Messaggio numero 28542 del 24-12-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce quando, a seguito di verifiche amministrative o indagini penali, possano essere ricalcolate, sospese o annullate prestazioni già in pagamento. Il criterio centrale è la definitività del provvedimento sulla contribuzione; in mancanza, le prestazioni devono continuare a essere erogate, salvo specifiche ipotesi di sospensione nelle indagini penali o nei casi di denunce formulate dall’Istituto. Viene inoltre richiamata l’applicazione tempestiva delle istruzioni ai casi di pensionati con attestazione INAIL per esposizione ultradecennale all’amianto oggetto di riesame.
Annullamento della contribuzione e riflessi sulle prestazioni già erogate
Annullamento della contribuzione e riflessi sulle prestazioni già erogate
Il messaggio disciplina i casi in cui l’INPS può procedere al ricalcolo, all’annullamento o alla sospensione di prestazioni già liquidate quando intervengano successive verifiche amministrative o indagini penali che incidano sulla contribuzione. L’obiettivo è bilanciare la legittimità dell’azione amministrativa con la tutela dei pensionati, evitando effetti pregiudizievoli in assenza di un accertamento definitivo.
Ambito e finalità dell’intervento
Il documento nasce da richieste di chiarimento provenienti da alcune sedi INPS sulle modalità operative da adottare quando la contribuzione sia successivamente contestata o annullata. L’Istituto richiama, per il settore agricolo, le istruzioni già fornite con la circolare n. 103 del 31 maggio 2002, ribadendone i contenuti per i casi trattati dal messaggio e estendendo i principi ai settori diversi da quello agricolo.
Verifiche amministrative: criterio della definitività
Per le verifiche amministrative, il principio guida è la definitività del provvedimento che accerti la non spettanza della contribuzione contestata o annulli il titolo giustificativo dell’accredito contributivo. In assenza di un provvedimento definitivo, non può essere arrecato pregiudizio ai diritti dei pensionati.
Di conseguenza:
- le prestazioni devono restare in pagamento se sono oggetto di verifiche ispettive non concluse;
- le prestazioni devono restare in pagamento se sono oggetto di procedimenti amministrativi di contestazione non ancora definitivi;
- solo un provvedimento amministrativo definitivo legittima effetti negativi sulla prestazione già erogata.
Indagini penali: distinzione tra denunce di terzi e denunce INPS
Per le indagini penali con riflessi contributivi e sulle prestazioni in corso, il messaggio distingue due ipotesi.
Denunce penali presentate da soggetti terzi
In questa ipotesi le prestazioni devono continuare a essere erogate provvisoriamente per tutta la fase delle indagini preliminari, salvo diverse disposizioni del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria. È inoltre prevista la possibilità di sospensione prudenziale quando gli indagati siano sottoposti a misure cautelari personali ai sensi degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale.
La sospensione delle prestazioni deve comunque essere disposta quando il Pubblico Ministero eserciti l’azione penale, che ai sensi dell’art. 405 c.p.p. avviene con:
- formulazione dell’imputazione;
- richiesta di rinvio a giudizio.
Denunce penali presentate dall’Istituto
Quando la denuncia è presentata dall’INPS, essa deve essere formulata secondo le istruzioni della circolare n. 114 del 17 maggio 1990 e corredata da adeguati elementi probanti. In tale ipotesi, la denuncia produce la sospensione delle prestazioni in godimento da parte dei soggetti denunciati, in coerenza con quanto già indicato dalla circolare n. 103 del 31 maggio 2002, punto 2.2.
Il messaggio ribadisce che la sospensione è giustificata solo se siano acquisiti elementi concreti circa:
- l’annullabilità della contribuzione;
- l’insussistenza del rapporto di lavoro.
Casi particolari: attestazioni INAIL per esposizione all’amianto
Le istruzioni devono trovare applicazione puntuale e tempestiva anche nei casi in cui vi siano pensionati già destinatari di attestazione INAIL di esposizione ultradecennale all’amianto e siano in corso procedure di riesame delle condizioni che avevano portato al rilascio della stessa attestazione.
Indicazioni operative e richiamo alla tutela sociale
Il documento raccomanda alle sedi di attenersi rigorosamente alle direttive impartite, tenendo conto dei possibili risvolti economico-sociali di azioni non coerenti nei confronti di una categoria socialmente protetta, soprattutto quando non risultino comportamenti dolosi. L’impostazione complessiva privilegia quindi la prudenza nell’interruzione delle prestazioni e richiede un supporto probatorio solido prima di incidere sui trattamenti già in pagamento.
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