Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 28/2014

"Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106”.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 28/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina organizzazione, organi, funzioni, finanziamento e controlli dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, in attuazione della normativa statale. Gli effetti decorrono dall’entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di Puglia e Basilicata in materia. Prevede norme transitorie per la nomina degli organi entro tre mesi e abroga la previgente legge basilicata n. 8/1980.

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata

La legge riordina l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, definendone assetto organizzativo, funzioni, organi, controlli e finanziamento. La disciplina vale per il territorio delle Regioni Puglia e Basilicata e si coordina con la normativa statale di settore.

Finalità e coordinamento interregionale

L’atto attua il riordinamento statale degli istituti zooprofilattici sperimentali e stabilisce le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto. Le due Regioni assicurano inoltre il coordinamento con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, con l’ARPA e con le altre strutture di ricerca zootecnica presenti sul territorio.

Natura giuridica, autonomia e indirizzi

L’Istituto è qualificato come ente pubblico erogatore di servizi tecnico-scientifici ad alta tecnologia, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. Opera nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e fornisce alle Regioni e alle ASL il supporto tecnico-scientifico per le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Obiettivi e indirizzi sono definiti nei rispettivi Piani sanitari regionali, con equilibrio nella distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie.

Compiti istituzionali e attività tecniche

L’Istituto svolge ricerca sperimentale e accertamenti sullo stato sanitario degli animali e sulla salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale e vegetale. Tra i compiti ordinari rientrano diagnosi veterinarie, analisi di controllo su alimenti e mangimi, studio di metodiche per la salubrità degli alimenti, supporto alla polizia veterinaria e ai piani di profilassi, sorveglianza epidemiologica, formazione specialistica, cooperazione scientifica, ricerche correnti e finalizzate, metodi alternativi alla sperimentazione animale, analisi su prodotti vegetali e controlli radiocontaminazione. L’Istituto opera anche come strumento tecnico-scientifico per i piani nazionali ed regionali di profilassi, risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia.

Produzione e distribuzione di medicinali e prodotti veterinari

L’Istituto può produrre, immettere in commercio e distribuire medicinali e prodotti necessari per la sanità pubblica veterinaria. Può associarsi ad altri istituti zooprofilattici previa intesa con le Regioni competenti e può essere incaricato dal Ministero della Salute o dalle Regioni di preparare e distribuire medicinali per piani di profilassi e altri interventi. Le attività produttive e commerciali devono essere svolte in reparti separati, con propri impianti, personale e contabilità.

Prestazioni verso terzi e tariffe

L’Istituto può stipulare convenzioni e contratti di consulenza con soggetti pubblici o privati, anche per supporto tecnico-scientifico, stage e attività nei corsi universitari e di specializzazione. Tali rapporti sono ammessi solo se non pregiudicano l’attività istituzionale, evitano conflitti di interesse, non generano vantaggi indebiti e sono gestiti con contabilità separata. Le tariffe minime sono definite e aggiornate almeno ogni tre anni dalla Regione Puglia d’intesa con la Regione Basilicata; le prestazioni rese alle ASL sono gratuite.

Organizzazione territoriale e principi di funzionamento

L’Istituto ha sede legale a Foggia ed è articolato in strutture territoriali nelle due Regioni. L’istituzione o soppressione di strutture territoriali avviene con atto della Giunta della Regione territorialmente competente. La disciplina organizzativa, la vigilanza amministrativa, i criteri di valutazione dei costi e l’uso delle risorse sono demandati al regolamento interno, nel rispetto dei principi di integrazione interregionale, uniformità territoriale, semplificazione, efficienza, economicità, razionalizzazione della spesa e qualità dei servizi.

Organi dell’Istituto

Gli organi sono il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Collegio dei Revisori dei conti.

Consiglio di amministrazione: composizione, durata e funzionamento

Il Consiglio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, scelti tra esperti con laurea magistrale o equivalente e comprovata esperienza in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Il Presidente è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta, con rotazione alternata tra i rappresentanti regionali. Il Consiglio dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità del D.Lgs. 39/2013. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono previsti compensi parametrati al trattamento del Direttore generale e del Presidente.

Compiti del Consiglio di amministrazione e poteri sostitutivi

Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica. In particolare elegge il Presidente, predispone lo Statuto, approva il regolamento interno e le dotazioni organiche, definisce gli indirizzi della programmazione pluriennale, fissa gli obiettivi annuali del Direttore generale, approva piano attuativo, bilanci e relazione gestionale, e trasmette alle Regioni una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi. Se non adotta entro 90 giorni gli atti statutari e regolamentari, la Regione Puglia assegna un termine ulteriore; se il termine decorre inutilmente, nomina un commissario ad acta che provvede entro 45 giorni.

Scioglimento del Consiglio e gestione straordinaria

Il Consiglio può essere sciolto con decreto interregionale dei Presidenti delle due Regioni, d’intesa con i Ministri della Salute e dell’Economia, per gravi irregolarità, gravi e reiterate violazioni di legge o statuto, perdite superiori al 20% del patrimonio per due esercizi consecutivi, o impossibilità di funzionamento degli organi. Lo scioglimento comporta la decadenza automatica del Direttore generale. È nominato un Commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi ordinari, con indennità pari a quella del Presidente cessato. Il Consiglio va ricostituito nei termini della legge n. 444/1994, prorogabili di 45 giorni.

Direttore generale: nomina, durata e responsabilità

Il Direttore generale è scelto tra soggetti con laurea magistrale o equivalente e comprovata esperienza nel settore, attraverso un elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia mediante avviso pubblico e selezione di una commissione di tre esperti. È nominato dal Presidente della Giunta regionale pugliese, su deliberazione conforme della Giunta e d’intesa con la Basilicata, sentito il Ministro della Salute; se l’intesa non si raggiunge entro 120 giorni, il parere del Ministro diviene vincolante. Il rapporto è esclusivo, di diritto privato, per cinque anni rinnovabili una sola volta. Dopo 18 mesi la Regione Puglia, d’intesa con la Basilicata, decide sulla conferma entro tre mesi, sulla base della valutazione del Consiglio. È previsto il trattamento economico del SSR e la possibile integrazione per risultato. In presenza di gravi motivi, grave disavanzo o violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità, il contratto può essere risolto e sostituito.

Compiti del Direttore generale e assetto dirigenziale

Il Direttore generale rappresenta legalmente l’Istituto, lo gestisce e dirige l’attività scientifica, rispondendo del raggiungimento degli obiettivi programmati. Predispone bilanci e piani di attività, assume gli atti di gestione del personale, stipula contratti e convenzioni, autorizza spese, propone il regolamento interno, valorizza il patrimonio, adotta gli atti di gestione e predispone la relazione gestionale annuale. Partecipa inoltre, a titolo gratuito, al Comitato di supporto strategico previsto dalla normativa statale.

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio è nominato dal Direttore generale, dura tre anni ed è composto da tre membri: uno designato dal Ministero dell’Economia e due dalle Regioni, scelti tra i revisori contabili. Il presidente è eletto nella prima seduta tra i componenti regionali, con divieto di designazione da parte della stessa Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Collegio vigila sulla gestione amministrativa e contabile, esamina i bilanci, accerta trimestralmente la cassa, può chiedere informazioni al Direttore generale e svolgere ispezioni e controlli. Ai componenti spetta un’indennità parametrata a quella dei collegi sindacali del SSR pugliese.

Direttore amministrativo e Direttore sanitario

Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore sanitario, da lui nominati con provvedimento motivato. Essi cessano entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati nei limiti previsti. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le funzioni sono svolte su delega oppure, in mancanza, dal direttore più anziano; se l’assenza supera sei mesi, la Regione Puglia procede alla nomina del nuovo Direttore generale. Il Direttore amministrativo deve essere laureato in discipline giuridiche o economiche, con età inferiore a 65 anni e almeno cinque anni di direzione tecnica o amministrativa; il Direttore sanitario deve essere medico veterinario con competenze documentate in sanità pubblica veterinaria, età inferiore a 65 anni e almeno cinque anni di direzione tecnico-sanitaria. Entrambi sono assunti con contratto di diritto privato, a tempo pieno ed esclusivo, di durata quinquennale rinnovabile una sola volta.

Statuto, regolamento interno e poteri sostitutivi

Il Consiglio di amministrazione deve revisionare lo Statuto entro 90 giorni dalla nomina, allineandolo alla legge; lo Statuto è poi approvato dalla Giunta della Regione Puglia con parere conforme della Basilicata. Entro lo stesso termine il Consiglio approva, su proposta del Direttore generale, il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e le dotazioni organiche. Se i termini non sono rispettati, la Giunta della Regione Puglia assegna un ulteriore termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede entro 45 giorni.

Personale, contabilità, patrimonio e finanziamento

Il personale è disciplinato dalla normativa sul pubblico impiego sanitario e sul lavoro pubblico. L’Istituto adotta la contabilità economico-patrimoniale delle Aziende sanitarie della Regione in cui ha sede legale. Il patrimonio comprende i beni esistenti alla data di entrata in vigore della legge e quelli successivamente acquisiti; in caso di cessazione, i beni sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono. Il finanziamento deriva dal Fondo sanitario nazionale, dal Ministero della Salute per ricerca corrente e finalizzata, dalle Regioni e dalle ASL per le prestazioni dovute, nonché dagli introiti dei contributi per ispezione e controllo sanitario e dalle ulteriori fonti previste dalla normativa statale.

Vigilanza, controlli e approvazione degli atti

La vigilanza è esercitata da entrambe le Regioni, con ispezioni e indagini disposte congiuntamente o singolarmente. Sono soggetti a controllo preventivo il bilancio economico preventivo, le variazioni di bilancio, il bilancio di esercizio, le dotazioni organiche e le loro modifiche, nonché i programmi di spesa pluriennale e gli atti attuativi di contratti e convenzioni. Gli atti sono trasmessi entro dieci giorni e la Regione Puglia, di concerto con la Basilicata, decide entro quaranta giorni, anche tramite silenzio-assenso; la Basilicata può formulare osservazioni entro quindici giorni. Il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni, cui l’Istituto deve rispondere entro trenta giorni.

Norme transitorie, abrogazioni ed efficacia

Gli organi dell’Istituto devono essere nominati entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano le norme statali richiamate; in caso di impossibilità di funzionamento si applica la disciplina sullo scioglimento. È abrogata la legge regionale della Basilicata 23 gennaio 1980, n. 8, oltre alle disposizioni incompatibili. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, ma produce effetti solo dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali di Puglia e Basilicata in materia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.