediti reciproci sono possibili solo dopo la determinazione complessiva degli importi secondo tali regole.

Esemplificazioni finali

L’allegato fornisce ulteriori esempi applicativi per chiarire il funzionamento del nuovo regime. Tra i casi riportati:

  • un diritto sorto a luglio 2009 si prescrive a luglio 2016;
  • un diritto sorto a luglio 2005 si prescrive a luglio 2015;
  • un diritto sorto a luglio 2000, con domanda presentata a luglio 2009, si prescrive a luglio 2016;
  • un diritto sorto a luglio 2000, con domanda presentata a luglio 2011, comporta la prescrizione dei ratei da luglio 2000 a luglio 2001, mentre il rateo di luglio 2001 si prescrive a luglio 2016;
  • una differenza di pensione derivante da ricostituzione con diritto sorto a luglio 2005 si prescrive a luglio 2015;
  • un diritto sorto a luglio 2007, con domanda presentata a luglio 2017, si prescrive a luglio 2016;
  • un diritto sorto a luglio 2008, con domanda presentata a luglio 2017, si prescrive a luglio 2016.

Il documento conclude segnalando che ulteriori indicazioni per gli operatori delle sedi sono contenute nell’allegato e che resta riservata l’eventuale emissione di ulteriori istruzioni all’esito del giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.