Cassazione Civile, Sentenza n. 22425/2021 del 06/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rideterminato il FIRR a favore dell'agente e rigettato le restanti domande. Le questioni dedotte riguardano: (i) la qualificazione del secondo contratto di agenzia del 1/8/2005 come negozio novativo rispetto al precedente e la conseguente esclusione degli Accordi economici collettivi dal rapporto; (ii) l'adesione esplicita o implicita agli Accordi collettivi nel 2005; (iii) l'omesso esame di clausole contrattuali che avrebbero recepito istituti tipici dell'Accordo economico collettivo; (iv) il diritto all'indennità per maneggio danaro ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo economico collettivo 20.3.2002. In sostanza il ricorrente chiedeva il riconoscimento di maggiori indennità (preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità di cessazione ex art.1751 c.c., indennità per maneggio danaro) sulla base della applicabilità degli accordi collettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo è inammissibile perché l'accertamento del carattere novativo del secondo contratto è il frutto di un'interpretazione di merito non adeguatamente contrastata dal ricorrente; il secondo è infondato in quanto l'applicabilità esclusiva della disciplina codicistica esclude in astratto la questione sull'adesione implicita; il terzo è inammissibile perché non conforme ai requisiti dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; il quarto è inammissibile in relazione al periodo antecedente la decorrenza del secondo contratto e, per il periodo successivo, assorbito dalla esclusione dell'applicazione dell'Accordo collettivo. Conseguenze pratiche confermate: il FIRR è stato liquidato in euro 6.664,48 (confermato), l'indennità sostitutiva del preavviso è stata considerata pari a sei mensilità (già corrisposte), non sono dovute indennità suppletive di clientela né indennità di maneggio danaro (attività accessoria/occasionale già compensata attraverso provvigioni), e le richieste relative all'indennità di cessazione ex art.1751 c.c. non sono state accolte per mancata autonoma domanda o insufficienti allegazioni. Il ricorrente è condannato alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1230 cod. civ.
Riferita alla disciplina della novazione: la Corte ha valutato, con interpretazione di merito, che il secondo contratto avesse effetto novativo sul precedente rapporto, escludendo l'applicazione degli accordi collettivi per il periodo successivo.
art. 1231 cod. civ.
Richiamata insieme all'art.1230 in tema di novazione; la Corte ha ritenuto che la modifica contrattuale implicasse sostituzione normativa tra le parti.
art. 112 cod. proc. civ.
Censurato dal ricorrente in relazione all'omessa pronuncia sull'adesione implicita agli accordi collettivi; la Corte ha ritenuto la questione inidonea poiché ha escluso l'adesione anche implicita.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Richiesto per dedurre omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha richiamato i limiti di tale vizio e ha ritenuto inammissibili motivi che non indicano un fatto storico omesso.
art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
Ricordato come requisito per l'allegazione di omesso esame di fatto decisivo; la mancata indicazione dei fatti decisivi ha reso inammissibili o infondati i motivi relativi al maneggio danaro.
art. 1751 cod. civ.
Norma sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia: la Corte ha rilevato che la domanda non era stata proposta autonomamente in primo grado o non era adeguatamente allegata, perciò non accolta.
Accordo economico collettivo 20/3/2002, art. 6
Invocato per il riconoscimento dell'indennità per maneggio danaro: la Corte ha ritenuto che, per il periodo successivo al secondo contratto, gli accordi non si applicassero; per il periodo antecedente la decorrenza del secondo contratto la censura era inammissibile perché non centrata sull'interpretazione della norma collettiva ma su un riesame di merito.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 e co. 1 quater
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione novativa di un nuovo contratto rispetto a uno precedente dipende dall'interpretazione del testo contrattuale e dalla volontà delle parti: il giudizio di merito su questo punto è difficilmente escutibile in sede di legittimità se il ricorrente non dimostra specifici vizi nella motivazione.
- L'applicabilità di accordi collettivi va accertata in modo chiaro: è necessaria la prova di un rinvio esplicito o di una adesione implicita sufficientemente allegata; l'omessa o generica allegazione rende il motivo inammissibile o infondato.
- I vizi dedotti per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. richiedono l'indicazione puntuale dei fatti storici non considerati e la dimostrazione della loro rilevanza decisiva; contestazioni che chiedono un diverso apprezzamento delle stesse risultanze sono sindacato di merito non consentito in Cassazione.
- Per ottenere indennità connesse ad incarichi particolari (es. maneggio danaro) occorre provare l'effettiva continuità e responsabilità tipica prevista dall'accordo collettivo (incarico continuativo, responsabilità contabile, rischio di ammanchi); attività accessoria o occasionale, già compensata da provvigioni, non dà diritto automatico a indennità aggiuntive.
- Il ricorrente che contesti una decisione di merito deve non solo affermare l'erroneità della decisione ma anche specificare i criteri di interpretazione o le lacune logiche nella motivazione del giudice di merito per rendere il motivo ammissibile e suscettibile di accoglimento.
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