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Messaggio

Messaggio numero 1431 del 01-04-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che i periodi di effettiva navigazione svolti al servizio di apparati radioelettrici a bordo possono essere equiparati a quelli svolti presso stazione radiotelegrafica di bordo, ai fini dell’art. 31 della legge n. 413/1984, solo se il marittimo risulta addetto in via esclusiva al servizio radioelettrico e non vi sia altro personale certificato GMDSS. Il marittimo deve presentare la tabella di armamento attestante l’attività per il periodo minimo richiesto; restano ferme le precedenti istruzioni dei messaggi n. 2409/2015 e n. 6701/2015.

Equiparazione periodi di navigazione per servizio radioelettrico di bordo ex art. 31 L. 413/1984

Equiparazione dei periodi di navigazione per servizio radioelettrico di bordo

Il documento definisce le condizioni per l’equiparazione, ai fini e per gli effetti dell’art. 31 della legge n. 413/1984, tra i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo e quelli al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi. La disposizione interviene a seguito dei pareri espressi dai Ministeri competenti sulla questione già sottoposta con il messaggio n. 0006771 del 5/11/2015.

Presupposti per l’equiparazione

L’equiparazione è ammessa solo a determinate condizioni, risultanti dalla documentazione di bordo e dalla situazione dell’equipaggio. In particolare:

  • dalla tabella di armamento rilasciata dalla competente Autorità marittima deve risultare che il marittimo è dedicato all’attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in via esclusiva;
  • non deve essere presente altro personale certificato GMDSS.

Documentazione da presentare

Il documento precisa che è cura del marittimo presentare la tabella di armamento. Da tale tabella deve risultare lo svolgimento dell’attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo per il periodo minimo richiesto dall’art. 31 della legge n. 413/1984.

Rinvio alle precedenti istruzioni

Restano ferme le istruzioni già fornite con i messaggi n. 2409/2015 e n. 6701/2015, che continuano quindi ad applicarsi per quanto non modificato dal presente chiarimento.

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